Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  della  nota  qui  pubblicata e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale
e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.
  1.  Fermo  quanto disposto dalla normativa vigente, con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione del
Consiglio  dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente,
sono  stabiliti  criteri  generali  integrativi per la determinazione
delle  tariffe  dei  servizi  pubblici  di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481.
  2.  In attesa dell'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1,
e  comunque  fino  al  30 novembre  2002,  si  applicano  le  tariffe
determinate anteriormente al 1 agosto 2002.
          Riferimento normativo:
              - La  legge  14 novembre 1995, n. 481, reca: "Norme per
          la  concorrenza  e  la  regolazione dei servizi di pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
          servizi di pubblica utilita'.".