IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli; Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, e le successive modifiche, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli; Visto il regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione del 3 marzo 1997, che fissa le modalita' di applicazione del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori; Visto il regolamento (CE) n. 478/97 della Commissione del 14 marzo 1997, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al prericonoscimento di gruppi di produttori; Visto il regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione del 28 marzo 2001, che abroga il regolamento CE n. 411/97, recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale, e in particolare, l'art. 2; Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Considerato che e' necessario stabilire i criteri per la determinazione del valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento e del calcolo del valore del fondo di esercizio, nei casi in cui il fatturato delle organizzazioni di produttori derivi dalla vendita di prodotto trasformato; Considerato che le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli sono regolamentate con normativa comunitaria e nazionale, distinta da quella destinata alle organizzazioni di produttori degli altri settori produttivi; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espressa in data 31 gennaio 2002; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. Con il presente decreto, sono definite, ai sensi dell'art. 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, le procedure di accertamento preliminari al riconoscimento e di verifica del mantenimento dei requisiti nonche' del loro funzionamento in conformita' con il regolamento (CE) n. 2200/96, svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sulle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di seguito denominate (OP), sulle loro associazioni, di seguito denominate (AOP) e sui gruppi di produttori prericonosciuti, di seguito denominate (GP), fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 26, comma 5. 2. Le attivita' di controllo, di cui al comma 1, svolte dalle regioni e province autonome riguardano in particolare: a) accertamento dei requisiti necessari per riconoscimento delle OP, delle loro associazioni e dei GP; b) funzionamento delle predette forme associative; c) valutazione della gestione del fondo di esercizio; d) attuazione dei programmi operativi, dei piani di riconoscimento e l'utilizzo dei relativi contributi pubblici.