L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 19 dicembre 2002,
  Premesso che:
    l'art.  2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995)  prevede che l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (di seguito: l'Autorita) stabilisca e
aggiorni  in  relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i
parametri  e  gli  altri  elementi  di riferimento per determinare le
tariffe di cui all'art. 2, commi 17, 18 e 19, della medesima legge;
    l'art.  23,  comma  2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, (di seguito: decreto legislativo
n.  164/2000)  prevede  che  l'Autorita'  determini le tariffe per la
vendita  ai  clienti  non  idonei, in modo da realizzare una adeguata
ripartizione  dei  benefici  tra clienti ed imprese e da assicurare a
queste  ultime  una congrua remunerazione del capitale investito e le
tariffe  per  la  distribuzione  in  modo  da  assicurare una congrua
remunerazione del capitale investito;
    con  deliberazione  28  dicembre  2000, n. 237/00, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  4  del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), come
modificata  ed  integrata con deliberazioni 24 gennaio 2001, n. 4/01,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12
febbraio 2001, (di seguito: deliberazione n. 4/01), 13 marzo 2001, n.
58/01,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74
del  29  marzo  2001  (di seguito: deliberazione n. 58/01), 21 giugno
2001, n. 134/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  160 del 12 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 134/01) e
26  giugno  2002,  n.  122/02,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione
n.  122/02),  l'Autorita' ha definito i criteri per la determinazione
delle tariffe le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai
clienti   del   mercato   vincolato   e  le  modalita'  per  la  loro
presentazione e approvazione;
    ai  sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della deliberazione n. 122/02
i  termini  per  la  presentazione  all'Autorita'  delle  proposte di
opzioni  tariffarie  base  sono  stati  fissati rispettivamente al 15
agosto 2002 per gli esercenti di cui all'art. 4, commi 13 e 14, della
deliberazione n. 237/00 e al 31 luglio 2002 per gli esercenti diversi
dai precedenti;
  ai  sensi  dell'art.  13, comma 5, della deliberazione n. 237/00 le
proposte   di   opzioni   tariffarie  base  sono  approvate,  qualora
l'Autorita'  non  si pronunci in senso contrario entro novanta giorni
del ricevimento delle medesime;
  Premesso che:
    per la raccolta dei dati e lo sviluppo dei conteggi relativi alla
determinazione della proposte di opzioni tariffarie base per gli anni
termici  2001-2002  e 2002-2003 e' stato predisposto e pubblicato nel
sito  dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  il "Questionario gas
2002", da utilizzare da parte degli esercenti;
    numerosi  esercenti  hanno  segnalato all'Autorita' di non potere
rispettare  i  termini per la presentazione delle proposte di opzioni
tariffarie   base   previsti   dalla   deliberazione  n.  122/02,  in
considerazione  sia delle assenze per ferie del personale nel periodo
estivo,  sia  per  la  necessita'  di  valutare  in  maniera compiuta
l'impatto delle nuove disposizioni;
    in  data  9  ottobre  2002  e in data 9 dicembre 2002, gli uffici
dell'Autorita',  ai  sensi dell'art. 13, comma 6, della deliberazione
n.  237/00,  hanno  dato  comunicazione  agli esercenti della mancata
presentazione delle proposte di opzioni tariffarie base;
    589  esercenti hanno presentato all'Autorita', ai sensi dell'art.
13,  comma  1,  della  deliberazione n. 237/00 le proposte di opzioni
tariffarie  base  per  l'attivita'  di  distribuzione  del  gas  e di
fornitura  ai clienti del mercato vincolato ai fini dell'approvazione
di cui al comma 5 del medesimo art. 13;
    82  esercenti  non  hanno, alla data del 16 dicembre 2002, ancora
presentato  all'Autorita'  le  proposte di opzioni tariffarie base di
cui al precedente alinea;
  Visti:
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27
giugno 2001;
    la  delibera  dell'Autorita'  30  maggio  1997, n. 61/97, recante
disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
    la  deliberazione  n. 237/00, come modificata ed integrata con le
deliberazioni n. 4/01, n. 58/01, n. 134/01 e n. 122/02;
    la  deliberazione  29  novembre  2002,  n.  195, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002,
recante  le  modalita'  per  l'aggiornamento  della parte relativa al
costo  della  materia prima delle tariffe del gas in attuazione della
legge  28 ottobre  2002,  n.  238 e la modificazione di deliberazioni
dell'Autorita';
  Considerato  che 268 esercenti hanno presentato proposte di opzioni
tariffarie  base  per le attivita' di distribuzione e di fornitura ai
clienti  del  mercato  vincolato  conformi  ai  criteri  di  cui alla
deliberazione n. 237/00, in quanto:
    l'opzione  tariffaria  base  non  comporta  per ogni esercente un
ricavo   superiore   al   vincolo   sui  ricavi  per  le  tariffe  di
distribuzione;
    l'opzione  tariffaria  base  viene  presentata secondo uno schema
definito dall'Autorita';
    i  limiti degli scaglioni di consumo, in numero massimo di sette,
sui  quali possono essere articolate le opzioni tariffarie base, sono
scelti  tra  i valori indicati nella tabella 3 della deliberazione n.
237/00;
    tutte le proposte di opzioni tariffarie base sono offerte in modo
non discriminatorio a tutti i clienti del medesimo ambito tariffario;
    la   spesa   unitaria   annua,  espressa  in  euro/MJ,  derivante
dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base, non puo' risultare
crescente  al  crescere  dei  volumi  distribuiti o venduti a ciascun
cliente;
    la  spesa  unitaria  annua  derivante  dall'applicazione  di ogni
opzione  tariffaria  base relativa all'attivita' di distribuzione non
puo'  essere  in  alcun  caso  inferiore  a Tmin come definito nella
formula di cui all'art. 6, comma 5, della deliberazione n. 237/00;
    la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio QVD e'
determinata  secondo  quanto  previsto  dall'art.  9,  comma 4, della
deliberazione n. 237/00, cosi' come modificato dalla deliberazione n.
58/01;
    la  componente  transitoria CMP e' determinata ai sensi dell'art.
9, comma 9, della deliberazione n. 237/00, cosi' come integrata dalla
deliberazione n. 134/01;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  approvare  le  proposte  di  opzioni
tariffarie   base   ritenute   conformi   ai   criteri  di  cui  alla
deliberazione n. 237/00;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Approvazione  delle  proposte  di  opzioni  tariffarie  base  per  il
servizio  di  distribuzione  del  gas  e  di fornitura ai clienti del
mercato vincolato per l'anno termico 2002-2003.
  1.1  Le  proposte  di  opzioni  tariffarie  base  relative all'anno
termico  2002-2003, presentate dagli esercenti indicati nella tabella
1,  allegata  alla  presente  deliberazione, sono approvate in quanto
ritenute,  in  seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti,
conformi  ai  criteri  di  cui  alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas n. 237/00, pubblicata nel supplemento
ordinario  n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5
gennaio  2001  (di  seguito:  deliberazione  n.  237/00) e successive
modifiche ed integrazioni.
  1.2  Le  proposte  di  opzioni tariffarie base di cui al precedente
comma 1.1 sono valide per il periodo 1 luglio 2002 - 30 giugno 2003.