L'anno  duemila  il  giorno  26  del  mese  di  ottobre  presso il
Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:
   dott.  Nerio  Nesi,  Ministro  dei  lavori pubblici presidente del
C.E.R.
   dott.   Carlo  Lio,  Assessore  OO.PP.  politica  per  la  casa  e
protezione civile della regione Lombardia.

                            PREMESSO CHE:

- l'art.  61  del  D.L.vo 31/3/1998 n. 112 ha fissato le disposizioni
  finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi
  di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi
  1 e 2 dello stesso articolo 61;
- l'art.  63  ha  demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza
  Stato-regioni,  di  cui  all'art. 9 della legge 15.3.1997 n. 59, il
  compito  di  fissare  i  criteri,  le  modalita'  ed i tempi per il
  trasferimento  delle  competenze  alle  regioni  rendere  operativo
  mediante  l'attivazione  di  accordi di programma tra la competente
  Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;
- l'art.  7  comma  1  del  D.L.vo  30.7.1999  n.  284 ha disposto il
  trasferimento  alla Cassa DD.PP. di tutte le attivita' e passivita'
  della  Sezione  autonoma  per  l'edilizia residenziale accertate al
  31/12/1999  ai  netto  tra  l'altro  dei  fondi  da  destinare  "ai
  programmi   finanziati  direttamente  dal  C.E.R.  anteriormente  e
  posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.
  457,  le  cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da
  raggiungere  in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato
  art. 63" dello stesso D.L.vo 112/98;
- l'intesa  sancita  dalla  Conferenza Stato-regioni nella seduta del
  2/3/2000  repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29
  febbraio  2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP.
  in  attuazione  dell'art.  63  del  D.L.vo 112/98 con la successiva
  presa  d'atto  della  stessa  Conferenza Stato-regioni del 16 marzo
  2000 rep. 913 della rettifica dell'allegato 2 lett. B punto 6 della
  citata  intesa  del  2/3/2000,  ha  concordato per l'attuazione dei
  commi  1  e  2  dell'art.  61 del citato decreto legislativo 112/98
  quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

   Per  il  trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al
31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le
seguenti modalita'.
   "1.  Emanazione  -  entro  30  giorni  dalla data della Conferenza
Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle
giacenze  di  cassa  esistenti  alla  data  del  31  dicembre 1998 da
attribuire alle regioni.
   2.  Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti  per  l'accertamento  dei  dati  contabili esposti nel DM di
ricognizione,  con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro
60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.
   3.  Comunicazione  all'Amministrazione  centrale  da  parte  delle
regioni,  entro  60 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni,
dei  conti  correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria
Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilita'.
   4.  Apertura,  presso  la  Sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione
centrale  cui  far  affluire  le annualita' future nonche' i saldi di
cassa  relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata
attivati  direttamente  dal  CER,  ai  sensi  della legge n. 457/78 e
successive  integrazioni,  mediante  giro  conto  dall'attuale  conto
corrente 20103.
   5.  Stipula accordo di programma ai sensi dell'art. 63 del decreto
legislativo n. 112/98.
   6.   Emanazione,   da  parte  dell'Amministrazione  centrale,  del
provvedimento  di  accredito  dell'importo  determinato  con il DM di
ricognizione  concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi
e  prestiti,  mediante  versamento sui conti correnti della Tesoreria
centrale, di cui al punto 3."

B) Articolo 61 comma 2

   Per le annualita' iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative
ai   programmi   di  edilizia  agevolata  attivati  dalle  regioni  e
dall'Amministrazione centrale le seguenti modalita'.
   Per  l'erogazione  delle  annualita' relative all'anno 1999 e 2000
non   accreditate  alle  regioni  per  l'importo  complessivo  di  L.
1.526.500.000.000  a  seguito  della  riduzione dello stanziamento in
termini  di  cassa  stabilito  dalle leggi di bilancio dei rispettivi
anni,  provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla
variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.
   A  partire dall'anno 2001 dette annualita' vengono accreditare dal
Ministero  del  Tesoro  Bilancio  e  Programmazione economica sul cui
stato  di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi.
Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato
Ministero  del  Tesoro  la  variazione  di  bilancio  che disponga la
cancellazione  totale  dal  prospetto  di  previsione della spesa dei
capitoli   4209  e  4210  e  la  riduzione  dall'anzidetto  stato  di
previsione  del  capitolo  4208 relativamente alla quota di spettanza
regionale.
   Per l'annualita' 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto
dell'art.  3,  comma  214,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha
disposto  lo slittamento della stessa annualita' ai sensi dell'ultimo
periodo dell'art. 14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
   I  termini  di  restituzione delle annualita' slittate dalle leggi
finanziarie  degli  anni  93, 94, 95 e 96 nonche' di quelle dell'anno
1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al
capitolo  4208  sono  quelli  indicati  nell'allegato 2 del punto 6/B
della proposta di intesa.
   Il  reintegro  alle singole regioni secondo le modalita' di cui al
predetto allegato n. 2 dell'importo di L. 118.763.050.913 utilizzato,
mediante  prelevamento  dal  giro fondi autorizzati dal Ministero del
Tesoro  dalla  sovvenzionata  all'agevolata,  per  il pagamento delle
annualita' slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata
attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.
   Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalita'.
   1.  Emanazione  entro  120  giorni  dalla  data  della  Conferenza
Stato-regioni  e,  comunque,  compatibilmente con il termine previsto
per  la  variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la
ripartizione  dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi
regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.
   2.  Stipula  dell'accordo  di  programma  ai sensi dell'art.63 del
decreto legislativo n. 112/98.

- il  decreto  ministeriale  n. 1815 del 1/7/99 con il quale e' stata
  effettuata  alla  data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i
  programmi  di  edilizia  agevolata attivati dalla regione Lombardia
  giacenti  sul  c/c  20103  della  Sezione  autonoma  per l'edilizia
  residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione
  nella misura complessiva di L. 873.233.403.437;
- l'art.  1 del D.M. n. 2719 del 13/10/99 con il quale a favore della
  regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  6.899.500.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1978  iscritto sul
  capitolo  4208  ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
  Lavori  Pubblici  per  il  finanziamento  dei programmi di edilizia
  agevolata  riferiti  al 1o biennio di attuazione della legge 5/8/78
  n. 457.
- l'art.  1 del D.M. n. 2740 del 13/10/99 con il quale a favore della
  regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  6.899.500.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1979  iscritto sul
  capitolo  4208  ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
  lavori  Pubblici  per  il  finanziamento  dei programmi di edilizia
  agevolata  riferiti  al 1o biennio di attuazione della legge 5/8/78
  n. 457.
- l'art.  1 del D.M. n. 2759 del 13/10/99 con il quale a favore della
  regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  7.422.000.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1980  iscritto sul
  capitolo  4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero, dei
  lavori  pubblici  per  il  finanziamento  dei programmi di edilizia
  agevolata  riferiti  al 2o biennio di attuazione della legge 5.8.78
  n. 457;
- l'art.  1 del D.M. n. 2782 del 13/10/99 con il quale a favore della
  regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  7.422.000.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1981  iscritto sul
  capitolo  4208  ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
  lavori  pubblici  per  il  finanziamento  dei programmi di edilizia
  agevolata  riferiti  al 2o biennio di attuazione della legge 5.8.78
  n. 457.
- l'art.  1 del D.M. n. 2803 del 13/10/99 con il quale a favore della
  regione  Lombardia  e'  stato  individuato  il  limite  iniziale di
  L.14.324.000.000  sullo  stanziamento  previsto dall'art. 1 comma 4
  del  D.L. 23/11/1982 n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94
  ridotto  dall'art.  5  ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982
  iscritto  sul  capitolo  4208 ex 8267 dello stato di previsione del
  Ministero  dei  lavori  pubblici  per  il  finanziamento  dei  M.O.
  sostenuti  per  i  programmi  di edilizia agevolata del quadriennio
  1978-81.
- l'art.  1 del D.M. n. 2824 del 13/10/99 con il quale a favore della
  Regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  5.614.200.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1982  iscritto sul
  capitolo  4208  ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
  Lavori  Pubblici  per  il  finanziamento  dei programmi di edilizia
  agevolata  riferiti  al  quadriennio  di  attuazione  del  D.L.  23
  novembre 1982 n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94;
- l'art.  1 del D.M. n. 2866 del 13/10/99 con il quale a favore della
  Regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  14.965.800.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1983 iscritto sul
  capitolo  4208  ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
  Lavori  Pubblici  dalla  legge  di  bilancio  dell'anno 1986 per il
  finanziamento  dei  programmi di edilizia agevolata del quadriennio
  1982/85  previsti  dal  D.L.  23  novembre 1982 n. 9, convertito in
  legge 25 marzo 1982 n. 94;
- l'art.  1  del  D.M.  2845 del 13/10/99 con il quale a favore della
  Regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  14.967.800.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1984 iscritto sul
  capitolo  4208  ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
  Lavori  Pubblici  per  il  finanziamento  dei programmi di edilizia
  agevolata  riferiti  al  quadriennio  di  attuazione  del  D.L.  23
  novembre 1982 n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94;
- l'art.  1 del D.M. n. 3034 del 13/10/99 con il quale a favore della
  regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  13.720.500.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1985 iscritto sul
  capitolo  4208  ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
  Lavori  Pubblici  per  il  finanziamento  dei programmi di edilizia
  agevolata  riferiti  al  quadriennio  di  attuazione  del  D.L.  23
  novembre  1982 n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94 ridotto
  dall'art.  5  quater  del  D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in
  legge 5 aprile 1985 n. 118;
- l'art.  1 del D.M. n. 2929 del 13/10/99 con il quale a favore della
  regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  14.967.400.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1986 iscritto sul
  capitolo  4208  ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
  Lavori  pubblici  con  la  legge  di bilancio dell'anno 1990 per il
  finanziamento  dei  programmi  di  edilizia  agevolata  del  quinto
  biennio previsto dall'art. 3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12
  convertito in legge 5/4/1985 n. 118.
- l'art.  1 del D.M. n. 3013 del 13/10/99 con il quale a favore della
  regione  Lombardia  e'  stato  individuata il limite iniziale di L.
  16.214.600.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1987 iscritto sul
  capitolo  4208  ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei
  Lavori  Pubblici  per  il  finanziamento  dei programmi di edilizia
  agevolata  riferiti del quinto biennio previsto dall'art. 3 comma 7
  del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.
  118.
- l'art.  1 del D.M. n. 2992 del 13/10/99 con il quale a favore della
  Regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  18.426.600.000   sullo   stanziamento   per  l'anno  1988  previsto
  dall'art.  22  comma 3o della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed iscritto
  sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del
  bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei
  programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.
- l'art.  1 del D.M. n. 2971 del 13/10/99 con il quale a favore della
  Regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  12.284.400.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1989 dall'art. 22
  comma  3o  della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed iscritto con la legge
  di  bilancio  dell'anno  1991 sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato
  della  spesa  del  bilancio  di previsione del Ministero dei Lavori
  pubblici  per  il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata
  riferiti ai sesto biennio.
- l'art.  1 del D.M. n. 2950 del 13/10/99 con il quale a favore della
  Regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  12.473.000.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1990 iscritto sul
  capitolo  4208  ex  8267  dello stato di previsione della spesa del
  bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei
  programmi  di  edilizia  agevolata  riferiti  al settimo biennio di
  attuazione della legge 11 marzo 1922 n. 67 art. 22 comma 3o.
- l'art.  1 del D.M. n. 3055 del 13/10/99 con il quale a favore della
  Regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  2.075.000.000  sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto
  sul  capitolo  4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero
  dei  lavori  pubblici  per  il  finanziamento del completamento dei
  programmi  di  edilizia agevolata previsti dall'art. 38 della legge
  5/8/78 n. 457.
- l'art.  1 del D.M. n. 2908 del 13/10/99 con il quale a favore della
  Regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  9.029.000.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1980  iscritto sul
  capitolo  4210  ex  8270  dello stato di previsione della spesa del
  Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di
  edilizia  agevolata  riferiti all'art. 9 comma 15 del D.L. 15.12.79
  n. 629 convertito in legge 15.2.80 n. 25.
- l'art.  1  del  D.M.  2887 del 13/10/99 con il quale a favore della
  Regione  Lombardia  e'  stato  individuata il limite iniziale di L.
  6.451.000.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1981  iscritto sul
  capitolo  4210  ex  8270  sullo stato di previsione della spesa del
  Ministero  dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi
  di  edilizia  agevolata  riferiti  all'art.  9  comma  15  del D.L.
  15/12/79 n. 629 convertito in legge 15/2/80 n. 25.
- l'art.  1 del D.M. n. 3076 del 13/10/99 con il quale a favore della
  regione  Lombardia  e'  stato  individuato il limite iniziale di L.
  3.870.000.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1982  iscritto sul
  capitolo  4210  ex  8270  dello stato di previsione della spesa del
  Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di
  edilizia  agevolata riferiti all'art. 2 comma 12 del D.L. 23/1/1982
  n. 9 convertito nella legge 25/3/82 n. 94.
- la  ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero
  dei  lavori  pubblici  Direzione  Generale  Aree  Urbane e Edilizia
  Residenziale  -  Segretariato  Generale  del  C.E.R.  ha chiesto al
  Ministero  del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica
  Dipartimento   Ragioneria   Generale  per  il  limite  dell'Ufficio
  Centrale  di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa
  per  l'anno  2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in
  conto    residui   per   l'anno   1999   per   L.   526.500.000.000
  (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni)    al    fine    di
  provvedere  all'erogazione  delle  annualita'  rimaste insolute per
  insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;
- le  ministeriali nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del
  19/6/2000  con  le quali il Ministero dei lavori pubblici Direzione
  Generale   Aree  Urbane  e  Edilizia  Residenziale  -  Segretariato
  Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed
  al  competente  Servizio  Amministrativo  Contabile della Direzione
  Generale  AA.GG.  e Personale di predisporre gli atti necessari per
  le  variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di
  competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;
- la  nota  n. 709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro
  del  Bilancio  e  della  Programmazione  economica ha comunicato il
  numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;
- l'art.  18  della  legge  17  febbraio  1992  n.  179  e successive
  modificazioni  ed  integrazioni  che ha previsto la possibilita' di
  cessione  in proprieta' del patrimonio realizzato dalle Cooperative
  a   proprieta'  indivisa  in  forza  di  autorizzazione  rilasciata
  dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa  del  2  marzo 2000 con la quale e' stato stabilito che in
  sede  di  accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione
  per   l'esercizio  della  competenza  al  rilascio  della  predetta
  autorizzazione;

                          CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Lombardia competono le seguenti annualita':


sul capitolo 4208 ex 8267

1978                L.  6.899.500.000
1979                L.  6.899.500.000
1980                L.  7.422.000.000
1981                L.  7.422.000.000
1982                L.  5.614.200.000
1982(M.O.)          L. 14.324.000.000
1983                L. 14.965.800.000
1984                L. 14.967.800.000
1985                L. 13.720.500.000
1986                L. 14.967.400.000
1987                L. 16.214.600.000
1988                L. 18.426.600.000
1989                L. 12.284.400.000
1990                L. 12.473.000.000
                    -----------------
           Totale     166.601.300.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977                L.  2.075.000.000
                    -----------------
           Totale       2.075.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980                L.  9.029.000.000
1981                L.  6.451.000.000
1982                L.  3.870.000.000
                    -----------------
            Totale     19.350.000.000
                    -----------------
      Tot. comples.   188.026.300.000

- tali  annualita'  dall'esercizio  finanziario  2001 saranno erogate
  direttamente  dal  Ministero  del Tesoro, Bilancio e Programmazione
  economica  al  quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del
  21/3/2000  e del 19/6/2000 citate in premesse e' stata richiesta la
  variazione  di  bilancio  per la cancellazione dei relativi importi
  dallo  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero dei lavori
  pubblici;
- la situazione di tali annualita' in c/residui 1999 ed in termini di
  cassa  per  l'anno  2000  in  considerazione delle citate riduzioni
  operate  dalla  legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella
  di  bilancio dell'anno 2000 per la regione Lombardia risulta essere
  la seguente:


in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualita' 1984          L. 14.967.800.000

Totale comples.             14.967.800.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualita' 1978          L.  6.899.500.000
    "      1979          L.  6.899.500.000
    "      1980          L.  7.422.000.000
    "      1981          L.  7.422.000.000
    "      1982          L.  5.614.200.000
    "      1982 (M.O.)   L. 14.324.000.000
    "      1983          L. 14.965.800.000
    "      1984          L. 14.967.800.000
    "      1985          L. 13.720.500.000
    "      1986          L. 14.967.400.000
    "      1987          L. 16.214.600.000
    "      1988          L. 18.426.600.000
    "      1989          L. 12.284.400.000
    "      1990          L. 12.473.000.000
                         -----------------
                    Totale 166.601.300.000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualita' 1981          L.  6.451.000.000
    "      1982          L.  3.870.000.000
                         -----------------
            Totale          10.321.000.000

            Tot.com.2000   176.922.300.000

- tali  annualita'  saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici
  Direzione   Generale   Aree   Urbane  ed  Edilizia  Residenziale  -
  Segretariato  Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti
  nello  stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di
  bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;
- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n. 2 lett. B
  punto  6  dell'intesa  sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella
  seduta del 2 marzo 2000, rep. n. 909 modificata con la presa d'atto
  della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle
  annualita'  slittate  dalle  leggi  finanziarie  1993-94-95  e 96 e
  rinviate  per  quelle  dell'anno  1997 come citato in premesse alla
  regione   Lombardia   compete   un   importo   complessivo   di  L.
  940.131.500.000;
- e'  stata  data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza
  Stato-regioni  in  data  2 marzo 2000 nei termini e nelle modalita'
  ivi fissate;
- e'   stata   raggiunta  con  la  Sezione  autonoma  per  l'edilizia
  residenziale  della  Cassa  DD.PP.  la  concordanza  degli  importi
  esposti  nel  decreto n. 1815 del 1/7/99 relativo alla ricognizione
  dei  fondi  per  i  programmi  di  edilizia  agevolata nell'importo
  complessivo di L. 873.233.403.437;
- la  regione  Lombardia  ha manifestato la volonta' di non avvalersi
  dell'opzione prevista dall'art. 18 della legge 17/2/1992 n. 179 con
  nota n. U1.2000.0034978 del 25 settembre 2000.

Tutto cio' premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

                        ACCORDO DI PROGRAMMA

                               ART. 1

   Le  premesse ed i considerata sono parte integrante, e sostanziale
del presente atto.