IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  27  marzo  2001,  n.  122, recante disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle politiche agricole del 24
giugno  1998  con  il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata e garantita dei vini "Valtellina Superiore" ed il
relativo disciplinare di produzione;
  Vista   la   domanda   presentata  dal  Consorzio  tutela  vini  di
Valtellina,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare di
produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Valtellina Superiore";
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta
del  relativo  disciplinare  di  produzione pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 195 del 21 agosto 2002;
  Viste  le  istanze  formulate con nota del 15 ottobre 2002, n. 372,
dal  Consorzio tutela vini di Valtellina, tese ad ottenere un riesame
degli  articoli  3  e  4 della proposta di disciplinare di produzione
allegato  al  parere  di cui sopra e piu' precisamente: all'art. 3 la
ridefinizione della zona di produzione e all'art. 4 la previsione del
titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo per le uve destinate
alla  produzione  del  vino  a denominazione di origine controllata e
garantita "Valtellina Superiore";
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini, sulle sopraddette istanze, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 258 del 4 novembre
2002.
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  e  garantita  "Valtellina Superiore", in conformita'' ai
pareri espressi dal Comitato soprarichiamato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione di
origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", approvato con
decreto del Ministero delle politiche agricole del 24 giugno 1998, e'
sostituito  per  intero  dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.