IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  2001/87/CE del 12 ottobre
2001,     concernente     l'iscrizione    delle    sostanze    attive
acibenzolar-s-metile,  ciclanilide,  fosfato  ferrico,  pimetrozina e
piraflufen-etile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che,  come  risulta  dalla  sopracitata  direttiva,  i
sottoelencati Paesi, designati come relatori per le sostanze attive a
lato di ciascuno indicate:
    Francia - acibenzolar-s-metile;
    Grecia - ciclanilide;
    Germania - fosfato ferrico;
    Germania - pimetrozina;
    Belgio - piraflufen-etile,
hanno   effettuato   il  lavoro  di  valutazione  su  tali  sostanze,
presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;
  Considerato che le relazioni di valutazione sono state esaminate ed
approvate  nell'ambito  del  comitato  fitosanitario permanente il 29
giugno  2001  che  ha  approvato, tra l'altro, i relativi rapporti di
revisione;
  Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte dall'esame di
ciascuna  sostanza  attiva  sono  stati  sottoposti anche al comitato
scientifico  per  le  piante, il quale ha ritenuto che non vi fossero
impedimenti     per     l'iscrizione     delle     sostanze    attive
acibenzolar-s-metile,  ciclanilide,  fosfato  ferrico,  pimetrozina e
piraflufen-etile, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Tenuto  conto in particolare che nel parere sul piraflufen-etile il
comitato  stesso  ha  concluso  che  sussiste  in generale un rischio
trascurabile  di  contaminazione  delle  acque sotterranee per quanto
riguarda  il composto progenitore e i suoi prodotti di degradazione e
che,  tuttavia  occorre  valutare  attentamente  il destino di alcuni
prodotti di degradazione in certe condizioni estreme;
  Considerato,  inoltre,  che  dalle  valutazioni  effettuate si puo'
prevedere  che  i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
acibenzolar-s-metile,  ciclanilide,  fosfato  ferrico,  pimetrozina e
piraflufen-etile,  soddisfano in generale le esigenze della direttiva
2001/87/CE,  in particolare per quanto riguarda gli impieghi indicati
nei  rapporti  di  revisione  approvati  dal  comitato  fitosanitario
permanente;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2001/87/CE   della   Commissione  con  l'inserimento  delle  suddette
sostanze  attive nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 195, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato,  inoltre,  che  in  fase di attuazione della direttiva
2001/87/CE  si  deve  tenere  conto  delle prescrizioni riportate per
ciascuna  sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi
a disposizione degli interessati;
  Considerato,   inoltre,   che   nelle   fasi   di   valutazione  ed
autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze
attive    acibenzolar-s-metile,    ciclanilide,    fosfato   ferrico,
pimetrozina  e  piraflufen-etile,  si  devono  applicare  i  principi
uniformi  previsti  dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sostanze  attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato
ferrico,  pimetrozina  e  piraflufen-etile  sono  iscritte,  fino  al
31 ottobre  2011,  nell'allegato  I  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate
nell'allegato  al  presente  decreto,  come  indicato nella direttiva
2001/87 CE.