IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
                   per le regioni Toscana e Umbria
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' stata resa esecutiva
l'Agenzia   del   territorio,   prevista  dall'art.  64  del  decreto
legislativo n. 300/1999;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio,  approvato  il 5 dicembre 2000, con il
quale  e'  stato disposto che "tutte le strutture, i ruoli e poteri e
le  procedure  precedentemente  poste  in essere nel Dipartimento del
territorio manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture
specificate  attraverso  le disposizioni di cui al precedente art. 8,
comma 1";
  Visto  il  decreto-legge  21  ottobre 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per
la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che
ha  modificato  gli  articoli  1  e  3  del  citato  decreto-legge n.
498/1961,   sancendo   che   prima   dell'emissione  del  decreto  di
accertamento  del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli
uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione
organizzativa  dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo
il garante del contribuente;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Arezzo n.
205469  del  18  ottobre  2002, con la quale sono stati comunicati il
periodo  e  la  causa  del  mancato  funzionamento  del  Servizio  di
pubblicita' immobiliare dell'ufficio medesimo;
  Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel
fatto  che il giorno 18 ottobre non e' stato svolto alcun servizio al
pubblico  - essendo stato causato dall'adesione quasi totalitaria del
personale  allo  sciopero generale - e' dipeso da evento di carattere
eccezionale    non    riconducibile   a   disfunzioni   organizzative
dell'ufficio;
  Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, che,
con  nota  in  data  23  ottobre  2002  -  protocollo  n.  496/02, ha
confermato la suddetta circostanza;
                              Dispone:
  E'  accertato  il  periodo di mancato funzionamento del Servizio di
pubblicita'  immobiliare  dell'Ufficio  del  territorio di Arezzo nel
giorno 18 ottobre 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Firenze, 29 ottobre 2002
                                Il direttore compartimentale: Macchia