IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il   regolamento   CE  n.  2325/97  della  Commissione  del
14 novembre  1997, relativo alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  "Monti  Iblei"  riferita  all'olio extravergine di
oliva,  ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92
del Consiglio;
  Visto   il   decreto   ministeriale  13 marzo  2000  con  il  quale
l'organismo   di   controllo   "Agroqualita'   -   Societa'   per  la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare a r.l." e' stato
autorizzato  ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai
sensi dell'art. 10 del citato regolamento CE n. 2081/92;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio  di  tutela  dell'olio
extravergine  d'oliva Monti Iblei, con sede legale presso la CCIAA di
Ragusa, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
della  denominazione  di  origine  protetta  "Monti  Iblei"  riferita
all'olio  extravergine  di  oliva nel quadro della procedura prevista
dall'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  65386 del 13 dicembre 2001, con la
quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo
che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al
citato   art.  9  del  regolamento  CEE  n.  2081/92,  ha  notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  n.  C151/11  del  25 maggio  2002  della predetta domanda di
modifica;
  Vista  l'istanza  dell'8 novembre  2001,  con la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  CEE  n.  2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del   regolamento  CEE  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
  Considerato  che  l'organismo di controllo "Agroqualita' - Societa'
per  la  certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." ha
predisposto  un  piano  dei  controlli  che  recepisce  le modifiche,
notificata  all'organismo comunitario con la citata nota n. 65386 del
13 dicembre 2001;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del
gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  "Monti  Iblei"  riferita all'olio extravergine di oliva, in
attesa  che  l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica
in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  "Monti Iblei" riferita all'olio
extravergine di oliva, secondo la modifica richiesta dallo stesso, in
attesa  che  il  competente  organismo  comunitario  decida  su detta
domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  alla  modifica,  chiesta  dal  Consorzio  di  tutela dell'olio
extravergine d'oliva Monti Iblei, al disciplinare di produzione della
denominazione  di  origine  protetta  "Monti Iblei" riferita all'olio
extravergine di oliva, registrata con regolamento CE n. 2325/97 della
Commissione  del  14 novembre 1997 ai sensi dell'art. 17 del predetto
regolamento CEE n. 2081/92.