Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico  al  solo  fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Proroga   del   Fondo   per  lo  sviluppo  della  meccanizzazione  in
                             agricoltura
((  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
642,  le  parole:  "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005".))
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23
          ottobre  1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  20  dicembre  1996,  n.  642,  recante:  "Interventi
          urgenti  nei settori agricoli e fermo biologico della pesca
          per il 1996", come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  1  (Proroga  del  Fondo  per  lo  sviluppo della
          meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui
          ed  al  settore  degli allevamenti). - 1. Il termine di cui
          all'art.  7  del  decreto-legge  13  agosto  1975,  n. 377,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
          n.  493,  relativo  alla  durata  del Fondo per lo sviluppo
          della  meccanizzazione  in  agricoltura, di cui all'art. 12
          della   legge   27  ottobre  1966,  n.  910,  e  successive
          integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2005. La gestione
          del   Fondo   per  lo  sviluppo  della  meccanizzazione  in
          agricoltura e' affidata alle regioni.
              2.   Per  assicurare  la  continuita'  delle  attivita'
          necessarie  all'esercizio delle grandi dighe, gia' ultimate
          e  in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione
          delle   relative   adduzioni   e   distribuzione   primaria
          dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un
          definitivo  riordino  delle loro funzioni e finalita', sono
          attribuiti   contributi   straordinari   per  l'anno  1995,
          rispettivamente,  nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente
          per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  in  Puglia, Lucania ed
          Irpinia,  e  nell'importo  di  lire  14  miliardi  all'Ente
          irriguo umbro-toscano.
              3.  Per  consentire  il  conseguimento  di una maggiore
          economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il
          miglioramento  genetico del bestiame, e per far fronte alle
          connesse  esigenze  finanziarie, e' autorizzata la spesa di
          lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo
          per  programmi  di  miglioramento  del  lupo  italiano, per
          l'anno 1995.
              4.  All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e
          3,  pari  a  lire  90.000 milioni, si provvede a carico dei
          capitoli  1279, 1280, 7550 e 7557, rispettivamente per lire
          30.000  milioni,  per  lire 14.000 milioni, per lire 45.500
          milioni  e  per lire 500 milioni, dello stato di previsione
          del   Ministero   delle   risorse  agricole,  alimentari  e
          forestali, per l'anno finanziario 1996.".