IL DIRETTORE
               dell'unita' di gestione motorizzazione
             e sicurezza del trasporto del Dipartimento
                       dei trasporti terrestri
  Visto   il   regolamento  approvato  con  decreto  ministeriale  12
settembre 1925, e successive serie di norme integrative - concernente
i  recipienti  destinati  al trasporto per ferrovia di gas compressi,
liquefatti  o  disciolti  -  ed  in particolare l'art. 17 che prevede
l'adozione  di  una filettatura "maschio destrorsa" per i raccordi di
uscita delle valvole delle bombole per aria caricate al massimo a 250
bar;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  giugno  1971,  con il quale si
applicano,  ai recipienti di capacita' fino a 1000 litri destinati al
trasporto   su   strada,   le   prescrizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale   12   settembre  1925,  e  successive  serie  di  norme
integrative;
  Visto  il  decreto  del Ministero dei trasporti e della navigazione
del  15  marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla
Gazzetta   Ufficiale   n.  141  del  20  giugno  2001  e  concernente
l'elevazione  a  300 bar  della  pressione  massima  di  carica delle
bombole  in  acciaio  di  argon,  aria, azoto, cripton, elio, neon ed
ossigeno,  che  in  particolare - al comma 2 dell'art. 2 - prescrive,
per  quelle  per  aria destinate all'autorespirazione caricate ad una
pressione  superiore  a  250 bar fino a 300 bar, l'impiego di valvole
provviste  di  raccordi d'uscita con filettatura "femmina destrorsa",
rispondente alla norma "UNI EN 144-2" ed. ottobre 2000;
  Visto   che  con  decreto  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione  del 18 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 del 9 novembre 2001, l'adozione di raccordi filettati in linea
con  la  "UNI  EN  144-2"  e'  stata estesa alle bombole in materiale
composito (interamente avvolte o avvolte solo nella parte cilindrica)
sempre per autorespirazione e con carica da 250 bar fino a 300 bar;
  Preso  atto  delle  istanze,  sia  dell'associazione  di  categoria
ASSOSIC  rappresentante  i  fabbricanti  e  commercianti  di prodotti
infortunistici, sia degli utenti interessati, di consentire anche per
le  bombole per autorespirazione in acciaio caricate ad una pressione
al massimo di 250 bar che, in alternativa alle vigenti prescrizioni a
riguardo,  pure  i raccordi filettati d'uscita delle relative valvole
possano essere realizzati secondo la "UNI EN 144-2";
  Considerato  che,  nella  maggior  parte dei Paesi europei, valvole
dotate  di  raccordi  conformi  alla  norma  "UNI EN 144-2" sono gia'
utilizzate pure per bombole per aria caricate fino a 250 bar;
  Considerato  ancora  che la "UNI EN 144-2" prevede l'esaurimento in
15  anni  delle  valvole  esistenti e la contemporanea immissione sul
mercato nazionale di valvole ad essa conformi;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  estendere l'alternativa d'impiego di
raccordi  conformi  all'art.  17 del decreto 12 settembre 1925 o alla
"UNI  EN 144-2" pure alle bombole in materiale composito (interamente
avvolte  o  avvolte  solo  nella  parte  cilindrica)  contenenti aria
compressa fino a 250 bar;
    Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  a  riguardo dalla
Commissione  permanente  per  le  prescrizioni  sui recipienti per il
trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Per  le bombole contenenti aria compressa fino a 250 bar - in
acciaio,   in   alluminio  e  sue  leghe  ed  in  materiale  composto
(interamente  avvolte  o  avvolte  solo  sulla  parte  cilindrica)  e
destinate  all'autorespirazione,  con  esclusione quindi di quelle ad
uso  medicale  -  le  relative  valvole  possono  essere provviste di
raccordi  di  uscita  conformi  alla norma "UNI EN 144-2" ed. ottobre
2000  (filettatura  "femmina  destrorsa"),  come  nell'allegato  1 al
presente decreto.
    In  alternativa,  per  le  bombole  di cui al comma 1) si possono
continuare  ad  utilizzare  fino  al settembre 2015 valvole dotate di
raccordi  tradizionali, filettati cioe' secondo il disposto dell'art.
17  del  decreto ministeriale 12 settembre 1925 (filettatura "maschio
destrorsa").   Restano   invariate   le   disposizioni   del  decreto
ministeriale 15 marzo 2001 per le bombole aventi pressione massima di
carica superiore a 250 bar.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 2 dicembre 2002
                                     Il capo del Dipartimento: Fumero