IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e delle
finanze;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29
ottobre  2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel  territorio  della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi
fenomeni  eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna e degli
eventi sismici concernenti la medesima area;
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
con  il  quale  e'  stato previsto che, a seguito dei citati fenomeni
eruttivi  e sismici, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9,
comma  2,  della  citata legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini
per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;
  Vista  la nota del Ministero dell'interno n. 14519/147 (1)/Set.Sic.
e  Prot.Civ  del  13  novembre  2002,  con  la  quale sono state, tra
l'altro,   trasmesse  le  informative  fatte  pervenire  dall'Ufficio
territoriale  del  Governo  di  Catania relativamente ai comuni della
medesima   provincia  direttamente  interessati  dalla  eruzione  del
vulcano  Etna,  nonche'  ai  comuni  per  i quali sono state adottate
ordinanze di sgombero;
  Considerato  che sussiste l'impossibilita' per i soggetti residenti
nei  territori dei suddetti comuni di rispettare le scadenze di legge
concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;
  Ritenuta  la  necessita'  di  sospendere, relativamente ai predetti
comuni,  i  termini  degli adempimenti e dei versamenti tributari che
scadono nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003;
                              Decrreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in qualita' di
sostituti  d'imposta,  che, alla data del 29 ottobre 2002, avevano la
residenza  nei  territori  dei  comuni indicati nei commi 5 e 6, sono
sospesi,  dal  29  ottobre  2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi
agli  adempimenti  ed  ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo
periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano altresi' nei
confronti  dei  soggetti,  anche in qualita' di sostituti di imposta,
diversi  dalle  persone  fisiche  aventi  sede legale o operativa nei
territori dei comuni indicati nei commi 5 e 6.
  3.  I  sostituti  di  imposta, indipendentemente dal loro domicilio
fiscale,  a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano
le  ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla
fonte  da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24,
25,  25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia' operate devono
comunque essere versate.
  4.  Gli  adempimenti  ed  i  versamenti,  i cui termini scadono nel
periodo  di  sospensione  di cui al comma 1, sono effettuati entro il
giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
  5. I comuni interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna
sono i seguenti:
    a) Belpasso;
    b) Castiglione di Sicilia;
    c) Linguaglossa;
    d) Nicolosi;
    e) Ragalna.
  6.  I  comuni  interessati da ordinanze di sgombero a seguito dello
sciame sismico avvenuto nella notte tra il 26 ed il 27 ottobre 2002 e
delle  scosse telluriche a partire dal giorno 29 ottobre 2002, sono i
seguenti:
    a) Acireale;
    b) Milo;
    c) Piedimonte Etneo;
    d) Santa Venerina;
    e) Zafferana Etnea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 novembre 2002
                                              p. Il Ministro: Molgora