Sono  pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito
alla  dichiarazione vitivinicola per la campagna 2002/2003. Pertanto,
si  ritiene  di  fornire  taluni  chiarimenti  in  ordine a specifici
quesiti.
    In  proposito si richiama il decreto ministeriale 16 ottobre 2001
(pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
dell'8 novembre  2001)  e  si  conferma  che la data di presentazione
della  dichiarazione  in  questione  e' il 10 dicembre 2002 (art. 11,
regolamento CE n. 1282/2001).
    Si  ritiene,  altresi',  di  ricordare  che i comuni sono tenuti,
entro la data del 20 dicembre, ad inviare le dichiarazioni ricevute:
      l'originale all'AGEA;
      una  copia  all'ufficio provinciale competente dell'assessorato
regionale all'agricoltura;
      una  copia  all'ufficio  dell'ispettorato  centrale repressione
frodi competente per territorio.
    Al  riguardo,  al fine di consentire la corretta compilazione dei
modelli  di  cui trattasi, si forniscono i chiarimenti sui principali
aspetti evocati.
    Nella  dichiarazione  vitivinicola,  nel quadro C della sez. II e
degli allegati F1, F2, F3, F4, M1, M2, deve essere sempre indicato il
riferimento   alla   dichiarazione  delle  superfici  vitate  (codice
identificativo del modello B1).
    Qualora  i produttori al momento della dichiarazione vitivinicola
non  siano  in  possesso  del  codice identificativo possono omettere
l'indicazione  dello  stesso.  Resta  inteso  che  gli altri elementi
richiesti  (codice  fiscale,  partita IVA e superficie) devono essere
indicati secondo le indicazioni previste nel decreto citato.
    Si  conferma, inoltre, che la superficie da indicare nella sez. I
del  quadro  C  della  dichiarazione  vitivinicola  e'  la superficie
coltivata  dalla  quale proviene l'uva raccolta dal conduttore, detta
superficie   puo'   non   corrispondere   a  quella  riportata  nella
dichiarazione delle superfici vitate (modello B1).
    I   soggetti   tenuti   alla  presentazione  della  dichiarazione
vitivinicola in qualita' di conduttori di una superficie vitata dalla
quale   hanno   prodotto   uve   da  dichiarare  nella  dichiarazione
vitivinicola stessa, devono fare riferimento alla dichiarazione delle
superfici vitate anche nei seguenti casi:
      a) non   corrispondenza   tra   il  soggetto  che  presenta  la
dichiarazione  vitivinicola  con  quello che ha presentato il modello
B1.  In  tal  caso il conduttore del vigneto ove sono prodotte le uve
dichiarate   e'   tenuto   a  indicare  nella  propria  dichiarazione
vitivinicola  gli  elementi  identificativi  (codice fiscale, partita
IVA, codice dichiarazione delle superfici vitate) del soggetto che ha
presentato il modello B1;
      b)  differenza  tra  la superficie da indicare nella sez. I del
quadro  C  della  dichiarazione  vitivinicola rispetto a quella a suo
tempo  indicata  nel  modello  B1  per  variazione  della  superficie
(estirpazioni, reimpianti, nuovi impianti ....). Anche in tal caso il
conduttore  e'  tenuto  a  dichiarare  nella  Sez.  I  del  quadro  C
l'effettiva superficie coltivata dalla quale le uve sono ottenute.
    Nel contempo, i soggetti avranno provveduto a compilare i modelli
previsti nelle rispettive delibere delle regioni ai fini del rispetto
della  normativa comunitaria e nazionale per la rendicontazione delle
modifiche oggettive delle superfici vitate.
    Si  evidenzia che si tratta di una dichiarazione obbligatoria, la
cui  mancata  o  erronea  presentazione  e'  sanzionata  dal  decreto
legislativo n. 260 del 10 agosto 2000.