L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta
sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in  particolare  l'art. 65, comma 1, che prevede l'approvazione della
fusione  di  imprese,  con  le  relative  modalita'  e le nuove norme
statutarie;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla vita, e le successive disposizioni
modificative  ed  integrative; in particolare l'art. 76, comma 1, che
prevede  l'approvazione  della  fusione  di  imprese, con le relative
modalita' e le nuove norme statutarie;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare,  l'art.  4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, comma
1,  lettera i)  della  legge n. 576/1982, prevedendo che il consiglio
dell'Istituto  esprima  parere al presidente, tra l'altro, in materia
di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalita' e
le nuove norme statutarie;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  gia'  rilasciate alla SAI - Societa'
assicuratrice  industriale S.p.a. (in sigla SAI), con sede in Torino,
Corso  Galileo  Galilei  n. 12 e a La Fondiaria assicurazioni S.p.a.,
con  sede  in  Firenze,  piazza  della Liberta' n. 6, ed i successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Vista  l'istanza  congiunta  in  data  10 luglio 2002 e la relativa
documentazione  allegata,  con  la  quale  le predette societa' hanno
chiesto   l'approvazione  della  fusione  per  incorporazione  de  La
Fondiaria  assicurazioni  S.p.a.  nella  SAI - Societa' assicuratrice
industriale  S.p.a,  e  delle relative modalita', nonche' i documenti
integrativi forniti;
  Viste le delibere assunte in data 19 settembre 2002 dalle assemblee
straordinarie  degli  azionisti  della  SAI  - Societa' assicuratrice
industriale  S.p.a, e de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., che hanno
approvato  l'operazione  di  fusione per incorporazione in esame, con
effetti  contabili  dal 1 gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di
fusione;
  Preso  atto  dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari
nel  registro  delle  imprese  di  Torino in data 2 ottobre 2002 e di
Firenze in data 23 settembre 2002;
  Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione,
dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti
la misura dovuta;
  Rilevato  che  l'operazione  di  fusione  in  esame  e  le relative
modalita'  soddisfano  le condizioni poste dalla normativa di settore
per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
  Considerato   che   non  sussistono  elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle modifiche statutarie apportate dalla societa'
incorporante,  finalizzate  all'esecuzione dell'operazione di fusione
in argomento;
  Preso  atto  delle  determinazioni  assunte dalla Autorita' garante
della  concorrenza e del mercato e dalla commissione nazionale per le
societa' e la borsa, rispettivamente in data 17 e 18 dicembre 2002;
  Tenuto conto anche della comunicazione in data 20 dicembre 2002 con
la   quale  La  Fondiaria  assicurazioni  S.p.a.  e  SAI  -  Societa'
assicuratrice  industriale  S.p.a.  hanno  confermato l'intenzione di
dare esecuzione alle delibere assembleari di fusione;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio dell'Istituto
nella seduta del 20 dicembre 2002;
                              Dispone:
  E'  approvata,  nei  termini  rappresentati nella istanza in data 1
luglio   2002,   la   fusione  per  incorporazione  de  La  Fondiaria
assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Firenze,  nella SAI - Societa'
assicuratrice  industriale S.p.a. (in sigla SAI), con sede in Torino,
con  le relative modalita' di attuazione e le nuove norme statutarie,
ivi comprese quelle relative al cambio della denominazione sociale in
Fondiaria - SAI S.p.a. (in sigla Fondiaria - SAI) ed al trasferimento
della  sede  legale da Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 a Firenze,
piazza  della  Liberta'  n.  6  - a decorrere dalla data di efficacia
della fusione.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma 20 dicembre 2002
                                              Il presidente: Giannini