IL PRESIDENTE
                   del consiglio dell'Universita'
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'Istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari e successive modifiche;
  Vista  la  legge  15  maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e
integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120;
  Visto  il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riguardante
il  Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei;
  Visto  il nuovo statuto della Libera universita' di Bolzano emanato
con  decreto  del  presidente  del  Consiglio  istitutivo n. 49/2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 204 del 3
settembre 2001;
  Accertato  la  necessita'  di  integrare  lo  Statuto  della Libera
universita' di Bolzano;
  Vista  la delibera del Consiglio istitutivo n. 203/2002 riguardante
le modifiche allo statuto della Libera universita' di Bolzano;
  Visto  il  parere  favorevole sulle modifiche statutarie in oggetto
espresso dalla giunta provinciale nella seduta del 4 marzo 2002;
  Accertato  che  in  merito  alle modifiche statutarie in oggetto il
Ministro  si  e'  espresso  con  decreto  ministeriale  2 maggio 2002
(comunicato  con  lettera  del  2 maggio 2002, prot. n. 1282), con il
quale  sono  state  formulate  osservazioni  in merito alle modifiche
dell'allegato B;  le  modifiche  riguardanti  l'istituzione  di nuovi
corsi  di  studio  non  verranno  pertanto  emanate  con  il presente
decreto;
  Accertato che la modifica dell'allegato B, riguardante la Scuola di
specializzazione   per  la  formazione  degli  insegnanti  di  scuole
secondarie non presenta l'istituzione di un nuovo corso di studio, ma
solo  un'integrazione  degli  indirizzi  offerti; si intende pertanto
approvata da parte del Ministero la modifica in oggetto;
                              Decreta:
  Sono approvate le seguenti modifiche statutarie:
                               Art. 1.
              Istituzione e autonomia dell'Universita'
  Si aggiunge il seguente comma: "5. La Libera universita' di Bolzano
adotta  un codice etico e comportamentale vincolante per la comunita'
universitaria.".
                               Art. 4.
                             O r g a n i
  Al  comma  1  si  aggiunge  la seguente lettera: "i) la commissione
didattica paritetica;".
                               Art. 7.
             Attribuzioni del consiglio dell'Universita'
  Al  comma 4: "provincia" si sostituisce con "Universita'"; il comma
modificato  quindi  e'  il  seguente: "Le deliberazioni soggette alla
vigilanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  sono inoltrate al suddetto Ministro per il tramite della
Universita' medesima.".
                              Art. 15.
                        Consiglio di facolta'
  Al  comma  3,  lettere a), b), c), d), e) della versione tedesca il
termine "sie" si sostituisce con il termine "er".
                              Art. 16.
                  Commissione didattica paritetica
  L'articolo  concernente  la  commissione didattica paritetica viene
inserito dopo l'art. 15 ed e' il seguente:
  "1.   Ciascuna   struttura  didattica  istituisce  una  commissione
didattica  paritetica  quale  osservatorio  permanente dell'attivita'
didattica dei corsi di studio ad essa afferenti.
  2.  La commissione didattica paritetica e' composta di due docenti,
scelti  tra i membri del consiglio stesso e da tre studenti. Nel caso
di  strutture  didattiche  di  classi  di  piu'  corsi  di  studio e'
assicurata  la  presenza nella commissione di almeno uno studente per
ogni corso di studi attivato afferente alla classe. La commissione e'
presieduta  dal  presidente del consiglio della struttura didattica o
da un suo delegato.
  3. La commissione didattica paritetica:
    a) effettua   studi   e  rilevazioni  statistiche  finalizzati  a
monitorare   le  attivita'  formative  svolte  nei  corsi  di  studio
afferenti alla struttura;
    b) propone   al  consiglio  di  facolta'  le  iniziative  atte  a
migliorare l'organizzazione della didattica;
    c) esprime  parere  sulla  coerenza  tra i crediti assegnati alle
attivita'  formative  e gli specifici obiettivi formativi programmati
dei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza.".
  Agli  articoli  compresi  tra  il  16  al  35  dello  statuto viene
assegnata  la  nuova  numerazione  che  comprendera' gli articoli dal
numero 17 al 36.
                              Art. 26.
                             Ammissione
  Il    paragrafo    "studenti    iscritti"    si   sostituisce   con
"aspiranti-studenti  dei  corsi  di studio offerti dall'Universita'";
cosi'  recita il nuovo comma 1: "Agli aspiranti-studenti dei corsi di
studio   offerti  dall'Universita'  si  applicano  le  norme  vigenti
previste  per le universita' statali in tema di ammissione, di doveri
di  studio  e  di  responsabilita', anche disciplinari, eventualmente
integrate da apposito regolamento.".
                                                           Allegato B
                        Strutture didattiche
  Lettera  a)  Facolta' scienze della formazione primaria - Scuola di
specializzazione   per  la  formazione  degli  insegnanti  di  scuole
secondarie:  si  aggiunge  il  seguente  nuovo  indirizzo:  "d.  area
giuridico-economica".
    Bolzano, 11 settembre 2002

                              Il presidente del consiglio
                                   dell'Università
                                       Schmidl
Nota in lingua italiana.
    Per  l'atto  amministrativo  sopra  riportato,  che  interessa la
provincia  autonoma  di  Bolzano,  e'  pubblicato  alla pag. 94 della
presente  Gazzetta  Ufficiale  l'avviso  in  lingua  tedesca previsto
dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
15  luglio  1988,  n.  574,  mediante  il  quale  si  da' notizia del
bollettino  ufficiale  della  regione  Trentino-Alto  Adige in cui e'
riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo
in argomento.
Nota in lingua tedesca.
    Der  Hinweis  in  deutscher  Sprache au den obigen Verwaltungsakt
gemaß  Art.  5,  Absatze  2  und  3  des Dekretes des Prasidenten der
Republik  vom  15.  Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 94 dieser
Ausgabe  des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden,
in  welcher  Nummer  des Amtsblattes der Region Trentino-Sudtirol der
genannte  Verwaltungsakt  vollinhaltlich  auch  in  deutscher Sprache
wiedergegeben wird.