IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernenti lo
statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752,  recante  "norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale della
regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego", e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre  1989, n. 322, recante
"norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e sulla riorganizzazione
dell'Istituto  nazionale  di  statistica, ai sensi dell'art. 24 della
legge  23  agosto  1988,  n.  400", e successive modificazioni, ed in
particolare  l'art. 9, comma 1, il quale dispone che i "dati raccolti
nell'ambito   di   rilevazioni  statistiche  comprese  nel  Programma
statistico  nazionale da parte degli uffici di statistica non possono
essere  esternati  se  non  in forma aggregata, in modo che non se ne
possa    trarre    alcun    riferimento   relativamente   a   persone
identificabili,   e   possono   essere   utilizzati  solo  per  scopi
statistici";
  Vista  la  legge  12 gennaio  1991, n. 13, di "determinazione degli
atti   amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica";
  Visto  il decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, recante "norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  concernenti  le  competenze  degli  uffici di statistica delle
province di Trento e Bolzano";
  Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, recante "tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali",  e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 31,
comma  2,  che dispone, tra l'altro, che ciascun Ministro consulti il
Garante   per   la  protezione  dei  dati  personali  all'atto  della
predisposizione  degli  atti  amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dalla medesima legge n. 675 del 1996;
  Visto  l'art.  37  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144, recante
disposizioni in materia di censimenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n.
276,  recante  "regolamento  di  esecuzione  del 14o censimento della
popolazione,  del  censimento  generale  delle  abitazioni  e dell'8o
censimento  dell'industria  e dei servizi, a norma dell'art. 37 della
legge  17 maggio  1999, n. 144" e, in particolare, l'art. 3, comma 3,
che inserisce nel campo di osservazione del censimento generale della
popolazione  la  rilevazione  della  consistenza  e  la  dislocazione
territoriale  dei gruppi linguistici presenti nelle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  e  l'art.  10,  comma 6, che dispone, tra
l'altro,  che  nelle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano le
operazioni  di  censimento attribuite agli uffici di statistica delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura siano
svolte dagli uffici di statistica delle province medesime;
  Visto   il   paragrafo   1.3  del  Programma  statistico  nazionale
2000-2004,  approvato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 2001;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali con nota n. 10893/17073 del 4 settembre 2002;
  Viste   le   risultanze   delle   operazioni  di  spoglio  compiute
dall'Istituto provinciale di statistica di Bolzano sui fogli mediante
i  quali  sono  state  rese, nel 14o censimento della popolazione, le
dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione ai gruppi linguistici
italiano, tedesco e ladino nella provincia di Bolzano;
  Considerato  che  occorre  provvedere ai sensi e per gli effetti di
cui  all'art.  18,  comma  4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  26 luglio 1976, n. 752, alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  dei  dati  relativi  alla  consistenza proporzionale nella
provincia  di  Bolzano  dei  gruppi  linguistici  italiano, tedesco e
ladino,  quale  risulta  dalle  dichiarazioni  di  appartenenza  e di
aggregazione rese nel censimento generale della popolazione;
  Considerato  che  i  fogli  A/2,  di  cui all'art. 18, comma 4, del
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, mediante i quali sono rese le dichiarazioni di appartenenza e di
aggregazione  ai  gruppi  linguistici  italiano,  tedesco  e  ladino,
nonche'  le buste relative ai fogli A/2, non devono recare, a pena di
nullita',  sottoscrizione  o  segno, ancorche' apposto dal cittadino,
idoneo a consentirne l'identificazione;
  Preso   atto  dei  risultati  della  rilevazione,  che  sono  stati
trasmessi  dal  Presidente  dell'Istituto  nazionale di statistica al
Ministro  per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi
di  informazione e sicurezza con nota SP/1062.2002 dell'8 agosto 2002
per  gli  adempimenti  di cui al citato art. 18, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale l'on. dott. Franco
Frattini,  Ministro  senza portafoglio per la funzione pubblica e per
il  coordinamento  dei  servizi  di informazione e sicurezza e' stato
delegato,   tra   l'altro,  all'attuazione  del  decreto  legislativo
6 settembre 1989, n. 322;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  La  consistenza  proporzionale dei gruppi linguistici italiano,
tedesco  e  ladino,  nella  provincia  di  Bolzano,  risultante dalle
dichiarazioni  di  appartenenza  e aggregazione rese in occasione del
14o  censimento  della popolazione, e' indicata nell'allegata tabella
A.
  2.  Per  i  dati  che  non  sono  oggetto  di diffusione in base al
presente  decreto restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
segreto  d'ufficio  e  segreto  statistico,  ed in particolare quelle
previste  dagli  articoli  8  e 9 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale,
previo inoltro agli organi di controllo.
    Roma, 14 ottobre 2002

                                           p. Il Presidente: Frattini

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2002

Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n.12, foglio n. 150