IL DIRETTORE GENERALE
                 della sanita' pubblica veterinaria
           degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XVI
  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223,     relativo    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  3 aprile 2001 di recepimento
della   direttiva   2000/67/CE   del   23   ottobre   2000,  relativo
all'iscrizione  della  sostanza  attiva esfenvalerate nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  6 agosto 2001 di recepimento
della  direttiva  2000/80/CE  del  4  dicembre  2000,  che  abroga la
sopracitata   direttiva   2000/67/CE,  lasciando  impregiudicati  gli
obblighi  relativi ai termini per il recepimento e l'attuazione delle
disposizioni indicate per la sostanza attiva esfenvalerate;
  Considerato  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale  del  3  aprile  2001  nei  tempi  e nelle forme da esso
stabiliti;
  Ritenuto  di  dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in
allegato  contenenti  la sostanza attiva esfenvalerate, come previsto
dal comma 3 del medesimo art. 2;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le   autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  elencati  in
allegato,  contenenti la sostanza attiva esfenvalerate, sono revocate
a far data dal 31 gennaio 2002, come stabilito dall'art. 2, paragrafo
1, della direttiva 2000/67/CE del 23 ottobre 2000.