IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera  c) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 novembre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  ambientale  determinatosi  nella  citta'  di  Catania  nel
settore del traffico e della mobilita', fino al 31 dicembre 2003;
  Visto  il  piano  urbano  dei  parcheggi  approvato  dal  Consiglio
comunale  di  Catania  con  delibera  n.  28 del 28 agosto 1999 e con
delibera del Commissario straordinario n. 37/99;
  Considerata  la  necessita' di concertare adeguatamente le esigenze
inerenti  alla viabilita' con quelle proprie di un territorio ad alto
rischio  sismico  quale  quello  della  citta'  di Catania, anche con
riferimento   alla   oggettiva  indispensabilita'  di  un  potenziale
utilizzo  delle  infrastrutture viarie per farvi affluire materiali e
mezzi  di  soccorso  ed  accogliere,  in  situazioni  di emergenza, i
soggetti sgomberati dalle proprie abitazioni;
  Considerato  che  e'  in  corso  di  attuazione il piano urbano dei
parcheggi in cui si prevede la realizzazione di aree per la sosta, da
utilizzarsi,  in  caso di emergenza, quali siti per tendopoli e o per
allocarvi  prefabbricati, nonche' strutture pluripiano da utilizzarsi
sia   per   la   sosta   che   per   l'ammassamento   delle   risorse
nell'eventualita' di un evento calamitoso;
  Considerato,  altresi',  che la riduzione del rischio relativo alle
infrastrutture  viarie  implica  il  miglioramento  strutturale degli
edifici pubblici e privati limitrofi alle stesse;
  Considerato  che  con  numerose delibere della giunta della Regione
siciliana  e  da  ultima  la delibera n. 219 dell'8 maggio 2001, sono
stati  concessi  al comune di Catania, a valere sui fondi della legge
n.  433/1991,  e  successive  modificazioni,  i  finanziamenti per il
miglioramento  o  l'adeguamento  strutturale  di  edifici  pubblici e
privati;
  Atteso  che  per  l'attuazione  funzionale di un sistema urbano del
traffico    e'    indispensabile    risolvere    la   grave   carenza
infrastrutturale,   realizzando  un  piano  di  parcheggi,  anche  di
interscambio,  fruibile  dai  residenti  e  dai  titolari di esercizi
commerciali   e  di  azienda,  che  consenta  di  decongestionare  la
viabilita' anche mediante la costruzione di strutture pluriuso aventi
finalita' di protezione civile;
  Considerato  che  la  situazione  di pregiudizio per i cittadini e'
tale  da  richiedere  l'adozione  di  provvedimenti  straordinari  ed
urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari
al superamento dello stato di emergenza;
  Considerato  che  restano salve ed immutate le competenze demandate
alla  presidenza  della Regione siciliana ed alla giunta regionale di
governo  in  merito  all'attuazione  degli  obiettivi e dei programmi
della legge n. 433/1991;
  Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  sindaco  di  Catania  e'  nominato Commissario delegato per
l'attuazione   degli  interventi  volti  a  fronteggiare  l'emergenza
determinatasi  nella  citta'  di Catania in relazione alla situazione
del  traffico e della mobilita' e per gli interventi di riduzione del
rischio sismico connessi e funzionali.
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il
Commissario  delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di
tutti  gli  interventi  necessari,  con  particolare riferimento alla
realizzazione  dei  parcheggi  e  delle  intrastrutture  viarie  e di
trasporto  pubblico  di  massa,  finalizzati  al  miglioramento della
circolazione  stradale  e  ad assicurare vie di soccorso sicure, aree
attrezzate  per  l'emergenza,  nonche'  i relativi interventi volti a
migliorare  la  sicurezza  antisismica  connessi  e  funzionali  alle
medesime opere.
  3.  Per  le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario
delegato,   anche  avvalendosi  di  altro  soggetto  individuato  dal
Commissario  stesso,  cui poter affidare specifici compiti attuativi,
provvede allo svolgimento dei seguenti compiti:
    a) disporre  misure  rivolte alla realizzazione di una disciplina
del traffico e della mobilita' urbana:
      a.1)  istituendo  parcheggi,  aree  pedonali  e zone a traffico
limitato;
      a.2)  individuando idonee soluzioni per la gestione della sosta
tariffata   che   prevedano  l'affidamento  delle  concessioni  anche
relativamente  al  piano  tariffario,  per  il  periodo  temporale di
vigenza dello stato di emergenza;
      a.3)  conferendo  ai  volontari  aderenti  ad  associazioni  di
volontariato  iscritte  ai  registri generali di cui all'art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, le funzioni ed i poteri di cui all'art.
17,  comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo modalita'
e  limiti  stabiliti  con proprio provvedimento, nonche' i poteri per
l'utilizzo  del  segnale distintivo, di cui all'art. 12, comma 5, del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ed all'art. 24 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I
volontari   cosi'   individuati   dovranno   seguire  un  periodo  di
addestramento  mediante  la  frequenza  ed  il  superamento  di corsi
specifici.  Le  funzioni  in  esame  potranno  essere  conferite, con
apposite  determinazioni commissariali, limitatamente ad attivita' da
espletarsi  in  prossimita'  di  strutture  scolastiche,  di parchi e
giardini  e,  in  ausilio  ai  vigili urbani, in prossimita' di punti
critici  della  rete  stradale  urbana, previamente individuati nella
determinazione commissariale medesima;
    b) disporre,  con  risorse  a  carico  del  bilancio comunale, il
completamento   della   dotazione   organica  del  Corpo  di  polizia
municipale  e,  qualora ne esistano le condizioni, bandire i relativi
concorsi,  anche  in  deroga  alla  normativa in materia blocco delle
assunzioni, vigente al momento di pubblicazione dei relativi bandi;
    c) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il
ruolo  di  stazione appaltante, un programma straordinario di opere e
di  interventi,  diretto  tra  l'altro  alla realizzazione urgente di
parcheggi  pubblici,  anche  di  interscambio,  e volto, altresi', ad
integrare  e  completare  strutture  ed  impianti gia' esistenti o in
corso  di  costruzione,  anche  mediante  il  ricorso alla trattativa
privata   e   sempreche'   la   particolare   urgenza   non  consenta
l'espletamento dei procedimenti di gara;
    d) individuare,   progettare  ed  eseguire,  anche  eventualmente
assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario
di  opere  e  di  interventi,  anche  attuativo  del piano urbano dei
parcheggi,  diretti  alla  realizzazione  urgente  di  un  idoneo  ed
efficiente  sistema  di  trasporto  pubblico  di massa, anche a guida
vincolata,  di  infrastrutture  principali  e  di parcheggi pubblici,
volti  a completare ed integrare strutture ed impianti gia' esistenti
o in corso di costruzione;
    e) attuare  gli  interventi  per la costruzione di opere viarie e
per l'emergenza gia' affidate al comune di Catania e per le quali sia
stata definita l'attribuzione dei mezzi finanziari necessari previsti
dalle rimodulazioni del piano di riferimento con annesso programma di
cui  all'art.  2  della  legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni,  predisposte  ai  sensi della legge 16 luglio 1997, n.
228;
    f) realizzare  interventi  finalizzati alla riduzione del rischio
sismico  delle  principali  arterie  di  traffico delle strade, anche
mediante  il  miglioramento  e/o  l'adeguamento sismico degli edifici
pubblici e privati.
  4.  Il  piano  di cui alla lettera e) ed ogni singola opera, potra'
trovare   attuazione,   limitatamente  alla  durata  dello  stato  di
emergenza,  mediante  concessione,  progetto  di finanza o trattativa
privata,  in  quest'ultimo caso sempre che la particolare urgenza non
consenta  l'espletamento  dei  procedimenti  di  gara. Tale procedura
potra'  essere  adottata  anche  per  accelerare  la realizzazione di
progetti   inerenti   alla  mobilita'  urbana  oggetto  di  eventuali
protocolli di intesa o accordi di programma.
  5.  Fermo  restando quanto disposto dal comma 6, l'approvazione dei
progetti    da   parte   del   Commissario   delegato   e'   adottata
indipendentemente  dall'espletamento  delle  procedure espropriative,
che  si  svolgeranno  con  i  termini di legge ridotti alla meta'. La
predetta  approvazione  sostituisce,  ad ogni effetto, visti, pareri,
autorizzazioni   e  concessioni  di  competenza  di  organi  statali,
regionali,  provinciali e comunali; inoltre costituisce, ove occorra,
variante  allo  strumento  urbanistico  generale  e  dichiarazione di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
  6.  Per  i  progetti  degli  interventi  e  delle  opere per cui e'
prevista   dalla  vigente  disciplina  la  procedura  di  valutazione
d'impatto  ambientale  di  competenza  statale  o  relativi  ad opere
incidenti   su   beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del  decreto
legislativo  20 ottobre 1999, n. 490, il Commissario delegato procede
all'approvazione di cui al comma 5 previa convocazione di un'apposita
conferenza  di  servizi,  da  concludersi  entro  trenta giorni dalla
indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti
alla   conferenza   non   si  siano  utilmente  espresse,  i  pareri,
autorizzazioni,  visti,  nulla  osta  di loro competenza si intendono
acquisiti  con  esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso
in  sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla
tutela   ambientale,   paesaggistico-territoriale  o  del  patrimonio
storico-artistico,  la  decisione  e'  rimessa  al  presidente  della
Regione  siciliana,  sentiti gli assessori regionali al territorio ed
all'ambiente  e  ai beni culturali, in deroga alla procedura prevista
dall'art. 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto
dall'art.  17  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito
dall'art. 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono
ridotti alla meta'.
  7.  Per i progetti di interventi ed opere per cui e' prevista dalla
vigente  disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale
di  competenza  regionale, nel caso di motivato dissenso sul progetto
espresso da un organo preposto alla tutela paesaggistico-territoriale
o  del  patrimonio  storico-artistico,  il  Commissario delegato puo'
richiedere  la  conclusione  del  procedimento  al  presidente  della
Regione   siciliana,  previa  deliberazione  della  Giunta  regionale
siciliana, che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.
I  pareri, i visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti dal
progetto,  che  si  dovessero rendere necessari anche successivamente
alla  Conferenza  di  servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della
legge 15 maggio 1987, n. 127, ed all'art. 19 della legge regionale 30
aprile   1991,  n.  10,  devono  essere  resi  dalle  amministrazioni
competenti  entro  sette giorni dalla richiesta, e, qualora non siano
resi  entro tale termine, si intendono inderogabilmente acquisiti con
esito positivo.
  8.   Il   Commissario   delegato  svolge,  altresi',  eventualmente
avvalendosi   di   altro   soggetto  attuatore,  tutte  le  attivita'
strumentali  che  si  rendano necessarie per la compiuta e tempestiva
attuazione dei compiti di cui alla presente ordinanza.
  9.  Il  Commissario  delegato  cura l'attuazione delle procedure di
trasferimento  degli  impianti  e  delle  opere, cosi' realizzati, al
comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il
regime proprio dei singoli interventi.