IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  il  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n. 139, recante
"Disposizioni  in  materia di rapporto di impiego del personale della
carriera  prefettizia,  a  norma  dell'art.  10 della legge 28 luglio
1999, n. 266";
  Vista  l'ipotesi  di accordo relativa al biennio 2000-2001, per gli
aspetti  normativi  e  retributivi,  riguardante  il  personale della
carriera  prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'art. 29 del citato
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 9 maggio 2001;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n.
316, che recepisce il predetto accordo relativo al biennio 2000-2001,
per  gli  aspetti  normativi  ed  economici, riguardante il personale
della carriera prefettizia;
  Visto  in  particolare,  l'art.  9, comma 1, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  maggio  2001, n. 316, che fissa, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in cinque unita' il
limite  massimo  dei  distacchi  sindacali autorizzabili a favore del
personale della carriera prefettizia;
  Visto  il  medesimo  art.  9,  comma  2, del menzionato decreto del
Presidente  della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede
che, alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque
distacchi,  tra le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi
della  normativa  vigente,  provvede  il  Ministro  per  la  funzione
pubblica  sentite  le  organizzazioni  interessate,  entro  il  primo
quadrimestre di ciascun biennio;
  Visto  il  secondo  periodo  del richiamato comma 2 dell'art. 9 del
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 maggio 2001, n.
316,  il  quale  statuisce che la ripartizione, che ha validita' fino
alla  successiva,  e'  effettuata in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite     dal     personale     della     carriera    prefettizia
all'amministrazione,    accertate   per   ciascuna   delle   indicate
organizzazioni   sindacali   alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;
  Visto l'art. 12, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica  23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede che la Direzione
generale   per  l'amministrazione  generale  e  per  gli  affari  del
personale  del  Ministero  dell'interno  invia  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe
per la riscossione del contributo sindacale;
  Vista  la  nota con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso
al  Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe
per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2001,
con   riguardo   alle  organizzazioni  sindacali  esponenziali  degli
interessi del personale della carriera prefettizia;
  Sentite  le  organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi
titolo  alla  ripartizione  dei distacchi sindacali citati nella loro
qualita'  di  organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della
normativa vigente;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 16 novembre
2002,   di   nomina   dell'avv.   Luigi  Mazzella  a  Ministro  senza
portafoglio;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre  2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella e' stato delegato,
tra  l'altro,  ad  esercitare  "...tutte  le competenze attribuite da
disposizioni  normative  direttamente  al  Ministro e al Dipartimento
della funzione pubblica";
                              Decreta:
  1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali
autorizzabili,  per  il  biennio 2002-2003, nell'ambito del personale
della carriera prefettizia.
  Il   contingente   complessivo   di   cinque   distacchi  sindacali
autorizzabili,  per il biennio 2002-2003, ai sensi dell'art. 9, comma
1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n.
316,  a favore del personale della carriera prefettizia, e' ripartito
tra  le  seguenti  organizzazioni  sindacali rappresentative ai sensi
della  normativa  vigente,  con  le  modalita'  di cui all'art. 9 del
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 maggio 2001, n.
316,  in  rapporto  al numero delle deleghe complessivamente espresse
per  la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale
della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data
del 31 dicembre 2001:
    1)  SI.N.PRE.F.  (Sindacato  nazionale dei funzionari prefettizi)
quattro distacchi;
    2) CISL- FPS un distacco.
  2. Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali.
  La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali
di  cui  all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.
  3.  Modalita'  e  limiti  per il collocamento in distacco sindacale
retribuito.
  Il  collocamento in distacco sindacale del personale della carriera
prefettizia e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti
articoli,  nel  rispetto  delle  disposizioni,  modalita' e procedure
contenute  nell'art.  9,  commi  3, 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  ed  esplichera'  i  suoi  effetti  dal  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
    Roma, 17 dicembre 2002
                                                Il Ministro: Mazzella