IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e delle
finanze;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 31
ottobre  2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel  territorio  della  provincia  di  Campobasso, in conseguenza dei
gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
con  il  quale,  a  seguito  degli  eventi sismici verificatisi il 31
ottobre  2002  nel territorio della provincia di Campobasso, e' stato
previsto  che  con  provvedimento  adottato ai sensi dell'articolo 9,
comma  2,  della  citata legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini
per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;
  Vista  la nota del Ministero dell'interno n. 14519/147 (1)/Set.Sic.
e  Prot.Civ  del  13  novembre  2002,  con  la  quale sono state, tra
l'altro,   trasmesse  le  informative  fatte  pervenire  dall'Ufficio
territoriale  del Governo di Campobasso relativamente ai comuni della
medesima provincia nei quali, a seguito dei citati eventi sismici, si
sono  verificati crolli di edifici e conseguente allontanamento degli
occupanti;
  Considerato   che,   a   seguito   dei   citati   eventi,  sussiste
l'impossibilita'  per i soggetti residenti nei territori dei suddetti
comuni di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti
degli obblighi tributari;
  Ritenuta  la necessita' di sospendere i termini degli adempimenti e
dei  versamenti tributari che scadono nel periodo dal 31 ottobre 2002
al 31 marzo 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in qualita' di
sostituti  d'imposta,  che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la
residenza  nei  territori  dei  comuni  di  Castellino  del  Biferno,
Colletorto,  Larino, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano
sono  sospesi,  dal  31  ottobre  2002  al  31  marzo 2003, i termini
relativi  agli  adempimenti  ed ai versamenti tributari, scadenti nel
medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei
confronti  dei  soggetti,  anche in qualita' di sostituti di imposta,
diversi  dalle  persone  fisiche  aventi  sede legale o operativa nei
territori dei comuni di cui al comma 1.
  3.  I  sostituti  di  imposta, indipendentemente dal loro domicilio
fiscale,  a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano
le  ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla
fonte  da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24,
25,  25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia' operate devono
comunque essere versate.
  4.  Gli  adempimenti  ed  i  versamenti,  i cui termini scadono nel
periodo  di  sospensione  di cui al comma 1, sono effettuati entro il
giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 novembre 2002
                                              p. Il Ministro: Molgora