L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 novembre 2002; Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti; l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito; decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), dispone che l'Autorita' fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete di trasmissione nazionale la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' dei servizi di trasmissione e di dispacciamento; l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che, con provvedimento dell'Autorita', siano individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibi1i tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero; Visti: la direttiva 96/92/CE; la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 79/1999; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99); la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata e integrata; la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 301/01); la delibera dell'Autorita' 21 novembre 2002, n. 189/02 (di: seguito: delibera n. 189/02); Considerato che: nell'anno 2003, con la piena operativita' dell'interconnessione elettrica con la Grecia, si manifestera' un'accresciuta esigenza, difformemente da quanto avvenuto negli anni precedenti, di utilizzare le capacita' di trasporto sulle diverse frontiere elettriche dell'Italia anche ai fini di esportazione e di transito di energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, ove per transito e' da intendersi l'importazione e la contestuale esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale; con nota in data 22 ottobre 2002, prot. AD/P2002000214 (prot. Autorita' n. 22042 del 22 ottobre 2002), la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ha comunicato all'Autorita', ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, i valori delle capacita' di trasporto utilizzabili per l'importazione di energia elettrica sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003, articolando la medesima capacita' di trasporto per frontiere elettriche, per il periodo invernale, per quello estivo e per il mese di agosto; il Gestore della rete con nota in data 6 novembre 2002, prot. AD/P2002000225 (prot. Autorita' n. 23426 del 7 novembre 2002) ha comunicato all'Autorita' i valori delle capacita' di trasporto utilizzabili per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica sulla rete di interconnessione con la Grecia (frontiera meridionale) per l'anno 2003 evidenziando, nel caso di importazione di energia elettrica dalla Grecia verso l'Italia, la sussistenza di congestioni sulla rete di trasmissione nazionale a causa dell'attuale assetto infrastrutturale della medesima rete; il Ministro delle attivita' produttive con nota in data 13 novembre 2002, prot. n. 219231 (prot. Autorita' n. 23851 in pari data) (di seguito: la nota del Ministro), ha trasmesso all'Autorita' indicazioni e principi di carattere generale per la gestione dell'importazione di energia elettrica per l'anno 2003, anche con riguardo allo schema di provvedimento adottato dalla medesima Autorita' recante modalita' e condizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003 (di seguito: lo schema di provvedimento) ed alla nota illustrativa di accompagnamento del predetto schema (di seguito: la nota illustrativa), trasmessi dall'Autorita' al medesimo Ministro con nota in data 5 novembre 2002 (prot. PR/M02/3614); Considerato che: l'assegnazione delle capacita' di trasporto per l'anno 2002 e' stata compiuta dall'Autorita' con la deliberazione n. 301/01 tenendo conto della nota inviata dal Ministro delle attivita' produttive in data 27 novembre 2001 (prot. n. 3738), e contenente indirizzi di carattere generale, prevedendo, tra l'altro, la riserva di una quota della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione pari ad almeno 600 MW, con una soglia minima di 10 MW per banda di potenza, a contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del carico, assegnando la medesima capacita' di trasporto attraverso il metodo pro-rata su base almeno triennale; nel deliberare l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'anno 2002 l'Autorita' ha anche recepito la richiesta del Gestore della rete, con nota in data 29 novembre 2001 (prot. AD/P/20010311), di poter disporre, a livello nazionale, di circa 1000 MW di potenza suscettibile di distacco istantaneo di carico al fine del suo utilizzo nella gestione, unitamente alle risorse di generazione, della riserva di sistema; e che detta esigenza deve considerarsi estesa ad un periodo di almeno tre anni a partire dal 2002; il Gestore della rete ha assegnato, ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, dell'allegato A alla deliberazione n. 301/01, ai soggetti che prestano il servizio di interrompibilita' istantanea di carico una quota della capacita' di trasporto sulla frontiera settentrionale a 600 MW per gli anni 2002, 2003 e 2004; per effetto di disposizioni del Ministro delle attivita' produttive, per l'anno 2002, risulta assegnata a contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del carico, oltre che la quota di capacita' di trasporto di cui al precedente alinea, una quota di capacita' produttiva, di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, pari a 500 MW; l'Autorita', nella nota illustrativa, al fine di contenere i livelli tariffari nell'anno 2003 e, conseguentemente, evitare l'introduzione di impulsi inflazionistici tramite il sistema tariffario, ha rappresentato al Ministro delle attivita' produttive la possibilita' di assegnare, per gli anni 2003 e 2004, un'ulteriore quota di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione pari a 600 MW per l'importazione di energia elettrica da parte di clienti finali disponibili a rendere il servizio di interrompibilita' istantanea del carico, in luogo dell'assegnazione ai medesimi clienti della capacita' produttiva di cui al precedente alinea; tale possibilita' viene riconosciuta nella nota del Ministro come misura adeguata per la minimizzazione degli oneri ricadenti sulla generalita' dell'utenza, e tale da consentire altresi' di evitare la reiterazione dell'assegnazione, per l'anno 2003, della quota di capacita' produttiva a contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del carico di cui ai precedenti alinea; nella nota del Ministro si indica che, ove il Gestore della rete dovesse individuare ulteriore capacita' di trasporto sulla frontiera nord-orientale da utilizzare in maniera non garantita, detta ulteriore capacita' potrebbe utilmente essere attribuita a clienti finali disponibili a rendere il servizio di interrompibilita' istantanea del carico, considerandola quale componente della complessiva quota di capacita' di trasporto destinata a detti clienti; Considerato che: non sono disponibili indicazioni circa l'entrata in operativita' della societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) con la conseguente acquisizione della titolarita' della funzione di garante della fornitura del mercato vincolato; la societa' Enel S.p.a., nella sua funzione di garante pro-tempore della fornitura per i clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, non ha modificato la propria posizione circa l'intendimento di avvalersi di capacita' di trasporto sulla frontiera settentrionale necessaria per l'esecuzione dei contratti pluriennali di fornitura dall'estero stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, al fine dell'importazione di energia elettrica per il mercato vincolato; non essendo pervenute diverse indicazioni dal soggetto a cui verrebbe intestata, nell'anno 2003, la funzione di garanzia per la fornitura dei clienti del mercato vincolato, viene attribuita al medesimo mercato, in coerenza con il principio dell'equa ripartizione della capacita' di trasporto tra mercato vincolato e mercato libero di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 ed al netto delle riserve della medesima per gli Stati di cui al successivo considerato e per la Corsica, una quota di capacita' di trasporto pari a 2200 MW, calcolata sulla base delle quote di potenziale domanda di energia elettrica dei due mercati che si potranno manifestare, per la prevalente parte dell'anno 2003, in corrispondenza dell'avvenuta riduzione della soglia di consumi per l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo finale di cui all'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/1999; della capacita' di trasporto pari a 2200 MW di cui al precedente alinea risulta necessaria una quota pari a 2000 MW per l'esecuzione dei contratti pluriennali nell'anno 2003, mentre la rimanente quota di 200 MW e' disponibile per nuovi contratti annuali di fornitura di energia elettrica destinata al mercato vincolato; la nota del Ministro indica l'opportunita' di designare la frontiera elettrica tra la Grecia e l'Italia come frontiera sulla quale assegnare, fino ad un ammontare medio su base annua, la quota di capacita' di trasporto pari a 200 MW di cui al precedente alinea, anche tenendo conto delle particolari modalita' di assegnazione di tale capacita' fino al completamento della nuova linea elettrica a 380kV Matera-S.Sofia; Considerato che: il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota in data 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), ha disposto che per il periodo 2002-2010 venga riservata, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999, alla Repubblica di San Marino una quota di capacita' di trasporto sull'interconnessione incrementata rispetto all'anno precedente di un valore comunicato al Gestore della rete dalla medesima Repubblica; e che, con nota in data 31 ottobre 2000 (prot. n. 3008/SM), il medesimo Ministro ha richiesto all'Autorita' di riservare la Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999, una quota della capacita' disponibile sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero al fine di consentire il rispetto di impegni internazionali assunti in tal senso dallo Stato italiano; il Ministro delle attivita' produttive, con nota in data 29 novembre 2001 (prot. n. 3766), ha richiesto all'Autorita' di riservare una quota della capacita' disponibile nella misura massima di 50 MW allo Stato della Citta' del Vaticano per un periodo di 10 anni a partire dal 1 gennaio 2002; Considerato che: con delibera 21 novembre 2002, n. 189/02, l'Autorita' ha approvato un'intesa con la Commission de regulation de l'electricite' per l'assegnazione congiunta della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2003 (di seguito: intesa tra regolatori) che prevede: a) la definizione di una riserva di capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica pari a 2000 MW da destinare ai clienti del mercato vincolato italiano tramite l'esecuzione dei contratti pluriennali intestati al soggetto titolare della funzione di garante della fornitura al mercato vincolato; b) la definizione di una ulteriore riserva di capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica pari a 100 MW da destinare ai clienti del mercato vincolato italiano per mezzo della stipula di ulteriori contratti di approvvigionamento e ripartiti tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacita' di trasporto sulle medesime frontiere elettriche; c) sulla base delle determinazioni in materia di dichiarazione della capacita' di trasporto per l'anno 2003 assunte dal Gestore della rete d'intesa con gli operatori di sistema degli Stati confinanti, l'individuazione della capacita' di trasporto assegnabile sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera tenendo conto: di quote di capacita' di trasporto pari a 1400 MW sulla frontiera elettrica con la Francia e pari a 600 MW sulla frontiera elettrica con la Svizzera assegnata per l' esecuzione dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997; di una ulteriore quota di capacita' di trasporto pari a 100 MW sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera assegnata per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento per l'importazione di energia elettrica da destinare ai clienti del mercato vincolato italiano; di una quota di capacita' di trasporto pari a 450 MW sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera destinate all'assegnazione, per gli anni 2003 e 2004, ai clienti finali che offrano il servizio di interrompibilita' istantanea del carico oltre alla quota di capacita' di trasporto pari a 500 MW, sulle medesime frontiere elettriche, assegnata per il triennio 2002-2004 ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01; di quote di capacita' di trasporto sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera riservate alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano, pari, come valore massimo, a 50 MW per ciascuno di tali Stati; di una quota di capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Francia, pari a 55 MW da destinare ad un transito di energia elettrica sulla rete di trasmissione italiana per la fornitura di clienti francesi siti in Corsica; di una quota di capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera per un valore massimo pari al 50% della capacita' di trasporto disponibile sulla medesima frontiera elettrica e assegnata autonomamente dagli operatori di sistema di tale Paese qualora questi non partecipino alle procedure di assegnazione congiunta; d) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto su base annuale attraverso il metodo pro-rata, cioe' mediante razionamento delle richieste di capacita' rispetto al valore disponibile in ragione del volume della singola richiesta di capacita', con l'imposizione di una limitazione pari al 10% della capacita' disponibile sulla singola frontiera elettrica per ciascun soggetto giuridico, al fine di promuovere lo stabilirsi di una pluralita' di soggetti per l'importazione di energia elettrica; e) un impegno reciproco a ricercare e definire modalita' di negoziazione su base mensile o settimanale e giornaliera dei diritti di utilizzo attraverso un meccanismo di mercato organizzato; e che, in particolare per l'assegnazione giornaliera, non vi sia soluzione di continuita' tra gli anni 2002 e 2003 in termini di disponibilita' di meccanismi di assegnazione; f) l'assegnazione della capacita' di trasporto disponibile su base annuale per l'anno 2003, in analogia a quanto verificatosi nel corso dell'anno 2002, vale a dire in esito ad una procedura il cui svolgimento venga curato congiuntamente dal Gestore della rete e dal Gestore della rete di trasmissione francese Gestionnaire du reseau de transport de l'electricite' (di seguito: RTE) relativamente all'intera capacita' di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-occidentale; g) l'approvazione, da parte dell'Autorita' e della Commission de regulation de l'electricite', dei regolamenti attuativi mediante i quali il Gestore della rete e RTE propongono di effettuare le assegnazioni per l'anno 2003; Considerato che: nel corso degli incontri che l'Autorita' ha avuto, durante l'anno 2002, con l'Agencija za energico republike slovenije e con l'Elektrizitaets-Control GmbH, al fine di esplorare la possibilita' di pervenire ad un'intesa per la definizione di una procedura di assegnazione congiunta della capacita' di trasporto sulle frontiere elettriche tra Austria e Italia e tra Slovenia e Italia per l'anno 2003, e' emerso che i predetti organismi intendono operare, per il medesimo anno, l'assegnazione autonoma di una quota dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto pari al 50% dei valori di capacita' disponibile sulle rispettive frontiere elettriche per l'anno 2002; e che, qualora si renda disponibile ulteriore capacita' di trasporto rispetto ai suddetti valori, tale capacita' puo' essere allocata in maniera coordinata tra il Gestore della rete ed i rispettivi gestori di rete; in carenza di una comunicazione da parte degli operatori di sistema svizzeri circa la loro disponibilita' a procedere all'assegnazione della capacita' di trasporto disponibile sulla frontiera elettrica con la Svizzera congiuntamente con gli organismi italiani e francesi a cio' preposti, e' necessario reiterare l'assetto vigente per l'anno 2002 ai sensi della deliberazione n. 301/01, per quanto attiene la capacita' di trasporto assegnata autonomamente dagli operatori di sistema della Svizzera; Considerato che: l'assegnazione congiunta della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero e' la modalita' piu' aderente alle finalita' del mercato interno; e che la medesima modalita' consente di unificare la procedura di assegnazione delle capacita' di trasporto sulle diverse frontiere elettriche favorendo la razionalizzazione e l'incremento dell'efficienza delle predette procedure; nel corso dell'anno 2003, potra' essere operativo il mercato organizzato dell'energia elettrica di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, e potranno anche essere adottate ulteriori disposizioni legislative europee e nazionali incidenti sull'assetto del settore elettrico ed, in particolare, sulla dimensione e sull'evoluzione del mercato dei clienti vincolati, tali da modificare il quadro di riferimento ad oggi prevedibile per gli anni successivi al 2003; e che, conseguentemente, non e' possibile procedere ad assegnazioni dell'intera capacita' di trasporto oltre l'orizzonte annuale; l'assegnazione della capacita' di trasporto anche su base mensile o settimanale e giornaliera mediante l'assegnazione secondaria dei diritti di utilizzo, garantisce ai soggetti assegnatari la necessaria flessibilita' negli approvvigionamenti consentendo altresi' il massimo sfruttamento della medesima capacita' di trasporto; l'impiego del metodo pro-rata, secondo quanto gia' previsto nella disciplina delle procedure per l'assegnazione nell'anno 2002, ai sensi della deliberazione n. 301/01, richiede, al fine di garantire l'efficienza allocativa delle procedure, la previsione di un mercato secondario nel quale possano essere scambiati i diritti attribuiti, in via primaria, secondo il suddetto metodo; i meccanismi adottati per l'assegnazione su base annuale della capacita' di trasporto sull'interconnessione per l'anno 2002 si sono dimostrati adeguati, in via generale, alle finalita' per le quali erano stati predisposti ed, in particolare, per il contenimento del costo dell' energia elettrica importata; Ritenuto che sia opportuno: per quanto attiene alle modalita' di assegnazione delle capacita' di trasporto disponibili per l'esportazione di energia elettrica, introdurre parita' di trattamento dei soggetti importatori ed esportatori di energia elettrica in termini di diritti ed obblighi conferiti ai medesimi soggetti qualora assegnatari di capacita' di trasporto; per quanto concerne le modalita' di assegnazione di capacita' di trasporto disponibile per i transiti di energia elettrica prevedere la parita' di trattamento tra i soggetti richiedenti capacita' di trasporto per l'importazione e quelli richiedenti capacita' di trasporto per detti transiti, attraverso l'ammissione dei predetti soggetti alle medesime procedure di assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione; fissare, a titolo di acconto, il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/1999, per quanto attiene la garanzia degli impegni della capacita' di trasporto sul lato italiano; in assenza di operativita' dell'Acquirente unico, che conservino validita' le determinazioni adottate dall'Autorita' per il triennio precedente l'anno 2003, le quali prevedono l'assegnazione di una quota di capacita' di trasporto per l'esecuzione dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997, qualora l'energia elettrica oggetto di detti contratti sia destinata alla fornitura dei clienti del mercato vincolato; e che la complessiva quota di capacita' di trasporto riservata all'importazione di energia elettrica da destinare ai clienti del mercato vincolato, al netto della quota di capacita' di trasporto destinata all'esecuzione, da parte del soggetto garante della fornitura del mercato vincolato, dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997 (di seguito: ulteriore capacita' di trasporto per il mercato vincolato), sia da destinarsi all'esecuzione, da parte del medesimo soggetto, di nuovi contratti di fornitura dall'estero per l'importazione di energia elettrica da destinarsi ai clienti del mercato vincolato; al fine di consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo e destinata ai clienti del mercato vincolato in utilizzo dell'ulteriore capacita' di trasporto per il mercato vincolato, prevedere che l'Autorita' disponga con successivo provvedimento le modalita' di trasferimento dei benefici economici derivanti da tale importazione; prevedere che l'ulteriore capacita' di trasporto per il mercato vincolato sia articolata in 100 MW sulla frontiera settentrionale e 100 MW sulla frontiera meridionale; adottare, per l'anno 2003, meccanismi e procedure di assegnazione della capacita' di trasporto sull'interconnessione per quanto possibile analoghi a quelli previsti per l'anno 2002 dalla deliberazione n. 301/01; introdurre, analogamente a quanto disposto per l'anno 2002 dalla deliberazione n. 301/01, condizioni per limitare la richiesta di capacita' di trasporto presentata dai singoli soggetti al soddisfacimento delle esigenze dei medesimi in rapporto, per quanto attiene all'importazione di energia elettrica, ai consumi sottesi dai clienti finali idonei rappresentati nella richiesta e, per quanto concerne il transito di energia elettrica, alle effettive necessita' di transito sulla rete di trasmissione nazionale corrispondenti ai diritti di utilizzo della capacita' di trasporto in uscita dal sistema elettrico nazionale; promuovere la pluralita' di soggetti attivi nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, prevedendo una quota massima della capacita' di trasporto detenibile da un singolo soggetto, nel caso in cui le richieste eccedano la capacita' disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per effetto dell'assegnazione pro-rata per l'anno 2003 piu' del 10% della capacita' disponibile su ciascuna delle frontiere nord-occidentale e nord-orientale; prevedere l'assegnazione di capacita' su base biennale nel caso dei contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del carico, al fine di garantire al Gestore della rete la necessaria disponibilita' di servizio di interrompibilita' senza preavviso del carico; prevedere che la capacita' di trasporto sulla frontiera nord-orientale, sia assegnata a cura del Gestore della rete, con le medesime modalita' definite per l'assegnazione della capacita' di trasporto sulla frontiera nord-ovest; assegnare la capacita' di interconnessione su base annuale per l'anno 2003, qualora le richieste risultino superiori alla capacita' di interconnessione assegnabile, disponendo, in aderenza alla direttiva 96/92/CE in materia di riconoscimento dell'idoneita' ai clienti con consumi maggiori, una ripartizione pro-rata della capacita' assegnabile, con esclusione dall'assegnazione di capacita' delle richieste che, a seguito del razionamento pro-rata, risultino inferiori ad un livello predeterminato; fissare il livello di cui al precedente alinea a 3 MW in analogia a quanto determinato per l'anno 2002; prevedere, ai fini di un uso efficiente della risorsa costituita dalla capacita' di trasporto, un obbligo di pieno utilizzo di detta capacita' per almeno l'80% delle ore mensili per i soggetti assegnatari di capacita' destinata all'importazione di energia elettrica per i clienti non interrompibili e per almeno il 90% per i clienti interrompibili, pena la decadenza dai diritti di utilizzo della capacita' di trasporto acquisiti in fase di assegnazione annuale e la contestuale riassegnazione della capacita' ceduta attraverso i meccanismi di assegnazione di breve termine; reperire le quote massime di 50 MW, per l'anno 2003, rispettivamente da destinare alla Repubblica di San Marino ed allo Stato della Citta' del Vaticano a valere sulla capacita' di interconnessione assegnabile a favore del mercato libero sulla frontiera nord-ovest; reperire la quota da assegnare alla Francia, limitatamente al territorio della Corsica e per l'anno 2003 nella quota massima di 55 MW nell'ambito della frontiera elettrica tra Francia e Italia; prevedere la definizione di meccanismi di assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile su base mensile o settimanale e giornaliera al fine di consentire la cessione dei diritti di accesso all'interconnessione successivamente all'esito della procedura di assegnazione su base annuale nonche' l'assegnazione di ulteriore capacita' di trasporto che si rendesse disponibile nel corso dell'anno 2003 in modo da favorire la massima possibile riduzione del costo dell'energia elettrica per i consumatori; prevedere che i meccanismi di cui al precedente alinea siano basati su: a) criteri di compatibilita' con i meccanismi di assegnazione su base annuale; b) modalita' di assegnazione della capacita' di trasporto con un criterio di merito basato su offerte al ribasso del prezzo dell'energia elettrica; c) il riconoscimento di una remunerazione ai soggetti cedenti la capacita' di trasporto; pervenire alla definizione dei diritti e degli obblighi dei soggetti assegnatari di capacita' di trasporto nell'ambito del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, qualora esso fosse reso operativo dall'Autorita'; prevedere che, successivamente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, la capacita' disponibile su base giornaliera possa essere assegnata nell'ambito del medesimo sistema delle offerte; differire la definizione della destinazione degli eventuali ricavi conseguiti dal Gestore della rete nell'ambito dei meccanismi di assegnazione della capacita' di trasporto su base mensile o settimanale e su base giornaliera, da determinarsi con successivo provvedimento dell'Autorita'; Delibera: Di approvare le modalita' e condizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003 come definite nell'allegato al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato A); Di inviare per informazione copia dell'Allegato A a Commission de regulation de l'electricite', 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria ed all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia; Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i trasporti ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua adozione. Milano, 21 novembre 2002 Il presidente: Ranci