IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella citta' di Catania nel settore del traffico e della mobilita', fino al 31 dicembre 2003; Visto il piano urbano dei parcheggi approvato dal Consiglio comunale di Catania con delibera n. 28 del 28 agosto 1999 e con delibera del Commissario straordinario n. 37/99; Considerata la necessita' di concertare adeguatamente le esigenze inerenti alla viabilita' con quelle proprie di un territorio ad alto rischio sismico quale quello della citta' di Catania, anche con riferimento alla oggettiva indispensabilita' di un potenziale utilizzo delle infrastrutture viarie per farvi affluire materiali e mezzi di soccorso ed accogliere, in situazioni di emergenza, i soggetti sgomberati dalle proprie abitazioni; Considerato che e' in corso di attuazione il piano urbano dei parcheggi in cui si prevede la realizzazione di aree per la sosta, da utilizzarsi, in caso di emergenza, quali siti per tendopoli e o per allocarvi prefabbricati, nonche' strutture pluripiano da utilizzarsi sia per la sosta che per l'ammassamento delle risorse nell'eventualita' di un evento calamitoso; Considerato, altresi', che la riduzione del rischio relativo alle infrastrutture viarie implica il miglioramento strutturale degli edifici pubblici e privati limitrofi alle stesse; Considerato che con numerose delibere della giunta della Regione siciliana e da ultima la delibera n. 219 dell'8 maggio 2001, sono stati concessi al comune di Catania, a valere sui fondi della legge n. 433/1991, e successive modificazioni, i finanziamenti per il miglioramento o l'adeguamento strutturale di edifici pubblici e privati; Atteso che per l'attuazione funzionale di un sistema urbano del traffico e' indispensabile risolvere la grave carenza infrastrutturale, realizzando un piano di parcheggi, anche di interscambio, fruibile dai residenti e dai titolari di esercizi commerciali e di azienda, che consenta di decongestionare la viabilita' anche mediante la costruzione di strutture pluriuso aventi finalita' di protezione civile; Considerato che la situazione di pregiudizio per i cittadini e' tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza; Considerato che restano salve ed immutate le competenze demandate alla presidenza della Regione siciliana ed alla giunta regionale di governo in merito all'attuazione degli obiettivi e dei programmi della legge n. 433/1991; Acquisita l'intesa della Regione siciliana; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il sindaco di Catania e' nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella citta' di Catania in relazione alla situazione del traffico e della mobilita' e per gli interventi di riduzione del rischio sismico connessi e funzionali. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle intrastrutture viarie e di trasporto pubblico di massa, finalizzati al miglioramento della circolazione stradale e ad assicurare vie di soccorso sicure, aree attrezzate per l'emergenza, nonche' i relativi interventi volti a migliorare la sicurezza antisismica connessi e funzionali alle medesime opere. 3. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, anche avvalendosi di altro soggetto individuato dal Commissario stesso, cui poter affidare specifici compiti attuativi, provvede allo svolgimento dei seguenti compiti: a) disporre misure rivolte alla realizzazione di una disciplina del traffico e della mobilita' urbana: a.1) istituendo parcheggi, aree pedonali e zone a traffico limitato; a.2) individuando idonee soluzioni per la gestione della sosta tariffata che prevedano l'affidamento delle concessioni anche relativamente al piano tariffario, per il periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza; a.3) conferendo ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato iscritte ai registri generali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le funzioni ed i poteri di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo modalita' e limiti stabiliti con proprio provvedimento, nonche' i poteri per l'utilizzo del segnale distintivo, di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I volontari cosi' individuati dovranno seguire un periodo di addestramento mediante la frequenza ed il superamento di corsi specifici. Le funzioni in esame potranno essere conferite, con apposite determinazioni commissariali, limitatamente ad attivita' da espletarsi in prossimita' di strutture scolastiche, di parchi e giardini e, in ausilio ai vigili urbani, in prossimita' di punti critici della rete stradale urbana, previamente individuati nella determinazione commissariale medesima; b) disporre, con risorse a carico del bilancio comunale, il completamento della dotazione organica del Corpo di polizia municipale e, qualora ne esistano le condizioni, bandire i relativi concorsi, anche in deroga alla normativa in materia blocco delle assunzioni, vigente al momento di pubblicazione dei relativi bandi; c) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, diretto tra l'altro alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, anche di interscambio, e volto, altresi', ad integrare e completare strutture ed impianti gia' esistenti o in corso di costruzione, anche mediante il ricorso alla trattativa privata e sempreche' la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara; d) individuare, progettare ed eseguire, anche eventualmente assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche attuativo del piano urbano dei parcheggi, diretti alla realizzazione urgente di un idoneo ed efficiente sistema di trasporto pubblico di massa, anche a guida vincolata, di infrastrutture principali e di parcheggi pubblici, volti a completare ed integrare strutture ed impianti gia' esistenti o in corso di costruzione; e) attuare gli interventi per la costruzione di opere viarie e per l'emergenza gia' affidate al comune di Catania e per le quali sia stata definita l'attribuzione dei mezzi finanziari necessari previsti dalle rimodulazioni del piano di riferimento con annesso programma di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, predisposte ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228; f) realizzare interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico delle principali arterie di traffico delle strade, anche mediante il miglioramento e/o l'adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati. 4. Il piano di cui alla lettera e) ed ogni singola opera, potra' trovare attuazione, limitatamente alla durata dello stato di emergenza, mediante concessione, progetto di finanza o trattativa privata, in quest'ultimo caso sempre che la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara. Tale procedura potra' essere adottata anche per accelerare la realizzazione di progetti inerenti alla mobilita' urbana oggetto di eventuali protocolli di intesa o accordi di programma. 5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato e' adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla meta'. La predetta approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; inoltre costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 6. Per i progetti degli interventi e delle opere per cui e' prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490, il Commissario delegato procede all'approvazione di cui al comma 5 previa convocazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al presidente della Regione siciliana, sentiti gli assessori regionali al territorio ed all'ambiente e ai beni culturali, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'art. 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla meta'. 7. Per i progetti di interventi ed opere per cui e' prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, nel caso di motivato dissenso sul progetto espresso da un organo preposto alla tutela paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, il Commissario delegato puo' richiedere la conclusione del procedimento al presidente della Regione siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale siciliana, che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta. I pareri, i visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti dal progetto, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla Conferenza di servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1987, n. 127, ed all'art. 19 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta, e, qualora non siano resi entro tale termine, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 8. Il Commissario delegato svolge, altresi', eventualmente avvalendosi di altro soggetto attuatore, tutte le attivita' strumentali che si rendano necessarie per la compiuta e tempestiva attuazione dei compiti di cui alla presente ordinanza. 9. Il Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, cosi' realizzati, al comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.