IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge  25  maggio  1970, n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale in agricoltura;
  Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185,
concernenti  modifiche  ed  integrazioni alla disciplina del Fondo di
solidarieta' nazionale;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca, nonche' la riorganizzazione dell'amministrazione
centrale;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  del  Consiglio  del  18 giugno 1992,
concernente disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti  l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
324,  di  approvazione  del  regolamento  recante  norme  sostitutive
dell'art.  9  della richiamata legge n. 185/1992, in attuazione della
liberalizzazione del mercato assicurativo agricolo;
  Visto  l'art. 1, comma 3, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica  n.  324/1996,  che  stabilisce  procedure e modalita' per
l'individuazione annuale degli eventi, delle colture, delle fitopatie
e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata;
  Visto  il  successivo  art.  2,  comma  1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 324/1996, che stabilisce i criteri per
la   concessione  del  contributo  statale  ai  consorzi  di  difesa,
applicando  i  parametri  contributivi  determinati annualmente sulla
base  degli  elementi  statistico  assicurativi acquisiti nella banca
dati del Sistema informativo agricolo nazionale;
  Visti  l'art.  127  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo
modificato  dall'art.  52, comma 83, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  concernente  nuove  disposizioni  in  materia  di assicurazione
agricola agevolata;
  Visto  il  proprio  decreto  del  21 dicembre  2001, pubblicato nel
supplemento  ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2002,
n.  138,  con il quale sono stati individuati, per aree omogenee, gli
eventi,   le   colture,   le  strutture  e  le  garanzie  ammissibili
all'assicurazione agevolata nell'anno 2002;
  Visto   il   decreto  29 marzo  2002,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  125  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
14 giugno 2002, n. 138, con il quale sono stati approvati i parametri
per la determinazione del contributo statale sulla spesa assicurativa
delle produzioni agricole;
  Visto il decreto 29 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile  2002,  n.  100, con il quale sono stati stabiliti i valori
assicurabili delle strutture - serre;
  Considerato che occorre stabilire i parametri per la determinazione
del  contributo  statale  sulla  spesa  per la copertura assicurativa
delle strutture - serre;
  Considerato  che  trattandosi di una nuova misura di intervento per
la  copertura  dei  rischi  a  carico  delle serre, non si dispone di
elementi conoscitivi nel sistema informativo agricolo nazionale;
  Ritenuto  di  stabilire  i  parametri  contributivi per l'anno 2002
tenendo  conto  delle  tariffe applicate nei contratti di polizza del
corrente anno 2002;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Per  la  determinazione  della  spesa  assicurativa  ammissibile  a
contributo  delle  strutture  -  serre, per l'anno 2002 al fine della
quantificazione  del  contributo  statale,  ai  sensi del decreto del
Presidente  della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sono stabiliti i
seguenti parametri:
    serre  fisse in struttura metallica, rivestite in vetro temperato
e similari o in policarbonati: parametro 4,3 per mille;
    serre  fisse in struttura metallica, con copertura in doppio film
di plastica: parametro 5,7 per mille.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 ottobre 2002
                                                Il Ministro: Alemanno