IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di
altri  Enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli Enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  che,  ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro   del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300 recante
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo",  in  base  al  quale il
Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha
assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;
  Vista  la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina
della  soppressione  delle  gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato;
  Considerato  che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, e' stata
soppressa  la  gestione  fuori  bilancio  istituita  nell'ambito  del
Ministero  per i beni e le attivita' culturali - Soprintendenza per i
beni  architettonici  e  per il paesaggio, per il patrimonio storico,
artistico  e demoetnoantropologico di Salerno ed Avellino, denominata
"Fondi  europei  di  sviluppo  regionale  -  contabilita' speciale n.
1623/2"";
  Accertato  che  le  operazioni di liquidazione della gestione fuori
bilancio   sopraindicata  sono  state  ultimate,  per  cui,  a  norma
dell'art.  13  della  legge  n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la
liquidazione del patrimonio della gestione medesima;
  Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione
liquidatoria di cui trattasi;
  Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con
un   disavanzo  di  L. 43.601.822  (equivalente  ad  Euro  22.518,46)
ripianato  con  interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex
255)  di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956,
acceso presso la tesoreria centrale dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  della  gestione  fuori  bilancio
istituita  nell'ambito  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
culturali  -  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e  per il
paesaggio,     per     il    patrimonio    storico,    artistico    e
demoetnoantropologico  di  Salerno  ed  Avellino,  denominata  "Fondi
europei  di  sviluppo regionale - contabilita' speciale n. 1623/2" e'
chiusa a tutti gli effetti.