IL DIRIGENTE
                del Dipartimento della salute umana,
                 della sanita' pubblica veterinaria
                    e dei rapporti internazionali
        - Direzione generale della prevenzione - Ufficio XIII
  Visto  il  decreto ministeriale in data 16 marzo 2000, con il quale
l'azienda  ospedaliera  di  Parma  e'  stata autorizzata ad espletare
attivita'  di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere
a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  di  Parma  in  data 18 novembre 2002, intesa ad ottenere
l'autorizzazione  all'inclusione  di  un  sanitario  nell'equipe gia'
autorizzata   all'espletamento   delle  predette  attivita',  con  il
sopracitato decreto ministeriale;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto,   in   via   provvisoria,   in   ordine  al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Vista  l'ordinanza  8 agosto 2001 del Ministro della salute nonche'
le  ordinanze  in  data 31 gennaio 2000, 26 luglio e 1 marzo 2001 del
Ministro  della  sanita',  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999  del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate
ordinanze,  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle  determinazioni che la regione Emilia Romagna adottera' ai
sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda   ospedaliera   di  Parma  e'  autorizzata  ad  includere
nell'equipe  responsabile  dell'attivita'  di  trapianto  di  rene  e
combinato  rene-pancreas  da  cadavere  a scopo terapeutico di cui al
decreto ministeriale del 16 marzo 2000 il seguente sanitario:
    Dott.   Raffaele   Dalla   Valle  ricercatore  confermato  presso
l'Istituto  di  clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo,
dell'Universita' degli studi di Parma.