IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  decreto  6  settembre  2002  con  il  quale la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  "Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ", con decreto del
10 settembre 1999, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data
dal 18 settembre 2002;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione   geografica  protetta  "Speck  dell'Alto  Adige"  oppure
"Südtiroler Markenspeck", allo schema tipo di controllo, trasmessogli
con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo numero 62106;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  indicazione  geografica  protetta  "Speck  dell'Alto
Adige" oppure "Südtiroler Markenspeck";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 10 settembre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Istituto Nord
Est Qualita' - INEQ", con sede in Villanova di San Daniele del Friuli
(Udine),  via  Nazionale  n. 33/35, con decreto 10 settembre 1999, ad
effettuare  i  controlli sulla indicazione geografica protetta "Speck
dell'Alto  Adige"  oppure  "Südtiroler Markenspeck" registrata con il
regolamento  della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia'
prorogata con decreto 6 settembre 2002, e' ulteriormente prorogata di
novanta giorni a far data dal 16 gennaio 2003.