IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Vista  la  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  ed in particolare
l'articolo  19,  che  prevede,  al comma 4, in deroga all'articolo 39
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni,  che  le  Forze armate e i Corpi di polizia, nonche' il
Corpo  nazionale dei Vigili del fuoco, predispongano, per il triennio
2002-2004, specifici piani annuali;

   VISTO  in  particolare,  il  comma  4, lett, a) b) e c) del citato
articolo 19 della legge 18 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce
che  i suddetti piani debbono indicare: le iniziative da adottare per
un  piu  razionale  impiego  delle  risorse  umane,  con  particolare
riferimento   alla  riallocazione  del  personale  esclusivamente  in
compiti  di  natura  tecnico-operativa;  i  compiti strumentali o non
propriamente  istituzionali  il cui svolgimento puo' essere garantito
mediante  l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre
amministrazioni  pubbliche  o  il cui affidamento all'esterno risulti
economicamente piu' vantaggioso, nonche' delle conseguenti iniziative
che si intendono assumere; le eventuali richieste di nuove assunzioni
che,  fatte  salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di
organico  per  le  quali sia indicata apposita copertura finanziaria,
non   possono,   comunque   superare   le   cessazioni  dal  servizio
verificatesi   al  31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento;

   VISTO  il  comma  5 del citato articolo 19 della legge 28 dicembre
2001,  n.  448, il quale prevede, tra l'altro, che i suindicati piani
siano  presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza
del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello Stato, per la successiva approvazione del
Consiglio dei Ministri;

   VISTI  i piani annuali relativi all'anno 2002 concernenti le Forze
armate (nota n. 8/4133/DIII.1 in data 28 gennaio 2002, modificata con
la  nota  n.  8/25924/D.III.1  del 24/5/2002v, l'Arma dei Carabinieri
(nota  n. 8/4917/d.IlI del 4 febbraio 2002, modificata con la nota n.
137/23-2-1994  del  20 maggio 2002), i Corpi della Polizia di Stato (
n.  333.A/9802.A.2002  del  20  marzo 2002, modificata con la nota n.
333.A/9802.A.2002  del  29  maggio 2002), della Polizia Penitenziaria
(nota  n.  45833-2002  del 29 gennaio 2002, modificata con la nota n.
0246556-2002  del  30 maggio 2002), della Forestale dello Stato (nota
n.  3888/02  del  28  marzo  2002), della Guardia di Finanza (nota n.
52625  del  13  febbraio  2002, modificata con la nota n. 2270 dell'8
marzo 2002), nonche' il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (nota n.
4155 del 14/5/2002);

   CONSIDERATO  che  il  nuovo  meccanismo  di  programmazione  delle
assunzioni  concernente  le  amministrazioni  appartenenti al settore
della sicurezza come introdotto dal citato articolo 19 della legge n.
448/2001,  prevede  che le medesime amministrazioni adottino tutte le
misure  ed  iniziative  volte  ad ottimizzare l'impiego delle risorse
umane  al  fine  di  migliorare  la  propria  efficienza  e quindi, a
limitare  il  ricorso alle assunzioni di nuovo personale le quali non
possono,  comunque,  superare le cessazioni dal servizio verificatesi
al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

   CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal citato comma 4, punto
c)  dell'articolo  19  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, per le
Forze  armate, ai fini dell'approvazione del relativo piano specifico
annuale, si tiene conto dei criteri e degli oneri gia' considerati ai
sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331;

   CONSIDERATO che dall'istruttoria prevista dal citato art. 19 della
legge  28 dicembre 2001, n. 448, risulta, tra altro, che le richieste
di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate sono pari a
6.105  unita',  che  risultano inferiori rispetto alle cessazioni dal
servizio  verificatesi  in  tutto  il  settore  della sicurezza al 31
dicembre 2001, che sono di complessive 7.953 unita';

   RITENUTO di poter dare corso ai suddetti piani annuali predisposti
dalle  Forze armate, dai Corpi di Polizia nonche' dal Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco  ed,  in  particolare, di poter accogliere le
richieste di assunzioni per il corrente anno di nuovo personale;

   VISTO  l'articolo  19,  comma  7, della legge 28 dicembre 2001, n.
448;

   VISTO l'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
il  quale  subordina  l'approvazione  dei piani annuali, ivi compreso
l'avvio delle procedure di assunzioni, relative all'anno 2002, per le
Forze  armate,  per i Corpi di Polizia nonche' il Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  alla  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri;

   VISTA  la  relazione  dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica e
dell'economia  e  delle  finanze,  a norma dell'art. 39, comma 2-bis,
della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, presentata al Consiglio dei
Ministri nella seduta dei 2 agosto 2002 concernente i risultafi della
programmazione delle assunzioni nell'anno 2001;

   VISTA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2002;

   Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  e del
Ministro dell'economia e delle finanze

                              Decreta:

   1.  Ai  sensi  dell'art.  19, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre
2001,  n. 448, sono approvati i piani annuali relativi all'anno 2002,
concernenti  le  Forze  armate,  i Corpi di Polizia, nonche' il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, allegati al presente decreto.

   2.  Le  amministrazioni di cui al comma 1, in attuazione dei piani
di  cui al medesimo comma 1, sono autorizzate ad assumere, per l'anno
2002,  un  contingente complessivo di seimilacentocinque unita', come
da Tabella 1 allegata al presente decreto;

   3.  Le  amministrazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2 sono tenute a
comunicare,  al  termine di ciascun quadrimestre, alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  Dipartimento  della funzione pubblica ed al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  per  la conseguente verifica, le
assunzioni effettuate in attuazione dei piani di cui al comma 1.

   Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
Conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

   Dato a La Maddalena, 8 agosto 2002

                               CIAMPI
                                 BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
                              dei Ministri

                                 FRATTINI,  Ministro  per la funzione
                              pubblica 	

                                 TREMONTI,  Ministro  dell'economia e
                              delle finanze

   Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 16 ottobre 2002, Ministeri
istituzionali
   Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n.
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