IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XVI Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 2001 di recepimento della direttiva 2000/67/CE del 23 ottobre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2000/80/CE del 4 dicembre 2000, che abroga la sopracitata direttiva 2000/67/CE, lasciando impregiudicati gli obblighi relativi ai termini per il recepimento e l'attuazione delle disposizioni indicate per la sostanza attiva esfenvalerate; Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 3 aprile 2001 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva esfenvalerate, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 2; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva esfenvalerate, sono revocate a far data dal 31 gennaio 2002, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/67/CE del 23 ottobre 2000.