IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   Visto  l'art.  30,  comma  5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni, relativo alla determinazione
dello  schema-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali
e  i  dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti
di  cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al
Ministero dell'economia e delle finanze;
   Visto  il decreto del Ministro del tesoro del 28 ottobre 1996, con
cui  e'  stato  determinato  il prospetto contenente i dati periodici
della gestione di cassa dei bilanci delle comunita' montane;
   Visto  il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente
il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che
all'art.  160  demanda  ad  apposito  regolamento l'approvazione, tra
l'altro,  del sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili
di entrata e di spesa;
   Visto  l'art.  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 1
gennaio  1996, n. 194, concernente il regolamento di approvazione dei
modelli  di cui all'art. 160 del citato decreto legislativo 18 agosto
2000,  n. 267, che stabilisce la struttura del sistema di codifica di
bilancio;
   Visto  il  decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno del 24 giugno 2002, con il
quale  vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, e
vengono   definite   la  descrizione  e  la  numerazione  delle  voci
economiche;
   Ravvisata  la  necessita'  di  procedere  ad una nuova definizione
dello schema-tipo del prospetto di rilevazione dei flussi trimestrali
di cassa sulla base delle modificazioni introdotte dal citato decreto
del 24 giugno 2002;
   Tenuto   conto  che  l'art.  162,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo   18   agosto  2000,  n.  267,  impone  che  il  bilancio
finanziario  degli  enti  locali  sia  redatto  in  termini  di  sola
competenza;
   Visto  l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
stabilisce    la   separazione   tra   le   funzioni   di   indirizzo
politico-amministrativo   spettanti  agli  organi  di  governo  e  le
funzioni gestionali amministrative spettanti ai dirigenti;
   Considerato  che oggetto del presente decreto e' l'approvazione di
aspetti  puramente  gestionali  dei  bilanci degli enti locali, quali
l'individuazione  delle  voci economiche del prospetto di rilevazione
dei flussi trimestrali di cassa delle comunita' montane;

                              Decreta:

                           Articolo unico

   E' approvato l'unito prospetto relativo ai dati periodici di cassa
che  le  comunita'  montane  sono  tenute  a trasmettere al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  alle  scadenze  di  cui  al comma 5
dell'art.  30  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive
modificazioni e integrazioni.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 15 novembre 2002
                           Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI