IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Vista la direttiva della Commissione 2001/87/CE del 12 ottobre 2001, concernente l'iscrizione delle sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che, come risulta dalla sopracitata direttiva, i sottoelencati Paesi, designati come relatori per le sostanze attive a lato di ciascuno indicate: Francia - acibenzolar-s-metile; Grecia - ciclanilide; Germania - fosfato ferrico; Germania - pimetrozina; Belgio - piraflufen-etile, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione; Considerato che le relazioni di valutazione sono state esaminate ed approvate nell'ambito del comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001 che ha approvato, tra l'altro, i relativi rapporti di revisione; Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte dall'esame di ciascuna sostanza attiva sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante, il quale ha ritenuto che non vi fossero impedimenti per l'iscrizione delle sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto in particolare che nel parere sul piraflufen-etile il comitato stesso ha concluso che sussiste in generale un rischio trascurabile di contaminazione delle acque sotterranee per quanto riguarda il composto progenitore e i suoi prodotti di degradazione e che, tuttavia occorre valutare attentamente il destino di alcuni prodotti di degradazione in certe condizioni estreme; Considerato, inoltre, che dalle valutazioni effettuate si puo' prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile, soddisfano in generale le esigenze della direttiva 2001/87/CE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi indicati nei rapporti di revisione approvati dal comitato fitosanitario permanente; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/87/CE della Commissione con l'inserimento delle suddette sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 195, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato, inoltre, che in fase di attuazione della direttiva 2001/87/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati; Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile, si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile sono iscritte, fino al 31 ottobre 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, come indicato nella direttiva 2001/87 CE.