L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 21 novembre 2002;
  Premesso che:
    l'art.  2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995), prevede che l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (di seguito: l'Autorita) definisca le
condizioni  tecnico-economiche  di accesso e di interconnessione alle
reti;
    l'art.  3,  comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(di  seguito;  decreto  legislativo  n. 79/1999), di attuazione della
direttiva  96/92/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 19
dicembre   1996,   recante   norme  comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia  elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), dispone che
l'Autorita'  fissi  le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti
della rete di trasmissione nazionale la liberta' di accesso a parita'
di  condizioni,  l'imparzialita'  e  la  neutralita'  dei  servizi di
trasmissione e di dispacciamento;
    l'art.  10,  comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede
che,  con provvedimento dell'Autorita', siano individuate modalita' e
condizioni  delle  importazioni  nel  caso risultino insufficienti le
capacita'   di   trasporto   disponibi1i   tenuto  conto  di  un'equa
ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
  Visti:
    la direttiva 96/92/CE;
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
  Viste:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  ottobre  1999,  n. 162/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10
novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18  ottobre  2001,  n. 228/01,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente
modificata e integrata;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  5  dicembre  2001,  n. 301/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 8 del 10
gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 301/01);
    la  delibera  dell'Autorita'  21  novembre  2002,  n. 189/02 (di:
seguito: delibera n. 189/02);
  Considerato che:
    nell'anno  2003,  con la piena operativita' dell'interconnessione
elettrica  con  la  Grecia,  si manifestera' un'accresciuta esigenza,
difformemente da quanto avvenuto negli anni precedenti, di utilizzare
le   capacita'   di  trasporto  sulle  diverse  frontiere  elettriche
dell'Italia  anche  ai  fini di esportazione e di transito di energia
elettrica  sulla  rete di trasmissione nazionale, ove per transito e'
da intendersi l'importazione e la contestuale esportazione di energia
elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;
    con  nota  in  data  22 ottobre 2002, prot. AD/P2002000214 (prot.
Autorita'  n.  22042  del 22 ottobre 2002), la societa' Gestore della
rete  di  trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della
rete)  ha  comunicato  all'Autorita', ai sensi dell'art. 10, comma 1,
del  decreto  legislativo  n.  79/1999,  i  valori delle capacita' di
trasporto  utilizzabili per l'importazione di energia elettrica sulla
frontiera  elettrica  settentrionale  per l'anno 2003, articolando la
medesima  capacita'  di  trasporto  per  frontiere elettriche, per il
periodo invernale, per quello estivo e per il mese di agosto;
    il  Gestore  della  rete  con nota in data 6 novembre 2002, prot.
AD/P2002000225  (prot.  Autorita'  n.  23426  del 7 novembre 2002) ha
comunicato  all'Autorita'  i  valori  delle  capacita'  di  trasporto
utilizzabili per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica
sulla  rete di interconnessione con la Grecia (frontiera meridionale)
per  l'anno  2003  evidenziando,  nel caso di importazione di energia
elettrica  dalla Grecia verso l'Italia, la sussistenza di congestioni
sulla  rete  di  trasmissione  nazionale a causa dell'attuale assetto
infrastrutturale della medesima rete;
    il  Ministro  delle  attivita'  produttive  con  nota  in data 13
novembre  2002,  prot.  n.  219231  (prot. Autorita' n. 23851 in pari
data)  (di seguito: la nota del Ministro), ha trasmesso all'Autorita'
indicazioni   e  principi  di  carattere  generale  per  la  gestione
dell'importazione  di  energia  elettrica  per l'anno 2003, anche con
riguardo   allo  schema  di  provvedimento  adottato  dalla  medesima
Autorita'  recante  modalita'  e  condizioni per l'assegnazione della
capacita'  di  trasporto  per  l'importazione,  l'esportazione  e  il
transito  di  energia  elettrica  a  mezzo della rete di trasmissione
nazionale  sulla  frontiera  elettrica settentrionale per l'anno 2003
(di seguito: lo schema di provvedimento) ed alla nota illustrativa di
accompagnamento   del   predetto   schema   (di   seguito:   la  nota
illustrativa), trasmessi dall'Autorita' al medesimo Ministro con nota
in data 5 novembre 2002 (prot. PR/M02/3614);
  Considerato che:
    l'assegnazione  delle  capacita'  di trasporto per l'anno 2002 e'
stata  compiuta dall'Autorita' con la deliberazione n. 301/01 tenendo
conto  della  nota inviata dal Ministro delle attivita' produttive in
data  27  novembre  2001  (prot.  n. 3738), e contenente indirizzi di
carattere  generale, prevedendo, tra l'altro, la riserva di una quota
della  capacita'  di trasporto sulla rete di interconnessione pari ad
almeno 600 MW, con una soglia minima di 10 MW per banda di potenza, a
contratti  con  clausola  di interrompibilita' istantanea del carico,
assegnando  la  medesima  capacita' di trasporto attraverso il metodo
pro-rata su base almeno triennale;
    nel  deliberare  l'assegnazione  della capacita' di trasporto per
l'anno  2002  l'Autorita'  ha anche recepito la richiesta del Gestore
della  rete, con nota in data 29 novembre 2001 (prot. AD/P/20010311),
di  poter  disporre, a livello nazionale, di circa 1000 MW di potenza
suscettibile  di  distacco  istantaneo  di  carico  al  fine  del suo
utilizzo  nella  gestione,  unitamente  alle  risorse di generazione,
della  riserva  di  sistema;  e  che detta esigenza deve considerarsi
estesa ad un periodo di almeno tre anni a partire dal 2002;
    il  Gestore  della rete ha assegnato, ai sensi dell'art. 6, comma
6.1,  dell'allegato  A  alla deliberazione n. 301/01, ai soggetti che
prestano  il  servizio  di interrompibilita' istantanea di carico una
quota  della  capacita' di trasporto sulla frontiera settentrionale a
600 MW per gli anni 2002, 2003 e 2004;
    per   effetto   di  disposizioni  del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  per  l'anno  2002,  risulta  assegnata  a  contratti con
clausola  di  interrompibilita'  istantanea  del carico, oltre che la
quota  di  capacita'  di  trasporto  di cui al precedente alinea, una
quota  di  capacita'  produttiva,  di  cui  all'art. 3, comma 12, del
decreto legislativo n. 79/1999, pari a 500 MW;
    l'Autorita',  nella  nota  illustrativa,  al  fine di contenere i
livelli   tariffari   nell'anno  2003  e,  conseguentemente,  evitare
l'introduzione   di   impulsi   inflazionistici  tramite  il  sistema
tariffario,  ha  rappresentato al Ministro delle attivita' produttive
la  possibilita' di assegnare, per gli anni 2003 e 2004, un'ulteriore
quota di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione pari a
600  MW  per  l'importazione di energia elettrica da parte di clienti
finali   disponibili  a  rendere  il  servizio  di  interrompibilita'
istantanea del carico, in luogo dell'assegnazione ai medesimi clienti
della capacita' produttiva di cui al precedente alinea;
    tale possibilita' viene riconosciuta nella nota del Ministro come
misura  adeguata  per  la  minimizzazione degli oneri ricadenti sulla
generalita'  dell'utenza, e tale da consentire altresi' di evitare la
reiterazione  dell'assegnazione,  per  l'anno  2003,  della  quota di
capacita'  produttiva  a  contratti con clausola di interrompibilita'
istantanea del carico di cui ai precedenti alinea;
    nella  nota del Ministro si indica che, ove il Gestore della rete
dovesse  individuare ulteriore capacita' di trasporto sulla frontiera
nord-orientale   da   utilizzare  in  maniera  non  garantita,  detta
ulteriore  capacita'  potrebbe  utilmente essere attribuita a clienti
finali   disponibili  a  rendere  il  servizio  di  interrompibilita'
istantanea   del   carico,   considerandola  quale  componente  della
complessiva  quota  di  capacita'  di  trasporto  destinata  a  detti
clienti;
  Considerato che:
    non  sono disponibili indicazioni circa l'entrata in operativita'
della  societa'  Acquirente  unico  S.p.a.  (di seguito: l'Acquirente
unico)  con  la  conseguente  acquisizione  della  titolarita'  della
funzione di garante della fornitura del mercato vincolato;
    la   societa'   Enel   S.p.a.,  nella  sua  funzione  di  garante
pro-tempore  della  fornitura  per i clienti del mercato vincolato ai
sensi  dell'art.  4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, non
ha  modificato la propria posizione circa l'intendimento di avvalersi
di  capacita'  di trasporto sulla frontiera settentrionale necessaria
per  l'esecuzione  dei contratti pluriennali di fornitura dall'estero
stipulati  anteriormente  alla  data  del  19  febbraio 1997, al fine
dell'importazione di energia elettrica per il mercato vincolato;
    non  essendo  pervenute  diverse  indicazioni  dal soggetto a cui
verrebbe  intestata,  nell'anno  2003, la funzione di garanzia per la
fornitura  dei  clienti  del  mercato  vincolato, viene attribuita al
medesimo mercato, in coerenza con il principio dell'equa ripartizione
della  capacita'  di trasporto tra mercato vincolato e mercato libero
di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 ed al
netto delle riserve della medesima per gli Stati di cui al successivo
considerato  e  per  la  Corsica, una quota di capacita' di trasporto
pari  a  2200  MW,  calcolata  sulla  base  delle quote di potenziale
domanda  di  energia  elettrica  dei  due  mercati  che  si  potranno
manifestare,   per   la   prevalente   parte   dell'anno   2003,   in
corrispondenza  dell'avvenuta  riduzione  della soglia di consumi per
l'acquisizione  della  qualifica  di  cliente  idoneo  finale  di cui
all'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/1999;
    della  capacita' di trasporto pari a 2200 MW di cui al precedente
alinea  risulta  necessaria una quota pari a 2000 MW per l'esecuzione
dei  contratti  pluriennali nell'anno 2003, mentre la rimanente quota
di  200 MW e' disponibile per nuovi contratti annuali di fornitura di
energia elettrica destinata al mercato vincolato;
    la  nota  del  Ministro  indica  l'opportunita'  di  designare la
frontiera  elettrica  tra  la  Grecia e l'Italia come frontiera sulla
quale  assegnare,  fino ad un ammontare medio su base annua, la quota
di  capacita' di trasporto pari a 200 MW di cui al precedente alinea,
anche  tenendo  conto  delle particolari modalita' di assegnazione di
tale  capacita'  fino  al completamento della nuova linea elettrica a
380kV Matera-S.Sofia;
  Considerato che:
    il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
nota  in data 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), ha disposto che per il
periodo  2002-2010 venga riservata, ai sensi dell'art. 10 del decreto
legislativo  n.  79/1999,  alla Repubblica di San Marino una quota di
capacita'  di  trasporto  sull'interconnessione incrementata rispetto
all'anno  precedente  di  un  valore comunicato al Gestore della rete
dalla  medesima  Repubblica;  e che, con nota in data 31 ottobre 2000
(prot.  n.  3008/SM), il medesimo Ministro ha richiesto all'Autorita'
di  riservare  la Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 79/1999, una quota della capacita' disponibile
sulle  linee  di interconnessione dell'Italia con l'estero al fine di
consentire il rispetto di impegni internazionali assunti in tal senso
dallo Stato italiano;
    il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  con  nota in data 29
novembre   2001  (prot.  n.  3766),  ha  richiesto  all'Autorita'  di
riservare  una quota della capacita' disponibile nella misura massima
di  50  MW  allo Stato della Citta' del Vaticano per un periodo di 10
anni a partire dal 1 gennaio 2002;
  Considerato che:
    con   delibera  21  novembre  2002,  n.  189/02,  l'Autorita'  ha
approvato un'intesa con la Commission de regulation de l'electricite'
per  l'assegnazione congiunta della capacita' di trasporto sulla rete
di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2003 (di seguito:
intesa tra regolatori) che prevede:
    a) la  definizione  di  una riserva di capacita' di trasporto per
l'importazione  di  energia  elettrica pari a 2000 MW da destinare ai
clienti  del  mercato  vincolato  italiano  tramite  l'esecuzione dei
contratti  pluriennali  intestati al soggetto titolare della funzione
di garante della fornitura al mercato vincolato;
    b) la  definizione  di  una  ulteriore  riserva  di  capacita' di
trasporto  per  l'importazione  di energia elettrica pari a 100 MW da
destinare  ai  clienti del mercato vincolato italiano per mezzo della
stipula  di ulteriori contratti di approvvigionamento e ripartiti tra
le   frontiere  elettriche  appartenenti  alla  frontiera  nord-ovest
proporzionalmente   alle   capacita'   di  trasporto  sulle  medesime
frontiere elettriche;
    c) sulla  base  delle  determinazioni in materia di dichiarazione
della  capacita'  di  trasporto  per  l'anno 2003 assunte dal Gestore
della  rete  d'intesa  con  gli  operatori  di  sistema  degli  Stati
confinanti, l'individuazione della capacita' di trasporto assegnabile
sulle  frontiere  elettriche con la Francia e con la Svizzera tenendo
conto:
      di  quote  di  capacita'  di  trasporto  pari  a  1400 MW sulla
frontiera  elettrica  con  la Francia e pari a 600 MW sulla frontiera
elettrica  con  la Svizzera assegnata per l' esecuzione dei contratti
pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997;
      di  una ulteriore quota di capacita' di trasporto pari a 100 MW
sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera assegnata
per    l'esecuzione   dei   contratti   di   approvvigionamento   per
l'importazione  di  energia  elettrica  da  destinare  ai clienti del
mercato vincolato italiano;
      di  una  quota  di  capacita'  di trasporto pari a 450 MW sulle
frontiere  elettriche  con  la  Francia  e  con la Svizzera destinate
all'assegnazione,  per  gli  anni  2003 e 2004, ai clienti finali che
offrano  il servizio di interrompibilita' istantanea del carico oltre
alla  quota  di  capacita' di trasporto pari a 500 MW, sulle medesime
frontiere  elettriche,  assegnata  per il triennio 2002-2004 ai sensi
dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01;
      di  quote  di capacita' di trasporto sulle frontiere elettriche
con  la  Francia  e  con la Svizzera riservate alla Repubblica di San
Marino  e  allo  Stato  della  Citta' del Vaticano, pari, come valore
massimo, a 50 MW per ciascuno di tali Stati;
      di   una  quota  di  capacita'  di  trasporto  sulla  frontiera
elettrica con la Francia, pari a 55 MW da destinare ad un transito di
energia   elettrica  sulla  rete  di  trasmissione  italiana  per  la
fornitura di clienti francesi siti in Corsica;
      di   una  quota  di  capacita'  di  trasporto  sulla  frontiera
elettrica  con  la  Svizzera  per un valore massimo pari al 50% della
capacita' di trasporto disponibile sulla medesima frontiera elettrica
e  assegnata  autonomamente  dagli operatori di sistema di tale Paese
qualora   questi  non  partecipino  alle  procedure  di  assegnazione
congiunta;
    d) l'assegnazione  dei  diritti  di  utilizzo  della capacita' di
trasporto  su  base  annuale  attraverso  il  metodo  pro-rata, cioe'
mediante razionamento delle richieste di capacita' rispetto al valore
disponibile   in  ragione  del  volume  della  singola  richiesta  di
capacita',  con  l'imposizione  di  una limitazione pari al 10% della
capacita'  disponibile  sulla singola frontiera elettrica per ciascun
soggetto  giuridico,  al  fine  di  promuovere  lo  stabilirsi di una
pluralita' di soggetti per l'importazione di energia elettrica;
    e) un  impegno  reciproco  a  ricercare  e  definire modalita' di
negoziazione  su base mensile o settimanale e giornaliera dei diritti
di  utilizzo  attraverso un meccanismo di mercato organizzato; e che,
in  particolare  per l'assegnazione giornaliera, non vi sia soluzione
di  continuita' tra gli anni 2002 e 2003 in termini di disponibilita'
di meccanismi di assegnazione;
    f) l'assegnazione  della  capacita'  di  trasporto disponibile su
base  annuale  per l'anno 2003, in analogia a quanto verificatosi nel
corso  dell'anno  2002,  vale a dire in esito ad una procedura il cui
svolgimento  venga curato congiuntamente dal Gestore della rete e dal
Gestore della rete di trasmissione francese Gestionnaire du reseau de
transport   de   l'electricite'   (di   seguito:  RTE)  relativamente
all'intera   capacita'   di  trasporto  assegnabile  sulla  frontiera
nord-occidentale;
    g) l'approvazione,  da parte dell'Autorita' e della Commission de
regulation  de  l'electricite',  dei regolamenti attuativi mediante i
quali  il  Gestore  della  rete  e  RTE  propongono  di effettuare le
assegnazioni per l'anno 2003;
  Considerato che:
    nel corso degli incontri che l'Autorita' ha avuto, durante l'anno
2002,   con   l'Agencija   za  energico  republike  slovenije  e  con
l'Elektrizitaets-Control  GmbH,  al fine di esplorare la possibilita'
di  pervenire  ad  un'intesa  per  la definizione di una procedura di
assegnazione  congiunta  della capacita' di trasporto sulle frontiere
elettriche  tra  Austria  e Italia e tra Slovenia e Italia per l'anno
2003,  e'  emerso  che i predetti organismi intendono operare, per il
medesimo  anno,  l'assegnazione  autonoma di una quota dei diritti di
utilizzo  della  capacita'  di  trasporto  pari  al 50% dei valori di
capacita'  disponibile  sulle  rispettive  frontiere  elettriche  per
l'anno  2002; e che, qualora si renda disponibile ulteriore capacita'
di  trasporto rispetto ai suddetti valori, tale capacita' puo' essere
allocata  in  maniera  coordinata  tra  il  Gestore  della  rete ed i
rispettivi gestori di rete;
    in  carenza  di  una  comunicazione  da  parte degli operatori di
sistema   svizzeri   circa   la   loro   disponibilita'  a  procedere
all'assegnazione  della  capacita'  di  trasporto  disponibile  sulla
frontiera  elettrica con la Svizzera congiuntamente con gli organismi
italiani   e  francesi  a  cio'  preposti,  e'  necessario  reiterare
l'assetto  vigente  per  l'anno  2002 ai sensi della deliberazione n.
301/01,  per  quanto  attiene  la  capacita'  di  trasporto assegnata
autonomamente dagli operatori di sistema della Svizzera;
  Considerato che:
    l'assegnazione  congiunta della capacita' di trasporto sulla rete
di  interconnessione  con l'estero e' la modalita' piu' aderente alle
finalita'  del  mercato interno; e che la medesima modalita' consente
di   unificare  la  procedura  di  assegnazione  delle  capacita'  di
trasporto   sulle   diverse   frontiere   elettriche   favorendo   la
razionalizzazione   e  l'incremento  dell'efficienza  delle  predette
procedure;
    nel  corso  dell'anno  2003,  potra'  essere operativo il mercato
organizzato  dell'energia  elettrica  di  cui  all'art. 5 del decreto
legislativo  n.  79/1999,  e potranno anche essere adottate ulteriori
disposizioni  legislative  europee e nazionali incidenti sull'assetto
del   settore  elettrico  ed,  in  particolare,  sulla  dimensione  e
sull'evoluzione del mercato dei clienti vincolati, tali da modificare
il  quadro di riferimento ad oggi prevedibile per gli anni successivi
al  2003;  e  che,  conseguentemente,  non  e' possibile procedere ad
assegnazioni  dell'intera  capacita'  di  trasporto oltre l'orizzonte
annuale;
    l'assegnazione della capacita' di trasporto anche su base mensile
o  settimanale  e  giornaliera mediante l'assegnazione secondaria dei
diritti di utilizzo, garantisce ai soggetti assegnatari la necessaria
flessibilita'   negli   approvvigionamenti  consentendo  altresi'  il
massimo sfruttamento della medesima capacita' di trasporto;
    l'impiego del metodo pro-rata, secondo quanto gia' previsto nella
disciplina  delle  procedure  per  l'assegnazione  nell'anno 2002, ai
sensi  della  deliberazione n. 301/01, richiede, al fine di garantire
l'efficienza  allocativa delle procedure, la previsione di un mercato
secondario  nel  quale possano essere scambiati i diritti attribuiti,
in via primaria, secondo il suddetto metodo;
    i  meccanismi  adottati  per l'assegnazione su base annuale della
capacita'  di trasporto sull'interconnessione per l'anno 2002 si sono
dimostrati  adeguati,  in  via  generale, alle finalita' per le quali
erano  stati  predisposti ed, in particolare, per il contenimento del
costo dell' energia elettrica importata;
  Ritenuto che sia opportuno:
    per quanto attiene alle modalita' di assegnazione delle capacita'
di  trasporto  disponibili  per  l'esportazione di energia elettrica,
introdurre   parita'  di  trattamento  dei  soggetti  importatori  ed
esportatori  di  energia  elettrica in termini di diritti ed obblighi
conferiti  ai  medesimi  soggetti qualora assegnatari di capacita' di
trasporto;
    per  quanto concerne le modalita' di assegnazione di capacita' di
trasporto  disponibile  per i transiti di energia elettrica prevedere
la  parita'  di  trattamento  tra i soggetti richiedenti capacita' di
trasporto  per  l'importazione  e  quelli  richiedenti  capacita'  di
trasporto  per  detti  transiti, attraverso l'ammissione dei predetti
soggetti  alle  medesime procedure di assegnazione della capacita' di
trasporto per l'importazione;
    fissare, a titolo di acconto, il corrispettivo di cui all'art. 5,
comma  5.4,  della  deliberazione  n. 162/1999, per quanto attiene la
garanzia   degli  impegni  della  capacita'  di  trasporto  sul  lato
italiano;
    in  assenza di operativita' dell'Acquirente unico, che conservino
validita'  le  determinazioni adottate dall'Autorita' per il triennio
precedente  l'anno  2003,  le  quali  prevedono l'assegnazione di una
quota  di  capacita'  di  trasporto  per  l'esecuzione  dei contratti
pluriennali  stipulati  anteriormente  al  19  febbraio 1997, qualora
l'energia  elettrica  oggetto  di  detti contratti sia destinata alla
fornitura  dei  clienti  del  mercato vincolato; e che la complessiva
quota di capacita' di trasporto riservata all'importazione di energia
elettrica  da  destinare  ai  clienti del mercato vincolato, al netto
della  quota  di  capacita' di trasporto destinata all'esecuzione, da
parte del soggetto garante della fornitura del mercato vincolato, dei
contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997 (di
seguito:  ulteriore capacita' di trasporto per il mercato vincolato),
sia  da destinarsi all'esecuzione, da parte del medesimo soggetto, di
nuovi  contratti  di  fornitura  dall'estero  per  l'importazione  di
energia elettrica da destinarsi ai clienti del mercato vincolato;
    al fine di consentire l'accesso alla rete di interconnessione per
l'importazione  di  energia  elettrica  disponibile al minimo costo e
destinata ai clienti del mercato vincolato in utilizzo dell'ulteriore
capacita'  di  trasporto  per  il  mercato  vincolato,  prevedere che
l'Autorita'  disponga  con  successivo  provvedimento le modalita' di
trasferimento dei benefici economici derivanti da tale importazione;
    prevedere  che  l'ulteriore capacita' di trasporto per il mercato
vincolato  sia  articolata in 100 MW sulla frontiera settentrionale e
100 MW sulla frontiera meridionale;
    adottare, per l'anno 2003, meccanismi e procedure di assegnazione
della   capacita'   di  trasporto  sull'interconnessione  per  quanto
possibile   analoghi   a   quelli  previsti  per  l'anno  2002  dalla
deliberazione n. 301/01;
    introdurre,  analogamente a quanto disposto per l'anno 2002 dalla
deliberazione  n.  301/01,  condizioni  per  limitare la richiesta di
capacita'   di   trasporto   presentata   dai   singoli  soggetti  al
soddisfacimento  delle  esigenze dei medesimi in rapporto, per quanto
attiene all'importazione di energia elettrica, ai consumi sottesi dai
clienti  finali  idonei  rappresentati  nella richiesta e, per quanto
concerne  il transito di energia elettrica, alle effettive necessita'
di  transito  sulla  rete di trasmissione nazionale corrispondenti ai
diritti  di  utilizzo  della  capacita'  di  trasporto  in uscita dal
sistema elettrico nazionale;
    promuovere  la  pluralita'  di  soggetti  attivi  nell'offerta di
energia elettrica sul mercato nazionale, prevedendo una quota massima
della  capacita'  di trasporto detenibile da un singolo soggetto, nel
caso  in  cui le richieste eccedano la capacita' disponibile, in modo
che  nessun  soggetto  possa  disporre  per effetto dell'assegnazione
pro-rata  per l'anno 2003 piu' del 10% della capacita' disponibile su
ciascuna delle frontiere nord-occidentale e nord-orientale;
    prevedere  l'assegnazione  di capacita' su base biennale nel caso
dei  contratti  con  clausola  di  interrompibilita'  istantanea  del
carico,  al  fine  di  garantire  al Gestore della rete la necessaria
disponibilita'  di  servizio di interrompibilita' senza preavviso del
carico;
    prevedere   che   la   capacita'  di  trasporto  sulla  frontiera
nord-orientale,  sia  assegnata a cura del Gestore della rete, con le
medesime  modalita'  definite  per  l'assegnazione della capacita' di
trasporto sulla frontiera nord-ovest;
    assegnare  la  capacita'  di interconnessione su base annuale per
l'anno  2003, qualora le richieste risultino superiori alla capacita'
di   interconnessione   assegnabile,  disponendo,  in  aderenza  alla
direttiva  96/92/CE  in  materia  di riconoscimento dell'idoneita' ai
clienti   con  consumi  maggiori,  una  ripartizione  pro-rata  della
capacita'  assegnabile, con esclusione dall'assegnazione di capacita'
delle  richieste  che, a seguito del razionamento pro-rata, risultino
inferiori ad un livello predeterminato;
    fissare il livello di cui al precedente alinea a 3 MW in analogia
a quanto determinato per l'anno 2002;
    prevedere,  ai fini di un uso efficiente della risorsa costituita
dalla  capacita'  di trasporto, un obbligo di pieno utilizzo di detta
capacita'   per  almeno  l'80%  delle  ore  mensili  per  i  soggetti
assegnatari   di  capacita'  destinata  all'importazione  di  energia
elettrica  per i clienti non interrompibili e per almeno il 90% per i
clienti  interrompibili,  pena  la  decadenza dai diritti di utilizzo
della  capacita'  di  trasporto  acquisiti  in  fase  di assegnazione
annuale  e  la  contestuale  riassegnazione  della  capacita'  ceduta
attraverso i meccanismi di assegnazione di breve termine;
    reperire   le   quote   massime   di  50  MW,  per  l'anno  2003,
rispettivamente  da  destinare  alla Repubblica di San Marino ed allo
Stato   della  Citta'  del  Vaticano  a  valere  sulla  capacita'  di
interconnessione  assegnabile  a  favore  del  mercato  libero  sulla
frontiera nord-ovest;
    reperire  la  quota  da  assegnare alla Francia, limitatamente al
territorio  della Corsica e per l'anno 2003 nella quota massima di 55
MW nell'ambito della frontiera elettrica tra Francia e Italia;
    prevedere  la  definizione  di  meccanismi  di assegnazione della
capacita'  di  trasporto  assegnabile su base mensile o settimanale e
giornaliera  al fine di consentire la cessione dei diritti di accesso
all'interconnessione  successivamente  all'esito  della  procedura di
assegnazione  su  base  annuale  nonche'  l'assegnazione di ulteriore
capacita'   di  trasporto  che  si  rendesse  disponibile  nel  corso
dell'anno 2003 in modo da favorire la massima possibile riduzione del
costo dell'energia elettrica per i consumatori;
    prevedere  che  i  meccanismi  di  cui al precedente alinea siano
basati su:
      a) criteri  di  compatibilita' con i meccanismi di assegnazione
su base annuale;
      b) modalita'  di  assegnazione della capacita' di trasporto con
un  criterio  di  merito  basato  su  offerte  al  ribasso del prezzo
dell'energia elettrica;
      c) il  riconoscimento  di una remunerazione ai soggetti cedenti
la capacita' di trasporto;
    pervenire  alla  definizione  dei  diritti  e  degli obblighi dei
soggetti  assegnatari  di  capacita'  di  trasporto  nell'ambito  del
dispacciamento  di  merito  economico di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  79/1999,  qualora esso fosse reso operativo
dall'Autorita';
    prevedere   che,   successivamente   alla   data   di  avvio  del
dispacciamento  di  merito  economico di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  79/1999,  la  capacita' disponibile su base
giornaliera  possa  essere assegnata nell'ambito del medesimo sistema
delle offerte;
    differire  la  definizione  della  destinazione  degli  eventuali
ricavi  conseguiti  dal Gestore della rete nell'ambito dei meccanismi
di  assegnazione  della  capacita'  di  trasporto  su  base mensile o
settimanale  e  su  base  giornaliera, da determinarsi con successivo
provvedimento dell'Autorita';
                              Delibera:
  Di  approvare  le  modalita'  e condizioni per l'assegnazione della
capacita'  di  trasporto  per  l'importazione,  l'esportazione  e  il
transito  di  energia  elettrica  a  mezzo della rete di trasmissione
nazionale  sulla  frontiera  elettrica settentrionale per l'anno 2003
come  definite nell'allegato al presente provvedimento di cui formano
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  Di  inviare  per informazione copia dell'Allegato A a Commission de
regulation de l'electricite', 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris,
Francia,   all'Ufficio   federale  dell'energia,  Worblenstrasse  32,
Ittigen,  Svizzera,  all'E-Control  GmbH,  Kaerntner Rudolfsplaz 13a,
1010, Wien,  Austria ed all'Agencija za energijo Republike Slovenije,
Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia;
  Di  trasmettere  copia del presente provvedimento al Ministro delle
attivita'  produttive,  al  Ministro degli affari esteri, al Ministro
delle politiche comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i
trasporti  ed  alla  societa'  Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale S.p.a.;
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua adozione.
      Milano, 21 novembre 2002
                                                 Il presidente: Ranci