IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 con il quale e stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, fino al 31 marzo 2003; Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea del territorio nazionale; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che, per l'attuazione del citato programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche prevede l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, e' prevista l'adozione di un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, con contestuale nomina del Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, concernente la dichiarazione, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, concernete la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 11 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni Puglia e Basilicata e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a, situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino all'8 maggio 2003, lo stato di emergenza, a seguito degli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici del 3, 4 e 5 maggio 2002, nel territorio delle province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella ed Alessandria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino all'8 maggio 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 16 maggio 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, concernente l'estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 6 giugno 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 14 giugno 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 14 giugno 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2003, lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli che hanno colpito il versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997 del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza derivante da calamita' naturali conseguenti ad eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e provincie autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Veneto e Valle d'Aosta; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000, che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 agosto 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002, e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria interessato dagli eventi atmosferici del mese di agosto 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle provincie di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale e' stato esteso territorialmente lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia; Considerata la necessita' di dover disporre interventi urgenti per il monitoraggio ambientale e radar nel territorio della provincia di Catania interessato dall'eruzione del vulcano Etna e dagli eventi sismici concernenti la medesima area, nonche' ulteriori misure per fronteggiare i predetti fenomeni eruttivi; Ritenuta, altresi, la necessita' ed urgenza di completare il programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mediante la copertura del territorio nazionale con radar meteorologici al fine di assicurare in tempi brevi un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile; Considerato che occorre organizzare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale le iniziative in materia di rischio idrogeologico, nonche' disporre specifiche misure in relazione alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria e relativamente agli interventi sismici che hanno interessato le regioni Molise e Puglia; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di assicurare un compiuto monitoraggio ambientale e radar nel territorio della provincia di Catania interessato dall'eruzione del vulcano Etna, e' costituito un comitato tecnico scientifico, avente sede presso l'ufficio territoriale di Governo prefettura di Catania, composto da esperti aventi specifica professionalita' nella materia, con compiti di consulenza e supporto al commissario delegato per le attivita' di competenza. Per le medesime finalita', il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato all'acquisizione urgente, anche in deroga alla normativa di cui all'art. 8, di un radar dedicato agli eventi vulcanici con oneri a carico del fondo della protezione civile. 2. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidro-pluviometrico, le residue risorse finanziarie, non impegnate alla data del 31 dicembre 2002, di cui alle autorizzazioni di spesa indicate nell'art. 2, comma 7, e, nell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e indicate nell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, in deroga alle norme di contabilita' e bilancio dello Stato sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva riassegnazione al fondo della protezione civile. 3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per le finalita' di cui al comma 2 e con le risorse finanziarie ivi previste, provvede agli adempimenti connessi alle procedure di spesa, utilizzando, inoltre, le risorse finanziarie, non impegnate alla data del 31 dicembre 2002, iscritte nel centro di responsabilita' 11 "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, afferenti al funzionamento ed al potenziamento del servizio idrografico e mareografico nazionale. A tal fine le risorse finanziarie del centro di responsabilita' - "Servizi tecnici nazionali" in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2002, n. 207, sono riversate al fondo della protezione civile. 4. I dirigenti degli uffici compartimentali trasferiti alle regioni, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, ove non gia' sostituiti da un dirigente regionale, sono nominati commissari delegati, quali ordinatori primari, per l'espletamento degli adempimenti connessi alle procedure di spesa sui fondi assegnati ai sensi della legge n. 908/1960, e quali funzionari delegati, ordinatore secondario, sulle aperture di credito, gli stessi procedono anche al compimento di tutte le attivita' relative al trasferimento dei fondi ancora presenti in bilancio alla data del 31 dicembre 2002. Per l'amministrazione delle relative risorse finanziarie e' autorizzata, in deroga alle vigenti norme, l'apertura di apposite contabilita' speciali, all'uopo istituite, e intestate ai medesimi commissari e funzionari delegati, sulle quali affluiscono le risorse finanziarie a qualsiasi titolo assegnate. I medesimi dirigenti provvedono, inoltre, all'attivazione delle procedure di trasferimento dei beni mobili e immobili all'ufficio competente della regione subentrante. 5. Gli uffici compartimentali con i quali e' stato stipulato entro il 1 ottobre 2002, l'accordo interregionale per la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, trasferite alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, provvedono all'attivazione delle procedure di trasferimento dei beni mobili e immobili all'ufficio competente della regione subentrante. Il funzionario delegato provvede al pagamento dei corrispettivi relativi ad impegni di spesa assunti precedentemente al 1 ottobre 2002 e degli oneri relativi ai contratti di manutenzione e potenziamento delle reti di telerilevamento di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, attivati prima di tale data, ad esclusione delle risorse finanziarie da assegnare alle regioni ai sensi dell'art. 4. 6. Al fine di assicurare la piu' efficace azione di previsione e prevenzione nel perseguimento dell'obiettivo di garantire l'incolumita' pubblica e privata dalle conseguenze dell'insorgenza di eventi calamitosi di natura idrogeologica, e per, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e previa intesa tra le amministrazioni interessate da conseguirsi entro lo stesso termine, le apparecchiature, i ponti ripetitori, le eventuali strutture connesse, le unita' idrometereologiche di monitoraggio in telemisura, nonche' le relative frequenze di trasmissione necessarie per l'espletamento delle funzioni trasferite, e gia' in gestione al Magistrato delle acque di Venezia e al servizio idrografico e mareografico di Venezia, possono essere assegnate per quanto di rispettiva competenza alla regione Veneto ed alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; per quanto attiene alle frequenze di trasmissione, le suddette amministrazioni regionali e la provincia autonoma di Trento nonche' le altre amministrazioni interessate disciplineranno, con separata intesa, l'utilizzo delle frequenze medesime.