IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  17  febbraio  1982,  n. 41, recante "Piano per la
razionalizzazione  e  lo sviluppo della pesca marittima" e successive
modifiche;
  Vista  la  legge  5 febbraio  1992,  n. 72, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale della pesca;
  Visto   l'art.   1   della  legge  n.  72/1992  che  stabilisce  la
destinazione  delle risorse del Fondo alla concessione di contributi,
a  titolo  di  pronto  intervento  a  parziale copertura del danno, a
favore  di  pescatori  singoli  o  associati che abbiano subito gravi
danni  o  si  trovino  in  particolari  condizioni  di bisogno per la
ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamita'
naturali  o  di avversita' meteomarine ovvero ecologiche di carattere
eccezionale;
  Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile,
recante  "Modalita'  tecniche  e  criteri  relativi alle provvidenze"
previste dalla citata legge n. 72/1992;
  Visto  il  decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche
al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 agosto  2000, recante ulteriori
modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;
  Vista  l'istanza del 12 febbraio 2002 con la quale la Federcoopesca
ha  chiesto  il  riconoscimento  di  eccezionale calamita' naturale a
causa  di  una  diffusa moria di molluschi bivalvi verificatisi nelle
lagune di Venezia, Caleri, Marinetta, Barbamarco e Scardovari;
  Vista  la  relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca
scientifica  e  tecnologica  applicata al mare (ICRAM), incaricato di
effettuare   accertamenti   sul-l'esistenza  e  sulla  rilevanza  del
fenomeno    denunciato,    che   ha   riconosciuto   l'eccezionalita'
dell'evento;
  Sentita  la  Commissione  consultiva centrale della pesca marittima
che,  nella riunione del 29 maggio 2002 ha reso all'unanimita' parere
favorevole al riconoscimento di eccezionale calamita' naturale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  seguito  della  moria  di  molluschi  bivalvi verificatisi nelle
lagune  di  Venezia,  Caleri,  Marinetta,  Barbamarco e Scardovari e'
dichiarato lo stato di calamita' naturale.