IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato "Check Fruit S.r.l.", con decreto del 28 gennaio 1999, e' stata prorogata fino al 1 gennaio 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia-Romagna", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61363; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia-Romagna"; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Check Fruit S.r.l.", con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia-Romagna" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/1998 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1 gennaio 2003.