IL GOVERNATORE
                        della Banca d'Italia
  Visti gli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  aprile  2001,  n.  210,  e  le
successive norme attuative;
  Visti  il provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999 in materia di
fondo  di  garanzia  della  liquidazione,  ex  art.  69, comma 2, del
decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, il provvedimento Banca
d'Italia  8  settembre  2000  in  materia di compensazione e garanzia
delle  operazioni  su  strumenti  finanziari derivati, ex art. 70 del
decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il provvedimento Banca
d'Italia  8 settembre 2000 in materia di compensazione e liquidazione
delle  operazioni  su  strumenti finanziari non derivati, ex art. 69,
comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Considerato   che  le  negoziazioni  aventi  ad  oggetto  strumenti
finanziari  non  derivati possono essere eseguite, previo accordo tra
le  parti  interessate,  anche  attraverso  l'interposizione  tra gli
intermediari  di  una  controparte  centrale che assume in proprio le
posizioni contrattuali da regolare e determina la posizione netta nei
propri confronti di ciascun partecipante diretto al sistema;
  Considerata  l'opportunita'  di  disciplinare  l'istituzione  e  il
funzionamento  di  sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle
operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, anche
attraverso   l'istituzione   di   fondi  di  garanzia  costituiti  da
versamenti effettuati dai partecipanti ai sistemi;
  Considerato  che  l'introduzione di regole per la rilevazione delle
posizioni  dei  committenti potra' attuarsi alla luce del processo di
armonizzazione   internazionale   della  disciplina  dei  sistemi  di
compensazione e garanzia;
  Considerata  la  necessita',  al  fine  di  tutelare  la stabilita'
complessiva   del   sistema   nonche'  l'ordinato  svolgimento  delle
negoziazioni,  di acquisire dalle controparti centrali dati e notizie
concernenti  l'attivita'  da  queste  svolta  su strumenti finanziari
negoziati sui mercati italiani;
  D'intesa  con  la  Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa
(CONSOB);
                              Dispone:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nelle presenti disposizioni si intendono per:
    a) "committenti":  i soggetti che danno mandato a un partecipante
a un sistema di garanzia di negoziare e/o regolare operazioni;
    b) "controparte   centrale":  il  soggetto  che,  senza  assumere
rapporti   contrattuali   con  i  committenti,  si  interpone  tra  i
partecipanti  diretti a un sistema di cui alle lettere i) e k) numero
2) e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai
loro ordini di trasferimento;
    c) "fondi  di  garanzia  dei  contratti  e  della  liquidazione":
rispettivamente i sistemi di cui alle lettere k) numero 1) e j);
    d) "margini":  i  versamenti effettuati alle societa' di gestione
dei  sistemi  di  cui  alle  lettere  i)  e  k) numero 2) dai singoli
partecipanti  diretti  a  garanzia  dell'esecuzione  delle  posizioni
contrattuali registrate nei propri conti;
    e) "operazioni":   i   contratti   aventi  ad  oggetto  strumenti
finanziari;
    f) "partecipanti":  i  soggetti che, relativamente alle posizioni
assunte  per  proprio  conto ovvero per conto dei propri committenti,
aderiscono  ai  sistemi di garanzia direttamente o indirettamente per
il tramite di altri partecipanti diretti;
    g) "posizione  contrattuale":  gli obblighi e i diritti originati
da operazioni;
    h) "servizi  di  liquidazione":  il  servizio  di compensazione e
liquidazione, nonche' il servizio di liquidazione su base lorda delle
operazioni  su strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 69,
comma 1, del T.U.F.;
    i) "sistemi  di  compensazione  e  garanzia  delle  operazioni su
strumenti  finanziari  derivati": i sistemi previsti dall'art. 70 del
T.U.F.;
    j)  "sistemi di garanzia della compensazione e della liquidazione
delle  operazioni  su  strumenti  finanziari non derivati": i sistemi
previsti dall'art. 69, comma 2, T.U.F.;
    k)  "sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari
non  derivati":  i  sistemi,  previsti dall'art. 68, comma 1, T.U.F.,
finalizzati a garantire il buon fine:
      1.  delle  operazioni  concluse  tra  i partecipanti ai sistemi
mediante la costituzione di fondi di garanzia;
      2.  degli  ordini  di  trasferimento relativi ad operazioni tra
partecipanti   per   i  quali,  previo  accordo  tra  le  parti,  una
controparte  centrale  assume in proprio le posizioni contrattuali da
regolare;
    l)  "ordine  di  trasferimento":  ogni istruzione impartita da un
partecipante  a  una  controparte  centrale,  secondo quanto previsto
dall'art.  1,  lettera  m), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n
210;
    m) "societa' di gestione dei sistemi di garanzia": le controparti
centrali e le societa' di gestione dei sistemi di cui alle lettere j)
e k), numero 1;
    n) "sistemi  di  garanzia  basati  su  controparte  centrale":  i
sistemi di cui alle lettere i) e k), numero 2;
    o) "T.U.F."   (Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria):  il  decreto  legislativo  24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni.