IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, riguardante l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia; Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile"; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge, con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalita' degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile; Considerato che l'evento sismico del 31 ottobre 2002 ha provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nelle citate dichiarazioni di stato di emergenza, interessando numerosi comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni per la notevole intensita' del fenomeno tellurico; Considerato inoltre, che, a causa del continuo succedersi di scosse sismiche di assestamento e del conseguente danneggiamento delle private abitazioni, con pericolo di ulteriori crolli, si e' reso necessario disporre l'immediata evacuazione dell'intera popolazione del comune di San Giuliano di Puglia; Considerato che l'evento sismico ha gravemente danneggiato edifici pubblici e privati, inciso gravemente sulle strutture viarie, sulle infrastrutture nonche' sulle attivita' economiche e sulla regolarita' dei servizi pubblici essenziali; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto e propedeutici all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile; Considerata la necessita' di assicurare tempestivi ed urgenti interventi di protezione civile su tutto il territorio nazionale, a tal fine utilizzando i velivoli comunque impegnati dal Dipartimento della protezione civile per il piu' proficuo perseguimento delle finalita' di prevenzione, di soccorso e di superamento delle emergenze; D'intesa con le regioni Molise e Puglia; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, in relazione alla fase di emergenza, esercita le proprie competenze, anche con riferimento alle previsioni di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nei territori delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dalla sequenza sismica iniziata il 31 ottobre 2002. 2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano ai comuni delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dalla predetta sequenza sismica in cui siano state riscontrate situazioni di danneggiamento degli immobili, e costituiscono i primi interventi per il superamento della situazione emergenziale. 3. Il commissario delegato ed i sindaci provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi, altresi' provvedendo, ove necessario, alla realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalita'. 4. Il commissario delegato ed i sindaci, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, sono autorizzati ad individuare spazi da adibire a sedi di attivita' scolastiche, di uffici comunali e di altre attivita' di interesse pubblico, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture. 5. Il commissario delegato ed i presidenti delle regioni Molise e Puglia provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare il funzionamento dei servizi pubblici di trasporto, con particolare riguardo al trasporto scolastico, anche con riferimento ai necessari collegamenti con gli altri servizi pubblici essenziali, mediante procedure convenzionali, e, ove necessario, attraverso l'adozione di misure di carattere autoritativo ed urgente.