IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica  dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli
eventi sismici concernenti la medesima area;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31  ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi il 31
ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8   novembre   2002,   riguardante  l'estensione  territoriale  della
dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  anche  al territorio della
provincia di Foggia;
  Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante "Interventi
urgenti  a  favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali
nelle  regioni  Molise  e  Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in
materia di protezione civile";
  Visto,   in   particolare,   l'art.   2,   comma  2,  del  predetto
decreto-legge,  con il quale si rinvia la disciplina e la definizione
delle  modalita'  degli  interventi  di  emergenza  ad  ordinanze  di
protezione civile;
  Considerato  che  l'evento sismico del 31 ottobre 2002 ha provocato
gravi  danni,  diffusi  in tutta l'area territoriale ricompresa nelle
citate  dichiarazioni  di  stato  di emergenza, interessando numerosi
comuni  le  cui  abitazioni  ed  edifici  pubblici hanno subito gravi
lesioni per la notevole intensita' del fenomeno tellurico;
  Considerato inoltre, che, a causa del continuo succedersi di scosse
sismiche  di  assestamento  e  del  conseguente  danneggiamento delle
private  abitazioni,  con  pericolo  di  ulteriori crolli, si e' reso
necessario  disporre  l'immediata evacuazione dell'intera popolazione
del comune di San Giuliano di Puglia;
  Considerato  che l'evento sismico ha gravemente danneggiato edifici
pubblici  e  privati, inciso gravemente sulle strutture viarie, sulle
infrastrutture nonche' sulle attivita' economiche e sulla regolarita'
dei servizi pubblici essenziali;
  Ravvisata   la   necessita'  di  disporre  l'attuazione  dei  primi
interventi  urgenti  finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto e
propedeutici  all'emanazione  di  successive  ordinanze di protezione
civile;
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare  tempestivi  ed urgenti
interventi  di  protezione civile su tutto il territorio nazionale, a
tal  fine  utilizzando i velivoli comunque impegnati dal Dipartimento
della  protezione  civile  per  il  piu' proficuo perseguimento delle
finalita'   di  prevenzione,  di  soccorso  e  di  superamento  delle
emergenze;
  D'intesa con le regioni Molise e Puglia;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  capo  del Dipartimento della protezione civile, commissario
delegato  ai  sensi  dei  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  del  31  ottobre  2002 e dell'8 novembre 2002, in relazione
alla  fase  di  emergenza,  esercita le proprie competenze, anche con
riferimento  alle previsioni di cui al decreto-legge 4 novembre 2002,
n.  245,  nei  territori  delle  province  di Campobasso e di Foggia,
colpiti dalla sequenza sismica iniziata il 31 ottobre 2002.
  2.  Le  disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano ai
comuni  delle  province  di  Campobasso  e  di  Foggia  colpiti dalla
predetta  sequenza  sismica in cui siano state riscontrate situazioni
di  danneggiamento degli immobili, e costituiscono i primi interventi
per il superamento della situazione emergenziale.
  3. Il commissario delegato ed i sindaci provvedono ad assicurare le
necessarie  ed  urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di
pericolo   e   ad   assicurare   la  indispensabile  assistenza  alle
popolazioni   colpite   dagli   eventi,   altresi'  provvedendo,  ove
necessario, alla realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili
su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalita'.
  4. Il commissario delegato ed i sindaci, in presenza di riscontrate
compromissioni  totali o parziali degli immobili, sono autorizzati ad
individuare  spazi  da  adibire  a  sedi di attivita' scolastiche, di
uffici   comunali   e  di  altre  attivita'  di  interesse  pubblico,
provvedendo   ad   ogni   ulteriore   iniziativa  volta  al  relativo
attrezzamento,   anche   ai  fini  della  sistemazione  di  strutture
prefabbricate o di tensostrutture.
  5.  Il  commissario delegato ed i presidenti delle regioni Molise e
Puglia provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare
il  funzionamento  dei servizi pubblici di trasporto, con particolare
riguardo  al trasporto scolastico, anche con riferimento ai necessari
collegamenti  con  gli  altri  servizi  pubblici essenziali, mediante
procedure  convenzionali, e, ove necessario, attraverso l'adozione di
misure di carattere autoritativo ed urgente.