Stazione appaltante: Azienda ospedaliera Universitaria di Ferrara;
  Riferimenti  normativi:  articoli 2  e  19,  comma  1,  della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.

                            IL CONSIGLIO
                   dell'Autorita' per la vigilanza
                         sui lavori pubblici

  Vista  la legge quadro sui lavori pubblici, legge 11 febbraio 1994,
n. 109;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
1999, n. 554
  Vista la relazione redatta dal servizio ispettivo;

                        Considerato in fatto

  L'Autorita'  nell'espletamento  dell'attivita' di vigilanza ad essa
demandata  dalla  legge  11 febbraio  1994  n.  109  ha  rilevato  il
sussistere   di   specifici   profili  di  interesse  correlati  alla
particolare  formulazione  del  bando  di  gara  indicato in oggetto,
predisposto   dall'Azienda   ospedaliera  Universitaria  di  Ferrara.
L'Autorita'   ha   di   conseguenza   acquisito   la   documentazione
tecnico-amministrativa  relativa  all'appalto,  effettuando  in  data
7 novembre  ultimo scorso l'audizione della stessa Amministrazione al
fine  di  poter  acquisire  gli elementi informativi necessari per la
complessiva valutazione della procedura posta in essere.
  L'esame  successivamente condotto ha evidenziato in particolare che
il  procedimento  adottato  per  pervenire  alla  realizzazione ed al
successivo  godimento  "chiavi  in  mano"  del  blocco  "A" del nuovo
Arcispedale  di  S.  Anna  in  Ferrara, completo delle attrezzature e
delle  strumentazioni  necessarie  a  garantire  l'operativita' dello
stesso,  concreta il ricorso ad un contratto di "leasing" relativo ad
un  immobile  da costruire e da attrezzare nell'ambito del quale, tra
le  obbligazioni  a  carico  del locatore, e' stata pure prevista nei
modi   specificati   nel   relativo   capitolato  speciale  d'appalto
l'esecuzione  delle  opere  di ordinaria e straordinaria manutenzione
necessarie a garantire le condizioni d'uso ottimali della struttura.
  Tale  scelta  come  chiarito  dalla  direzione ospedaliera e' stata
determinata  dalla  limitatezza  delle  risorse economiche attribuite
all'azienda  che  non  avrebbero  consentito nel rispetto dei termini
temporali compatibili con gli obiettivi e le necessita' della stessa,
la realizzazione delle opere seguendo le procedure tipiche codificate
dalla  legge  n.  109/1994.  La  stazione  appaltante  nella  memoria
prodotta in data 31 ottobre ultimo scorso ha altresi' evidenziato che
il  leasing  di cui si tratta concreta un regolare appalto di servizi
ai  sensi  del  decreto legislativo n. 157/1995 e, in particolare, un
contratto  atipico  nella  forma del mandato senza rappresentanza per
effetto  del  quale si stabilisce una intermediazione con un soggetto
privato   che,   in   quanto   finanziatore,   provvede  direttamente
all'esecuzione  dell'opera  nel rispetto delle indicazioni del futuro
conduttore e rimane proprietario del bene e del suo mantenimento fino
all'estinzione del debito.
  E'  significativo  rilevare  infine che la realizzazione dell'opera
suddetta  e'  prevista su area di proprieta' dell'Azienda sulla quale
dovra'  essere  necessariamente costituito un diritto di superficie a
favore della societa' aggiudicataria dell'appalto.

                         Ritenuto in diritto

  Si osserva preliminarmente come ai fini della presente disamina non
rilevino  ne'  le  cause  genericamente  evidenziate  dalla  stazione
appaltante  circa  la  necessita'  di  ricorrere  al  leasing  per le
difficolta'  finanziarie che avrebbero reso altrimenti impossibile la
realizzazione dell'opera con le diverse modalita' comunque codificate
dall'ordinamento  (causale  del  tutto generica che nella congiuntura
attuale  potrebbe  invero  essere  invocata  dalla  maggioranza delle
stazioni appaltanti), ne' la circostanza rilevata circa il ricorso ai
sensi  del  decreto  legislativo n. 157/1995 a procedure selettive ad
evidenza   pubblica   per  la  scelta  del  soggetto  contraente  che
garantiscono  comunque  la  trasparenza del procedimento ed il vaglio
del mercato.
  In  questa sede devesi infatti valutare in particolare se l'oggetto
contrattuale   di   che   trattasi  sia  o  meno  riconducibile  alla
definizione  di lavoro pubblico che, qualora accertata, ricondurrebbe
la   presente   fattispecie   nell'ambito   applicativo  della  legge
11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.
  Devesi  in  tal  senso  rilevare  che il punto 2 del bando di gara,
individuando  l'oggetto  dell'appalto, testualmente riporta: "appalto
di  servizi  categoria 6b allegato I decreto legislativo n. 157/1995"
(servizi  bancari  e  finanziari);  l'art.  1 del capitolato speciale
d'appalto  (parte  II  - Disciplinare d'oneri) specifica, invero, che
costituisce  oggetto  dell'appalto  "la  realizzazione  e consegna in
godimento  "chiavi  in  mano  delle  opere  edili  ed  impiantistiche
previste  nel blocco A del Nuovo Arcispedale S.Anna di Ferrara..." Il
medesimo  art.  1  descrive  i lavori, forniture ed impianti compresi
nell'oggetto  dell'appalto ed infine precisa che "l'`immobile oggetto
di leasing (blocco A e opere di completamento di palazzine esistenti)
una   volta   realizzato   a  proprie  spese  ed  a  proprio  rischio
dall'appaltatore  tramite  imprese  di  propria  fiducia" deve essere
concesso in leasing all'amministrazione appaltante, la quale conserva
la  piena  facolta' durante il periodo contrattuale di riscattare, in
una  o  piu'  volte, la proprieta' di quota parte dell'immobile o dei
singoli  arredi  e apparecchiature, nonche' di riscattare, al termine
del  periodo contrattuale, tutte le apparecchiature, tutti gli arredi
e  l'intero  compendio  immobiliare  dietro  versamento  dell'importo
determinato nella parte prima del capitolato speciale. Inoltre l'art.
3.2  del  capitolato  speciale  d'appalto  (parte I - Norme di gara e
requisiti  di  partecipazione) prevede che l'offerta abbia ad oggetto
anche  i  documenti  tecnici relativi alla esecuzione dei lavori e al
cronoprogramma.  Tali  semplici  citazioni dedotte dagli atti di gara
sono  sufficienti da sole a dimostrare che l'oggetto dell'appalto, in
concreto,  non e' un servizio (finanziario) come conclamato nel bando
stesso,  ma  prestazioni  di  lavori, come specificato nel capitolato
speciale d'appalto.
  Piu'  in  particolare,  i lavori dedotti nel rapporto non hanno una
valenza   meramente   strumentale   o   indiretta  o  accessoria,  ma
concretizzano  l'interesse  concreto  che la pubblica amministrazione
intende  conseguire  dal rapporto. Peraltro anche a voler considerare
la  presente  fattispecie  riconducibile  a  un  contratto  misto, la
prevalenza   dei   lavori  attrarrebbe  comunque  in  orbita  109  la
disciplina applicabile (cfr. art. 2, comma primo, legge Merloni, art.
3,  comma 3, decreto legislativo n. 157/1995, come significativamente
modificato  dalla  legge  18 novembre  1998  n.  415  e  dal  decreto
legislativo  25 febbraio  2000  n. 65). Ne deriva che la fattispecie,
gia'  solo  per  questo,  determina  una violazione surrettizia della
disciplina su lavori.
  Tuttavia  anche  a voler ipoteticamente considerare che, nonostante
quanto   dichiarato  nel  capitolato  speciale  d'appalto,  l'oggetto
diretto  del  rapporto  sia  il  finanziamento, resta fermo che nella
specie  deve  applicarsi  la legge n. 109/1994 (e non gia' il decreto
legislativo n. 157/1995 sui servizi) in quanto quest'ultima si impone
allorche'  una pubblica amministrazione commissioni in qualsiasi modo
l'esecuzione  di  lavori,  verso  qualsiasi  forma  di corrispettivo,
indipendentemente dall'assetto complessivo del rapporto. In tal senso
l'art.  19  della  legge n. 109/1994 stabilisce che i lavori pubblici
possono   essere   realizzati   esclusivamente   mediante  appalti  o
concessioni  di lavori (imponendo le procedure di gara previste per i
lavori  pubblici anche nel caso in cui il soggetto affidatario sia un
concessionario  di  lavori,  cioe'  un  soggetto  al quale come nella
specie  si fa ricorso per ottenere un finanziamento privato diretto a
realizzare  lavori  rispondenti  ad  esigenze specificamente indicate
dalla pubblica amministrazione committente, sebbene il concessionario
possa   eseguire   tutti  i  lavori  mediante  imprese  terze  e  con
finanziamenti  propri  e  riferisca  la  titolarita'  dell'opera alla
pubblica  amministrazione  solo  dopo  la  esecuzione dei lavori). La
circostanza   che   la   pubblica   amministrazione   non   paghi  un
corrispettivo  o  prezzo  di  appalto  non e' decisiva, di fatti, per
escludere  l'assoggettamento  alla normativa sui lavori, in quanto e'
sufficiente   il   carattere  di  onerosita'  o  l'esistenza  di  una
controprestazione  a carico della pubblica amministrazione per essere
ricondotti  a tale obbligo. In tal senso si e' espressa di recente la
Corte  di  Giustizia  CE  (sentenza  12 luglio 2001 c. 399/1988 sulle
opere di urbanizzazione) ed il Consiglio di Stato (V Sez., 4 novembre
1994  n.  1257),  che  stigmatizza  proprio  il  ricorso  al  leasing
immobiliare come elusivo della disciplina sugli appalti pubblici.
  In  particolare, a fronte delle eccezioni della stazione appaltante
che  deduceva l'inapplicabilita' della normativa sui lavori pubblici,
in  quanto non aveva erogato somme per la realizzazione di lavori, il
Supremo Consesso ha stabilito: "ritiene al riguardo la Sezione che la
normativa  che impone la pubblica gara per la scelta dell'appaltatore
di  opere  pubbliche  deve  trovare  applicazione  ogni volta che tra
questi  e  l'amministrazione  si  instaura  un rapporto a prestazioni
corrispettive.  Poco  importa  il  nomen iuris attribuito dalle parti
alla  fonte  di  tale  rapporto  (ad  esempio  contratto  di appalto,
contratto   di   vendita   di   cosa  futura,  contratto  di  leasing
immobiliare,   contratto  di  locazione  con  facolta'  di  apportare
modifiche  alla  cosa locata, concessione di costruzione, concessione
di  committenza,  ecc.);  la normativa comunitaria e quella italiana,
oltre  ad  avere equiparato al contratto di appalto la concessione di
opere  pubbliche,  comportano  che  la  disciplina  della gara per la
scelta  dell'esecutore  deve  applicarsi  a  prescindere  dai singoli
procedimenti   e  dai  singoli  istituti  che  gli  Stati  comunitari
conoscono  o che nella prassi si affermano per la realizzazione delle
opere pubbliche (Cons. Stato, II sez., 11 dicembre 1991 n. 1221/1991;
II  sez.,  11 dicembre  1991 n. 1208/1991; II sez., 19 giugno 1991 n.
570/1991)".  Nel  caso di specie non puo' peraltro porsi in dubbio la
natura  di  rapporto a prestazioni corrispettive; anzi, i canoni, che
saranno  proposti  dalla  societa' di leasing, coprono anche il costo
realizzativo   dell'opera   (oltre  all'onere  finanziario  in  senso
proprio),   tenuto   conto   altresi'  del  riconosciuto  diritto  di
riscatto/opzione,   e  quindi  si  configurano  come  veri  e  propri
corrispettivi di lavori.
  Nel caso di specie appare evidente, al di la' del tipo contrattuale
utilizzato,  che  la  realizzazione  dell'opera  con  caratteristiche
predefinite   dall'amministrazione   (sulla   base  delle  stringenti
specifiche  desumibili  dagli atti di gara assimilabili per contenuti
ad   un  puntuale  progetto  preliminare)  per  soddisfare  specifici
interessi  pubblici,  da  costruire peraltro su un'area di proprieta'
dell'amministrazione   ubicata   all'interno   di   un   comprensorio
ospedaliero, qualifica ex se la natura pubblica dell'opera stessa.
  Non  paiono  in tal senso rilevare le argomentazioni della stazione
appaltante  in  merito  al  mancato interesse all'acquisizione finale
degli   immobili  e  delle  attrezzature  oggetto  del  contratto  in
questione  tese  a  giustificare il ricorso alla procedura di leasing
(con  la  quale,  come  e'  noto,  tutti  i  diritti reali e relativi
obblighi  e  rischi  accessori rimangono nella sfera soggettiva della
stessa  societa'  di  leasing  che  rimane  titolare  del  diritto di
proprieta'  e  della  garanzia  sui  beni  oggetto del contratto sino
all'estinzione  del debito da parte del conduttore) e, in relazione a
cio',  il  richiamo  effettuato  dall'art. 35 del capitolato speciale
d'appalto alla mera eventualita' dell'acquisizione dei beni tenuti in
locazione.
  La  mera  eventualita'  dell'esercizio  positivo  del  riscatto  e'
difatti  sufficiente  ad  implicare  l'assoggettamento  alla legge n.
109/1994,  non  potendosi utilizzare l'opzione in via strumentale per
giustificare l'inapplicabilita' della normativa comunitaria e interna
sui  lavori  pubblici. D'altro canto, si sottolinea come per gli enti
pubblici  l'esercizio  del  diritto  di  riscatto  sia,  in concreto,
inevitabile, in ragione del fatto che la gran parte del canone "pesa"
sulle  casse  erariali  a titolo di costo per l'acquisizione del bene
(autorevole  dottrina  sostiene  infatti  che  "se  l'amministrazione
pubblica assume la determinazione motivata di corrispondere un canone
superiore  a  quello  di  locazione  e'  proprio, perche' intende fin
dall'inizio  esercitare l'opzione, in quanto altrimenti la sua scelta
sarebbe  censurabile perche' antieconomica. Occorre ricordare come il
diritto  di  acquisire il bene mediante l'esercizio dell'opzione puo'
costituire  giustificazione del maggior costo del leasing immobiliare
rispetto  ad  una  ordinaria  operazione  di  mutuo"), configurandosi
eventualmente una palese ipotesi di responsabilita' patrimoniale.
  D'altra  parte nel caso specifico l'evenienza della mancata opzione
sembra  effettivamente  costituire  una  mera ipotesi perche' per sua
vocazione  l'opera  e'  destinata ad entrare con estrema certezza nel
patrimonio  dell'ente  pubblico,  vuoi per la sua particolare natura,
vuoi  per la sua collocazione all'interno di area demaniale destinata
ad  attrezzature  sanitarie che ne renderebbe al locatore non agevole
il  successivo utilizzo nel caso di mancata acquisizione da parte del
conduttore.
  La mancata acquisizione dei beni oggetto del leasing pare meramente
ipotetica   anche   in   relazione   all'improbabile  verificarsi  di
condizioni  tanto  diverse  da  quelle attuali tali da legittimare, a
distanza  di  pochi anni (cfr. tempi previsti dal capitolato speciale
d'appalto  per l'ammortamento dei diversi beni), il mancato esercizio
da  parte  della  azienda  ospedaliera universitaria di Ferrara della
richiamata  opzione  di  riscatto,  cio' anche in relazione alla gia'
ricordata   ipotesi  di  danno  all'erario  derivante  dalla  mancata
acquisizione  di  beni  oramai  in concreto "riscattati" a fronte dei
corrisposti canoni di leasing.
  Devesi  pure considerare come non puo' ammettersi la natura privata
della   realizzanda   costruzione   o   l'esclusione  dall'ambito  di
operativita'  della  Merloni  invocando  l'orientamento  che ammette,
peraltro  in  via del tutto eccezionale, la vendita/locazione di cosa
futura,  non  ricorrendone  i presupposti in punto di fatto. Infatti,
come  ha  precisato  il Consiglio di Stato (v. per tutti III Sez., n.
596/1999,  1835/1998, 1838/1989) la vendita/locazione di cosa futura,
istituto    derogatorio   della   normativa   sugli   appalti,   puo'
giustificarsi  unicamente  nel  caso  in  cui l'immobile da acquisire
possegga caratteristiche che lo rendano infungibile, per esempio, per
effetto  della  localizzazione delle aree e comunque solo in presenza
di   un  bene  che  abbia  una  conformazione  da  soddisfare  ex  se
conseguentemente  le  esigenze  della pubblica amministrazione. Nella
specie  le  aree, come gia' ricordato, sono di proprieta' dell'A.S.L.
ed  e'  oggettivamente  incontestabile che i lavori siano eseguiti su
specifica,  dettagliata  e  puntuale  richiesta del committente, come
emerge  dall'art.  1  del  capitolato  speciale  d'appalto (II parte)
relativo  all'oggetto del rapporto che non a caso qualifica l'impresa
in  termini di appaltatore, cioe' di soggetto che esegue su specifica
richiesta del committente.
  Dalle  considerazioni svolte consegue che l'operazione suddetta, da
ritenersi in concreto finalizzata alla realizzazione, al godimento ed
all'acquisizione  dei  beni  citati,  e'  qualificabile  come  lavoro
pubblico  ai sensi dell'art. 2 della legge n. 109/1994 e s.m.i. e che
pertanto  e'  alla  citata  legge  quadro  che  occorre riferirsi per
individuare  gli ambiti tipologici entro i quali effettuare la scelta
del  contratto  da utilizzare, ambiti tipologici peraltro chiaramente
indicati all'art. 19, comma 1 della stessa legge quadro.
  In  tal  senso  si  e' espressa in precedenza questa l'Autorita' in
relazione a fattispecie similari alla presente, con la determinazione
n.  22  del  30 luglio  2002  "Possibilita'  di ricorrere a procedure
concorsuali  anomale  difformi  da quelle tipologicamente individuate
nella  legge  11 febbraio  1994, n. 109 e s.m." nella quale e' stata,
tra l'altro, richiamata la tassativita' del disposto di cui al citato
articolo  di  legge  che  prevede l'indicazione dei tipi di contratto
ammessi  (contratto  di appalto e di concessione) e l'esclusione, con
riferimento    alla    realizzazione    di    un   lavoro   pubblico,
dell'utilizzazione  di differenti moduli negoziali; al riguardo, come
osservato   nella   richiamata   determinazione,  assume  particolare
significato  l'aggiunta  nel testo della norma, ad opera dell'art. 3,
comma   3,  della  legge  18 novembre  1998,  n.  415,  dell'avverbio
"esclusivamente", con la conseguenza che i due moduli enucleati nella
norma costituiscono gli unici strumenti, insieme al project financing
e agli altri istituti previsti espressamente dalla legge n. 109/1994,
cui  e'  possibile  ricorrere  nel  caso della realizzazione di opere
pubbliche,  risultando  quindi  inammissibile  che la scelta del tipo
contrattuale  resti affidata al prudente apprezzamento della pubblica
amministrazione,  la  quale sarebbe in definitiva arbitra di decidere
se  applicare  o  meno la legislazione sui lavori pubblici e, quindi,
per le opere c.d. sopra soglia, se sottostare o meno alla concorrenza
comunitaria.
  Devesi  in subordine inoltre osservare come le disposizioni di gara
di  che  trattasi  non  paiono  strettamente riconducibili al modello
tipico  della figura contrattuale di leasing. Ai sensi dell'art. 106,
comma  2, decreto legislativo n. 385/1993 gli intermediari finanziari
possono  infatti  svolgere  esclusivamente attivita' finanziaria. E',
pertanto, illegittima l'assunzione da parte della societa' di leasing
delle   obbligazioni  afferenti  la  esecuzione  di  lavori,  di  cui
garantisce  il  risultato  (art.  12 capitolato speciale d'appalto) o
addirittura  della direzione lavori. Si sottolinea altresi' che nella
locazione  finanziaria il concedente sopporta i rischi esclusivamente
di  carattere  finanziario, e soprattutto la manutenzione ordinaria e
straordinaria  sono ad esclusivo carico dell'utilizzatore, cosi' come
tutti  i rischi attinenti alla disponibilita', gestione e deperimento
anche per causa non imputabile all'utilizzatore stesso.
  Conclusivamente,   e'  appena  il  caso  di  evidenziare  come,  le
modifiche  apportate  dalla  legge 1 agosto 2002, n. 166, all'art. 19
della  legge  quadro  "sistemi di realizzazione dei lavori pubblici",
con  l'inserimento  del  comma  2-ter,  laddove  si  prevede  che "le
amministrazioni  aggiudicatrici possono affidare in concessione opere
destinate  alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione,
in  quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condiziona
che   resti  al  concessionario  l'area  economico-finanziaria  della
gestione   dell'opera",  avrebbero  potuto  utilmente  soccorrere  la
stazione  appaltante  nella  risoluzione  della presente fattispecie.
Alla  luce  del  nuovo  disposto  normativo,  difatti,  le specifiche
necessita'  della azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, cosi'
come  richiamate  in premessa, avrebbero potuto essere legittimamente
soddisfatte  evitando  peraltro il ricorso all'esaminata procedura di
leasing.  Giova  a  tal  riguardo  rammentare che il bando di gara in
questione  e'  di pochi giorni precedente (7 agosto 2002) all'entrata
in vigore della nuova norma (18 agosto 2002).
  In base a quanto sopra considerato, il consiglio

                               Rileva

che  l'esaminato  bando  di gara predisposto dall'Azienda Ospedaliera
Universitaria  di  Ferrara  non  e conforme, nei sensi su indicati, a
quanto  specificatamente  disposto  dagli  articoli 2  e 19, comma 1,
della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  s.m.i., secondo quanto
ulteriormente  chiarito  dalla determinazione n. 22 in data 30 luglio
2002 di questa Autorita';

                                Manda

al  Servizio ispettivo la presente deliberazione perche' la comunichi
alla  stazione  appaltante  affinche'  ne  tenga  conto nelle proprie
scelte   e   per   l'adozione   dei   conseguenti   provvedimenti  da
intraprendere  in  via  di  autotutela;  cio'  anche  alla luce delle
richiamate   innovazioni   normative   in  materia  di  contratti  di
"concessione di costruzione e gestione".
  Dei  provvedimenti  intrapresi  dovra' darsi comunicazione a questa
Autorita' entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della
presente.
    Roma, 4 dicembre 2002
                                                 Il presidente: Cheli