IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002 con
i   quali   la  validita'  dell'autorizzazione  triennale  rilasciata
all'organismo  denominato  "Check  Fruit  S.r.l.", con decreto del 28
gennaio 1999, e' stata prorogata fino al 1 gennaio 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta  "Pera  dell'Emilia-Romagna",  allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
18 marzo 2002, protocollo numero 61363;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente     la     indicazione    geografica    protetta    "Pera
dell'Emilia-Romagna";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 28 gennaio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo denominato "Check Fruit
S.r.l.",  con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto
28 gennaio   1999,   ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica  protetta  "Pera  dell'Emilia-Romagna"  registrata  con il
regolamento  della  Commissione  CE  n. 134/1998 del 20 gennaio 1998,
gia' prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio
2002,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal
1 gennaio 2003.