IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 24 giugno 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Valtellina Superiore" ed il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Valtellina, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore"; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 21 agosto 2002; Viste le istanze formulate con nota del 15 ottobre 2002, n. 372, dal Consorzio tutela vini di Valtellina, tese ad ottenere un riesame degli articoli 3 e 4 della proposta di disciplinare di produzione allegato al parere di cui sopra e piu' precisamente: all'art. 3 la ridefinizione della zona di produzione e all'art. 4 la previsione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo per le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore"; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sulle sopraddette istanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002. Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", in conformita'' ai pareri espressi dal Comitato soprarichiamato; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 24 giugno 1998, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.