IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista  la  legge  11  ottobre  1986, n. 713, modificata con decreto
legislativo  10  settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24
aprile  1997,  n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive
della  Comunita'  economica europea sulla produzione e la vendita dei
cosmetici;
  Visto,  in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il
quale  stabilisce  che  gli  elenchi  e  le  prescrizioni di cui agli
allegati  della  stessa  sono  aggiornati,  tenuto  conto anche delle
direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
  Visti  i  decreti  ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre
1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25
settembre  1991,  30  dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993,
2 agosto  1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11
giugno   1999   e  17  agosto  2000  pubblicati  rispettivamente  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 19 marzo
1987,  nel  supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303
del  30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
48  del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  299  del  21  dicembre  1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  28  del  4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  37  del  15  febbraio 1994, nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  301 del 28 dicembre 1995, nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996,
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 233 del 6 ottobre
1997,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile
1999,  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 151 del 30
giugno  1999 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del
23  ottobre  2000  con  i  quali  si  e' provveduto ad aggiornare gli
elenchi  allegati  alla  legge n. 713/1986, anche in attuazione delle
direttive   della   Commissione   delle   Comunita'   europee  numeri
85/391/CEE,    86/179/CEE,    86/199/CEE,   87/137/CEE,   88/233/CEE,
89/174/CEE,  90/121/CEE,  91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE,
94/32/CE,  95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE,
2000/6/CE e 2000/11/CE;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  maggio  1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare ulteriormente gli allegati
della legge citata in attuazione della direttiva 2002/34/CE, adottata
dalla Commissione delle Comunita' europee in data 15 aprile 2002;
  Visto  il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con la
nota prot. n. 23268 TOC A2-CHF datato 26 giugno 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Agli  allegati  della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata
dal  decreto  legislativo  10  settembre  1991, n. 300, e dal decreto
legislativo  24  aprile  1997,  n.  126,  sono apportate le modifiche
previste dagli articoli seguenti.