IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista   la   legge   4   dicembre   1956,  n.  1404,  e  successive
modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione
degli  enti  di  diritto  pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi
forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e  comunque
interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,     sulla     disciplina     delle     funzioni     dirigenziali
nell'amministrazione dello Stato ed il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del tesoro del 5 gennaio 1982, n.
349,   e   successive   modificazioni   concernente   l'articolazione
dell'Ufficio liquidazioni in settori di attivita' liquidatorie;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 13
giugno  1988,  n. 396, in base al quale l'Ufficio liquidazioni assume
la  denominazione  di  Ispettorato  generale  per gli affari e per la
gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  che,  ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  Dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Visto  il  regio  decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle
disposizioni di legge sulle opere idrauliche;
  Vista  la  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Visto  l'art.  34  della  citata  legge n. 183/1989 che individua i
consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;
  Vista  la  legge  16  dicembre  1993,  n. 520, recante norme per la
soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;
  Visto  l'art.  66  del  decreto-legge  26 febbraio 1994, n. 134, da
ultimo  reiterato  con  l'art.  3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
443,  concernente "Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini  previsti  da disposizioni legislative", che chiarisce che le
situazioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge
n.  520  del  1993,  si  intendono riferite all'esercizio finanziario
chiuso al 31 dicembre 1993;
  Visto  l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale
dispone  che  restano  validi  gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla  base  dell'art.  3  del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n.
443;
  Accertato   che   le  operazioni  di  liquidazione  del  "Consorzio
idraulico  di  terza  categoria del fiume Secchia" Sassuolo (Modena),
sono  state  ultimate,  per  cui, a norma dell'art. 13 della legge n.
1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio
dell'ente medesimo;
  Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi,  dai  quali  risulta  un  avanzo  di
liquidazione di L. 12.642.777 che, unitamente agli interessi maturati
e  maturandi  alla  data  di  estinzione del conto corrente esistente
presso  la  Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto ente,
e' devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al comma 2 dell'art.
14  della  citata  legge  n.  1404/1956,  acceso  presso la Tesoreria
centrale dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio del "Consorzio idraulico di terza
categoria del fiume Secchia" Sassuolo (Modena), e' chiusa a tutti gli
effetti.