IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio
1972,   relativo  all'organizzazione  del  mercato  nel  settore  dei
prodotti ortofrutticoli;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996,  e  le  successive  modifiche,  relativo all'organizzazione del
mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione del 3 marzo
1997,  che  fissa  le modalita' di applicazione del regolamento CE n.
2200/96    del    Consiglio,   riguardo   al   riconoscimento   delle
organizzazioni di produttori;
  Visto  il regolamento (CE) n. 478/97 della Commissione del 14 marzo
1997,  recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento (CE) n.
2200/96  del  Consiglio,  riguardo  al prericonoscimento di gruppi di
produttori;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  609/2001 della Commissione del 28
marzo 2001, che abroga il regolamento CE n. 411/97, recante modalita'
di applicazione del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio, riguardo
ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario
comunitario;
  Vista  la  legge  24  aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla  Comunita'  europea  ed  in particolare, l'art. 40 relativo alle
organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
  Vista  la  legge  5  febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei
commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale, e in particolare, l'art. 2;
  Vista   la   legge   20   ottobre   1978,  n.  674,  recante  norme
sull'associazionismo dei produttori agricoli;
  Visto  il  decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente
orientamento   e   modernizzazione  del  settore  agricolo,  a  norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Considerato   che   e'   necessario  stabilire  i  criteri  per  la
determinazione   del  valore  della  produzione  commercializzata  da
prendere  in  considerazione ai fini del riconoscimento e del calcolo
del valore del fondo di esercizio, nei casi in cui il fatturato delle
organizzazioni   di  produttori  derivi  dalla  vendita  di  prodotto
trasformato;
  Considerato  che  le  organizzazioni  dei produttori ortofrutticoli
sono regolamentate con normativa comunitaria e nazionale, distinta da
quella  destinata  alle  organizzazioni  di  produttori  degli  altri
settori produttivi;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome espressa in data 31
gennaio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Con  il  presente decreto, sono definite, ai sensi dell'art. 40
della  legge  24  aprile  1998,  n. 128, le procedure di accertamento
preliminari  al  riconoscimento  e  di  verifica del mantenimento dei
requisiti  nonche'  del  loro  funzionamento  in  conformita'  con il
regolamento  (CE)  n.  2200/96, svolte dalle regioni e dalle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  sulle organizzazioni dei produttori
ortofrutticoli,  di seguito denominate (OP), sulle loro associazioni,
di   seguito   denominate   (AOP)   e   sui   gruppi   di  produttori
prericonosciuti,  di  seguito  denominate (GP), fermo restando quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 228, art. 26,
comma 5.
  2.  Le  attivita'  di  controllo,  di  cui al comma 1, svolte dalle
regioni e province autonome riguardano in particolare:
    a) accertamento  dei requisiti necessari per riconoscimento delle
OP, delle loro associazioni e dei GP;
    b) funzionamento delle predette forme associative;
    c) valutazione della gestione del fondo di esercizio;
    d) attuazione    dei    programmi   operativi,   dei   piani   di
riconoscimento e l'utilizzo dei relativi contributi pubblici.