IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  24 febbraio  1992, n. 225, concernente l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   9 novembre  2001,  n.  401,  recante
disposizioni  urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile;
  Viste,  in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3,
3-bis  e  3-quater  della  predetta  legge  9 novembre  2001, n. 401,
concernenti  la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione
dei grandi rischi;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento   della  protezione  civile  in  data  12 aprile  2002,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  91  del  18  aprile 2002,
concernente  la  costituzione  della  Commissione  nazionale  per  la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
  Considerato  che  si  rende  necessario  modificare la composizione
della Commissione e dell'ufficio di presidenza della stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  2  del decreto 12 aprile 2002 del Ministro dell'interno
delegato  per  il coordinamento della protezione civile e' sostituito
dal seguente:
  "1.  La  Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  ed  e'  composta dal capo del Dipartimento della protezione
civile,   con   funzioni  di  vice  presidente,  che  sostituisce  il
presidente  in  caso  di  assenza  o  impedimento,  da  un esperto in
problemi  di  protezione  civile,  dal presidente e da un esperto per
ciascuno  dei  settori  di  rischio di cui all'art. 3, da due esperti
designati  dall'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i
servizi tecnici, da due esperti designati dalla Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano,  da  un  rappresentante del Comitato nazionale di
volontariato  di  protezione  civile,  dal  presidente  dell'Istituto
nazionale  di  geofisica e di vulcanologia, dal presidente del Gruppo
nazionale  difesa  terremoti,  dal  presidente  del  Gruppo nazionale
difesa   catastrofi   idrogeologiche  e  dal  presidente  del  Gruppo
nazionale vulcanologia.
  2.  Alla  nomina  dei  componenti  la  commissione  si provvede con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo
decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui all'art. 3.".