IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  258 del 4 novembre 2002 con il quale e stato dichiarato
lo  stato  di  emergenza  in  relazione  ai  gravi  fenomeni eruttivi
connessi  all'attivita'  vulcanica  dell'Etna  nel  territorio  della
provincia  di  Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima
area, fino al 31 marzo 2003;
  Visto  l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e
successive    modificazioni    ed    integrazioni,   concernente   la
realizzazione   di  un  programma  di  potenziamento  delle  reti  di
monitoraggio  meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea
del territorio nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,
che,  per  l'attuazione  del  citato programma di potenziamento delle
reti  di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche prevede l'adozione di
ordinanze  di  cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
  Visto,  inoltre,  l'art.  1,  comma  7 del decreto-legge 12 ottobre
2000,  n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000,  n. 365, con il quale, nell'ambito del potenziamento delle reti
di  monitoraggio  meteo-idro-pluviometrico, e' prevista l'adozione di
un   programma   per   assicurare   un'adeguata  copertura  di  radar
meteorologici del territorio nazionale;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  23  del  28  gennaio  2002,  con  il  quale lo stato di
emergenza  per  la  crisi  di  approvvigionamento  idro-potabile  nel
territorio  delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo
e   Trapani  e'  stato  prorogato  fino  al  31  dicembre  2002,  con
contestuale   nomina   del   Presidente  della  Regione  siciliana  -
Commissario delegato;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
16  maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato
lo  stato  di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento
idro-potabile  nei  territori  delle  province  di  Messina, Catania,
Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
dicembre  2002,  con il quale lo stato di emergenza in relazione alla
crisi  di  approvvigionamento  idro-potabile  in  atto nel territorio
delle  province  di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani,
Messina,  Catania,  Siracusa  e  Ragusa e' stato prorogato fino al 31
dicembre 2003;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
maggio  2001,  con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in  relazione  alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito
la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  dicembre  2001, concernente la dichiarazione, fino al 31 dicembre
2002,   dello   stato   di  emergenza  in  relazione  alla  crisi  di
approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  dicembre  2001,  concernete la proroga, fino al 31 dicembre 2002,
dello    stato    di   emergenza   in   relazione   alla   crisi   di
approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio in data 11 dicembre
2002,  con  il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di
approvvigionamento   idrico  che  ha  colpito  le  regioni  Puglia  e
Basilicata e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre   2001,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana n. 5 del 7 gennaio 2002, concernente la proroga,
fino  al  31  dicembre  2003,  dello  stato di emergenza in ordine a,
situazioni  emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in
Sardegna;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9  maggio  2002,  con il quale e' stato dichiarato, fino all'8 maggio
2003, lo stato di emergenza, a seguito degli eventi alluvionali ed ai
dissesti idrogeologici del 3, 4 e 5 maggio 2002, nel territorio delle
province   di   Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Biella  ed
Alessandria;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9  maggio  2002,  con il quale e' stato dichiarato, fino all'8 maggio
2003,  lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese,
Como,  Milano  e  Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico
del 3, 4 e 5 maggio 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  maggio  2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 16 maggio
2003,  lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna
e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel
periodo  dal  6  al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di
Ferrara  e  Ravenna  in conseguenza della piena del Po che ha causato
pericolosi spiaggiamenti;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  maggio  2002,  concernente  l'estensione temporale dello stato di
emergenza  nel  territorio  delle  province di Varese, Como, Milano e
Bergamo  colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel
periodo dal 3 al 12 maggio 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6  giugno  2002,  con  il quale e' stato dichiarato, fino al 6 giugno
2003,  lo  stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo,
Torino  ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10
e 11 maggio 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  giugno  2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 14 giugno
2003,  lo  stato  di  emergenza  nel  territorio  delle  province  di
Pordenone,   Udine   e   Gorizia   colpito   dall'eccezionale  evento
atmosferico del 5 giugno 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  giugno  2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 14 giugno
2003,  lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino,
Biella,    Vercelli,    Novara    e    Verbano-Cusio-Ossola   colpito
dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19  luglio  2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio
2003,  lo  stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo
colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2  agosto  2002,  con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio
2003,  lo  stato  di emergenza nel territorio della regione Veneto in
relazione  agli  eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al
27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19  aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  97 del 26 aprile 2002, con il quale e' stato prorogato,
fino  al  31  dicembre  2002,  lo  stato  di  emergenza nella regione
Calabria  per gli eventi alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2000
e  per quelli che hanno colpito il versante ionico nel periodo dal 29
settembre ai primi di ottobre 2000;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
dicembre  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31
dicembre  2002,  dello  stato  di  emergenza in relazione agli eventi
alluvionali  e  dissesti  idrogeologici del novembre e dicembre 1996,
del  gennaio  1997  del  5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre
1999, verificatisi nel territorio della regione Campania;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
dicembre  2002,  con  il  quale  lo  stato  di emergenza derivante da
calamita' naturali conseguenti ad eventi alluvionali verificatisi nei
giorni  5  e  6  maggio  1998  nel  territorio  dei  comuni di Sarno,
Quindici,  Siano,  Bracigliano  e  San  Felice  a  Cancello  e' stato
prorogato fino al 31 dicembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  dicembre  2001,  con  il  quale  e'  stato  prorogato, fino al 31
dicembre  2002,  lo  stato  di  emergenza nei territori delle regioni
Emilia-Romagna,  Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,
Toscana,  Puglia e provincie autonome di Trento e Bolzano in ordine a
situazioni   emergenziali   conseguenti   agli   eventi   alluvionali
verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2002,  lo  stato  di  emergenza  in  ordine a situazioni emergenziali
derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di
ottobre  e  novembre  2000  che  hanno  interessato i territori delle
regioni Veneto e Valle d'Aosta;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6  dicembre  2002,  con  il  quale  lo stato di emergenza in ordine a
situazioni    emergenziali   derivanti   dagli   eventi   alluvionali
verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000, che hanno
interessato  i  territori  delle  regioni  Piemonte,  Emilia-Romagna,
Lombardia,  Liguria,  Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto,
Valle  d'Aosta  e  delle  provincie  autonome di Trento e Bolzano, e'
stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30  agosto  2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 agosto
2003,  lo  stato  di  emergenza nel territorio delle regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e
agosto   2002,   e  nel  territorio  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
Lombardia,  Marche,  Piemonte,  Toscana  ed  Umbria interessato dagli
eventi atmosferici del mese di agosto 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  novembre  2002,  con  il  quale  e'  stato dichiarato, fino al 31
dicembre  2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi
meteorologici  verificatisi  nel territorio della regione Liguria, in
provincia  di  Savona  nei  giorni  2,  3,  4, 9 e 10 maggio 2002, in
provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle provincie
di  Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel
territorio  dei  comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a
causa  del  crollo  di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre
2002,  e  per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre
2002  che  hanno  colpito  le  regioni  Liguria, Lombardia, Piemonte,
Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003,  lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine
agli eventi sismici del 26 settembre 1997;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  ottobre  2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 marzo
2003,  lo  stato  di  emergenza  in ordine ai gravi fenomeni eruttivi
connessi  all'attivita'  vulcanica  dell'Etna  nel  territorio  della
provincia  di  Catania  e agli eventi sismici concernenti la medesima
area;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31  ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 giugno
2003,  lo  stato  di  emergenza  in  ordine  ai  gravi eventi sismici
verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia
di Campobasso;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8  novembre  2002,  con  il quale e' stato esteso territorialmente lo
stato  di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il
giorno  31  ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso
anche al territorio della provincia di Foggia;
  Considerata  la necessita' di dover disporre interventi urgenti per
il  monitoraggio ambientale e radar nel territorio della provincia di
Catania  interessato  dall'eruzione  del  vulcano Etna e dagli eventi
sismici  concernenti  la  medesima area, nonche' ulteriori misure per
fronteggiare i predetti fenomeni eruttivi;
  Ritenuta,  altresi,  la  necessita'  ed  urgenza  di  completare il
programma    di    potenziamento    delle    reti   di   monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico   mediante   la   copertura  del  territorio
nazionale  con  radar  meteorologici  al  fine di assicurare in tempi
brevi   un  sistema  automatico  atto  a  garantire  le  funzioni  di
preallarme e allarme ai fini di protezione civile;
  Considerato  che  occorre  organizzare in modo omogeneo su tutto il
territorio   nazionale   le   iniziative   in   materia   di  rischio
idrogeologico,  nonche'  disporre specifiche misure in relazione alla
crisi  sismica  iniziata  il  26  settembre 1997 nel territorio delle
regioni  Marche ed Umbria e relativamente agli interventi sismici che
hanno interessato le regioni Molise e Puglia;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  assicurare  un compiuto monitoraggio ambientale e
radar   nel   territorio   della  provincia  di  Catania  interessato
dall'eruzione  del  vulcano  Etna,  e' costituito un comitato tecnico
scientifico,  avente  sede  presso  l'ufficio territoriale di Governo
prefettura   di   Catania,   composto  da  esperti  aventi  specifica
professionalita'  nella materia, con compiti di consulenza e supporto
al  commissario  delegato  per  le  attivita'  di  competenza. Per le
medesime  finalita',  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'
autorizzato  all'acquisizione urgente, anche in deroga alla normativa
di  cui  all'art.  8,  di un radar dedicato agli eventi vulcanici con
oneri a carico del fondo della protezione civile.
  2.  Per  l'attuazione  del programma di potenziamento delle reti di
monitoraggio meteoidro-pluviometrico, le residue risorse finanziarie,
non   impegnate   alla  data  del  31  dicembre  2002,  di  cui  alle
autorizzazioni  di  spesa indicate nell'art. 2, comma 7, e, nell'art.
8, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e indicate nell'art.
1,  comma  6,  del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 11 dicembre 2000, n. 365, in deroga
alle  norme di contabilita' e bilancio dello Stato sono trasferite al
bilancio  autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
successiva riassegnazione al fondo della protezione civile.
  3.  Il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  per le
finalita'  di  cui  al  comma  2  e  con  le  risorse finanziarie ivi
previste, provvede agli adempimenti connessi alle procedure di spesa,
utilizzando, inoltre, le risorse finanziarie, non impegnate alla data
del  31  dicembre  2002,  iscritte  nel  centro di responsabilita' 11
"Servizi  tecnici  nazionali" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  afferenti  al  funzionamento ed al
potenziamento  del  servizio  idrografico e mareografico nazionale. A
tal  fine  le  risorse  finanziarie  del  centro di responsabilita' -
"Servizi  tecnici  nazionali" in deroga al decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri dell'8 agosto 2002, n. 207, sono riversate al
fondo della protezione civile.
  4.   I  dirigenti  degli  uffici  compartimentali  trasferiti  alle
regioni,  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  24  luglio  2002,  ove  non  gia'  sostituiti  da  un  dirigente
regionale,   sono  nominati  commissari  delegati,  quali  ordinatori
primari, per l'espletamento degli adempimenti connessi alle procedure
di  spesa  sui  fondi  assegnati  ai sensi della legge n. 908/1960, e
quali  funzionari  delegati, ordinatore secondario, sulle aperture di
credito,  gli  stessi  procedono  anche  al  compimento  di  tutte le
attivita'  relative  al  trasferimento  dei  fondi ancora presenti in
bilancio  alla data del 31 dicembre 2002. Per l'amministrazione delle
relative  risorse  finanziarie e' autorizzata, in deroga alle vigenti
norme,   l'apertura   di  apposite  contabilita'  speciali,  all'uopo
istituite,  e intestate ai medesimi commissari e funzionari delegati,
sulle  quali  affluiscono  le  risorse finanziarie a qualsiasi titolo
assegnate.  I medesimi dirigenti provvedono, inoltre, all'attivazione
delle   procedure   di  trasferimento  dei  beni  mobili  e  immobili
all'ufficio competente della regione subentrante.
  5.  Gli uffici compartimentali con i quali e' stato stipulato entro
il   1   ottobre  2002,  l'accordo  interregionale  per  la  gestione
coordinata  delle  funzioni  di carattere compartimentale individuate
dal  decreto  del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85,
trasferite  alle  regioni  ai  sensi  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, provvedono all'attivazione
delle   procedure   di  trasferimento  dei  beni  mobili  e  immobili
all'ufficio  competente  della  regione  subentrante.  Il funzionario
delegato  provvede al pagamento dei corrispettivi relativi ad impegni
di  spesa  assunti  precedentemente  al  1 ottobre 2002 e degli oneri
relativi  ai  contratti di manutenzione e potenziamento delle reti di
telerilevamento   di  cui  all'art.  5,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 24 luglio 2002, attivati
prima  di  tale  data,  ad  esclusione  delle  risorse finanziarie da
assegnare alle regioni ai sensi dell'art. 4.
  6.  Al  fine  di assicurare la piu' efficace azione di previsione e
prevenzione    nel    perseguimento   dell'obiettivo   di   garantire
l'incolumita' pubblica e privata dalle conseguenze dell'insorgenza di
eventi calamitosi di natura idrogeologica, e per, entro il termine di
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, e previa intesa tra le
amministrazioni  interessate  da conseguirsi entro lo stesso termine,
le  apparecchiature,  i  ponti  ripetitori,  le  eventuali  strutture
connesse, le unita' idrometereologiche di monitoraggio in telemisura,
nonche'   le   relative  frequenze  di  trasmissione  necessarie  per
l'espletamento  delle  funzioni  trasferite,  e  gia'  in gestione al
Magistrato  delle  acque  di  Venezia  e  al  servizio  idrografico e
mareografico  di  Venezia,  possono  essere  assegnate  per quanto di
rispettiva  competenza  alla  regione Veneto ed alla regione autonoma
Friuli-Venezia   Giulia;   per   quanto  attiene  alle  frequenze  di
trasmissione,  le  suddette  amministrazioni regionali e la provincia
autonoma  di  Trento  nonche'  le  altre  amministrazioni interessate
disciplineranno,  con  separata  intesa,  l'utilizzo  delle frequenze
medesime.