IL DIRETTORE GENERALE
                 della sanita' pubblica veterinaria,
           degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XVI
  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223,     relativo    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento
della  direttiva 2001/21/CE del 5 marzo 2001, relativo all'iscrizione
della  sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2, del citato
decreto nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
  Ritenuto  di  dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in
allegato  contenenti  la  sostanza  attiva  diquat, come previsto dal
comma 3 del medesimo art. 2;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le   autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  elencati  in
allegato,  contenenti  la sostanza attiva diquat, sono revocate a far
data  dal  1  luglio  2002,  come stabilito dall'art. 2, paragrafo 1,
della direttiva 2001/21/CE del 5 marzo 2001.