IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto   il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni;
    Visto  in  particolare  l'art.  16-ter, comma 1, che determina la
composizione della Commissione nazionale per la formazione continua;
    Visto   l'art.   3  del  decreto-legge  7 febbraio  2002,  n.  8,
convertito,  con modificazioni, nella legge 4 aprile 2002, n. 56, che
ha  modificato  la  composizione  della  Commissione e dispone che il
Ministro  della  salute provvede alla sua ricostituzione entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge;
    (Omissis).
    Visto  l'art.  92,  comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge   finanziaria   2001)  che  dispone  che  i  componenti  della
Commissione  hanno  diritto ad un compenso, nonche' al rimborso delle
spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione;
    Ritenuto  di  provvedere,  per  quanto  concerne il compenso, con
separato  provvedimento  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
                              Decreta:
    (Omissis).
                               Art. 4.
                   Articolazione della Commissione
    1.  La  Commissione per lo svolgimento della propria attivita' si
puo' articolare in sezioni, coordinate da un componente designato dal
Presidente   della   Commissione.  Le  sezioni  sono  costituite  con
provvedimento  del  Presidente, sentita la Commissione. Le funzioni e
le  materie  di  competenza  di  ciascuna  sezione  sono definite nel
provvedimento  di  costituzione della sezione, che individua anche le
decisioni  rimesse  alla  diretta competenza della sezione; eventuali
modifiche  alla  composizione,  alle  funzioni  ed  alle  materie  di
competenza  di ciascuna sezione sono disposte dal Presidente, sentita
la Commissione. L'assegnazione dei componenti alle singole sezioni e'
disposta dal Presidente.
    2.   In  seno  alla  Commissione  e'  istituito  il  Comitato  di
presidenza  costituito  dal  Presidente,  dai  vice  presidenti e dai
coordinatori  delle sezioni. Il Comitato, eventualmente integrato, in
relazione agli argomenti trattati, con altri membri della Commissione
ed  esperti  su  richiesta  del Presidente, assicura il coordinamento
dell'attivita' della Commissione e delle sezioni e provvede all'esame
preventivo  delle  problematiche  da  sottoporre  alla  valutazione o
determinazione della Commissione.
    3. Il Presidente della Commissione puo' invitare a partecipare ai
lavori  della  Commissione  o  delle  sezioni  i rappresentanti delle
regioni e delle province autonome non presenti in Commissione qualora
gli  argomenti  in  discussione concernino determinazioni relative ad
aspetti  e  criteri  generali del programma E.C.M. o determinazioni a
carattere  prescrittorio.  Il  Presidente  puo', altresi', invitare a
partecipare   ai   lavori   della   Commissione  o  delle  sezioni  i
rappresentanti   delle   commissioni  o  comitati  regionali  E.C.M.,
costituiti dalle regioni e dalle province autonome.
                               Art. 5.
                  Materie oggetto di consultazione
    1.  Ogni  categoria  professionale e' preventivamente sentita sui
provvedimenti della Commissione, e su quelli attribuiti alle sezioni,
concernenti:
      a) i  crediti  formativi  che  devono  essere  complessivamente
maturati  dagli appartenenti alla categoria in un determinato arco di
tempo;
      b) i  criteri  e  gli  strumenti  per  il  riconoscimento  e la
valutazione delle esperienze formative proprie della categoria.
    2.  Alle  categorie  professionali  sono  portati  a  conoscenza,
successivamente alla loro adozione, i provvedimenti concernenti:
      a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale;
      b) i    requisiti    per    l'accreditamento   delle   societa'
scientifiche;
      c) i  requisiti  per  l'accreditamento  dei soggetti pubblici e
privati che svolgono attivita' formative;
      d) gli   indirizzi   per   l'organizzazione  dei  programmi  di
formazione predisposti a livello regionale di specifico interesse per
la categoria.
    3. Per i provvedimenti di cui al comma 1, le categorie devono far
conoscere  le  proprie  valutazioni  entro il termine stabilito dalla
Commissione   nella   lettera   di   richiesta  del  parere.  Decorso
inutilmente  il  termine  fissato  si  prescinde  dal  parere.  Per i
provvedimenti  di  cui  al comma 2 le categorie professionali possono
trasmettere  alla Commissione eventuali osservazioni e proposte entro
trenta  giorni  dalla  data  di  conoscenza  del provvedimento, salvo
termine piu' breve ritenuto necessario dalla Commissione in relazione
alla  particolare natura del provvedimento ed alle categorie, ordini,
collegi e associazioni coinvolti.
                               Art. 6.
                       Categorie professionali
    1.  Nel  caso  di  categorie  professionali  con  propri ordini o
collegi   il   parere   e'   acquisito  dall'ordine  e  dal  collegio
professionale.
    2.  Nel  caso di categorie professionali prive di propri ordini o
collegi,    il    parere   e'   acquisito   dalle   associazioni   di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
    3. Oltre che ai soggetti di cui ai comma 1 e 2, la rappresentanza
delle  categorie, ai fini del presente decreto, compete altresi' alle
associazioni sindacali di categoria ed ai sindacati confederali.
                               Art. 7.
                         Aree professionali
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  5 e 6, il
Presidente  della  Commissione,  per  l'esame di specifiche questioni
d'interesse  di  piu' categorie professionali appartenenti a ciascuna
delle    aree    della    riabilitazione,   tecnico-sanitaria   (area
tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale) e della prevenzione
di  cui  agli  articoli  2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251,
puo'  disporre  l'audizione  congiunta o l'acquisizione dei pareri di
tutte le associazioni dell'area.
                               Art. 8.
                              Audizioni
    1.  Il Presidente della Commissione, qualora lo ritenga opportuno
o  gli  argomenti  posti  all'ordine  del  giorno lo richiedano, puo'
invitare  a  partecipare  ai  lavori della Commissione funzionari del
Ministero  della  salute e delle regioni e delle province autonome di
Trento    e   Bolzano,   nonche'   rappresentanti   delle   categorie
professionali.   Puo',   inoltre,   invitare   esperti   di   elevata
qualificazione  professionale  in  relazione  alle specifiche materie
trattate.
                               Art. 9.
                              O n e r i
    1.  Ai  componenti  della  Commissione  compete  un  compenso, da
determinare  con  separato  provvedimento di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  il  rimborso  delle spese
sostenute  per  la  partecipazione  ai  lavori  della Commissione. Ai
componenti  residenti fuori Roma compete il trattamento di missione e
i relativi rimborsi delle spese di viaggio, pernottamento e soggiorno
secondo le modalita' e l'equiparazione di cui all'art. 28 della legge
18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.
    2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  l  si  provvede a carico del
cap. 2129,  del  bilancio  del  Ministero  della  salute  per  l'anno
finanziario  2002  e  del  corrispondente  capitolo  per gli esercizi
successivi,  con  le risorse di cui all'art. 92, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
    3.  Fino  alla riassegnazione dei fondi di cui al richiamato art.
92,  comma 5, della legge n. 388 del 2000, agli oneri si provvede con
le risorse disponibili sul cap. 2120 del bilancio del Ministero della
salute per l'anno finanziario 2002.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Roma, 5 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 86