L'anno  duemilauno il giorno 11 del mese di ottobre presso la sede
dell'ex Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:
   ing.  Giancarlo  Storto,  direttore  generale  delle aree urbane e
dell'edilizia  residenziale  in  rappresentanza  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti presidente del C.E.R.
   dott.  Floriano  Gubert, dirigente del servizio edilizia abitativa
della provincia autonoma di Trento

                            PREMESSO CHE:

- la  Provincia  Autonoma  di  Trento  risulta  attributaria  in  via
  primaria  delle  funzioni in materia di edilizia residenziale, come
  dall'art.  8  n.  10  del proprio statuto speciale e della relativa
  normativa  di  attuazione di cui agli articoli 1 e 24 del D.P.R. 22
  marzo  1974  n.  381  e dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989 n.
  386;
- l'art.  61  del  D.L.vo  31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni
  finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi
  di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi
  1 e 2 dello stesso articolo 61;
- l'art.  63  ha  demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza
  Stato-regioni,  di  cui  all'art. 9 della legge 15.3.1997 n. 59, il
  compito  di  fissare  i  criteri,  le  modalita'  ed i tempi per il
  trasferimento  delle  competenze  alle regioni da rendere operativo
  mediante  l'attivazione  di  accordi di programma tra la competente
  Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;
- l'art.  7  comma  1  del  D.L.vo  30.7.1999  n.  284 ha disposto il
  trasferimento  alla Cassa DD.PP. di tutte le attivita' e passivita'
  della  Sezione  autonoma  per  l'edilizia residenziale accertate al
  31/12/1999  al  netto  tra  l'altro  dei  fondi  da  destinare  "ai
  programmi   finanziati  direttamente  dal  C.E.R.  anteriormente  e
  posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.
  457,  le  cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da
  raggiungere  in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato
  art. 63" dello stesso D.L.vo 112/98;
- l'art.2  del  D.Lvo 30 luglio 1999 n.300 ha disposto l'accorpamento
  tra i Ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti;
- l'intesa  sancita  dalla  Conferenza Stato-regioni nella seduta del
  2/3/2000  repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29
  febbraio  2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP.
  in  attuazione  dell'art.  63  del  D.L.vo 112/98 con la successiva
  presa  d'atto  della  stessa  Conferenza Stato regioni del 16 marzo
  2000 rep. 913 della rettifica dell'allegato 2 lett. B punto 6 della
  citata  intesa  del  2/3/2000,  ha  concordato per l'attuazione dei
  commi  1  e  2  dell'art.61  del  citato decreto legislativo 112/98
  quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

   Per  il  trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al
31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le
seguenti modalita'.
   "1.  Emanazione  entro  30  giorni  dalla  data  della  Conferenza
Stato-regioni  del  D.M. di ricognizione per la quantificazione delle
giacenze  di  cassa  esistenti  alla  data  del  31  dicembre 1998 da
attribuire alle regioni.
   2.  Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti  per  l'accertamento  dei  dati  contabili esposti nel DM di
ricognizione,  con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro
60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.
   3.  Comunicazione  all'Amministrazione  centrale  da  parte  delle
regioni,  entro  60 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni,
dei  conti  correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria
Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilita'.
   4.  Apertura,  presso  la  Sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione
centrale  cui  far  affluire  le annualita' future nonche' i saldi di
cassa  relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata
attivati  direttamente  dal  CER,  ai  sensi  della legge n. 457/78 e
successive  integrazioni,  mediante  giro  conto  dall'attuale  conto
corrente 20103.
   5.  Stipula accordo di programma ai sensi dell'art. 63 del decreto
legislativo n. 112/98.
   6.   Emanazione,   da  parte  dell'Amministrazione  centrale,  del
provvedimento  di  accredito  dell'importo  determinato  con il DM di
ricognizione  concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi
e  prestiti,  mediante  versamento sui conti correnti della Tesoreria
centrale, di cui al punto 3.

B) Articolo 61 comma 2

   Per le annualita' iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative
ai   programmi   di  edilizia  agevolata  attivati  dalle  regioni  e
dall'Amministrazione centrale le seguenti modalita'.
   Per  l'erogazione  delle  annualita' relative all'anno 1999 e 2000
non   accreditate  alle  regioni  per  l'importo  complessivo  di  L.
1.526.500.000.000  a  seguito  della  riduzione dello stanziamento in
termini  di  cassa  stabilito  dalle leggi di bilancio dei rispettivi
anni,  provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla
variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.
   A  partire dall'anno 2001 dette annualita' vengono accreditate dal
Ministero  del  Tesoro  Bilancio  e  Programmazione economica sul cui
stato  di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi.
Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato
Ministero  del  Tesoro  la  variazione  di  bilancio  che disponga la
cancellazione  totale  dal  prospetto  di  previsione della spesa dei
capitoli   4209  e  4210  e  la  riduzione  dall'anzidetto  stato  di
previsione  del  capitolo  4208 relativamente alla quota di spettanza
regionale.
   Per l'annualita' 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto
dell'art.  3,  comma  214,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha
disposto  lo slittamento della stessa annualita' ai sensi dell'ultimo
periodo dell'art. 14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
   I  termini  di  restituzione delle annualita' slittate dalle leggi
finanziarie  degli  anni  93, 94, 95 e 96 nonche' di quelle dell'anno
1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al
capitolo  4208  sono  quelli  indicati  nell'allegato 2 del punto 6/B
della proposta di intesa.
   Il  reintegro  alle singole regioni secondo le modalita' di cui al
predetto  allegato n. 2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato,
mediante  prelevamento  dai  giro fondi autorizzati dal Ministero del
Tesoro  dalla  sovvenzionata  all'agevolata,  per  il pagamento delle
annualita' slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata
attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.
   Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalita'.
   1.  Emanazione  entro  120  giorni  dalla  data  della  Conferenza
Stato-regioni  e,  comunque,  compatibilmente con il termine previsto
per  la  variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la
ripartizione  dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi
regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.
   2.  Stipula  dell'accordo  di  programma ai sensi dell'art. 63 del
decreto legislativo n. 112/98.

- i  decreti  ministeriali n. 2254 del 6/8/1999 e n.228 del 16/3/2000
  con  i  quali  e'  stata  effettuata  alla  data  del  31/12/98  la
  ricognizione  dei  fondi  per  i  programmi  di  edilizia agevolata
  attivati  dalla  provincia  autonoma  di  Trento e giacenti sul c/c
  20103  della  Sezione  autonoma  per  l'edilizia residenziale della
  Cassa  DD.PP.  da  attribuire  alla medesima provincia nella misura
  complessiva di L. 32.914.725.000;
- l'art.  1 del D.M. n. 2720 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.  947.500.000  sullo  stanziamento  per l'anno 1978
  iscritto  sul  capitolo  4208 ex 8267 dello stato di previsione del
  Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
  edilizia agevolata riferiti al 1o biennio di attuazione della legge
  5/8/78 n.457.
- l'art.  1 del D.M. n. 2741 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.  947.500.000  sullo  stanziamento  per l'anno 1979
  iscritto  sul  capitolo  4208 ex 8267 dello stato di previsione del
  Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
  edilizia agevolata riferiti al 1o biennio di attuazione della legge
  5/8/78 n.457.
- l'art.  1 del D.M. n. 2761 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.  947.500.000  sullo  stanziamento  per l'anno 1980
  iscritto  sul  capitolo  4208 ex 8267 dello stato di previsione del
  Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
  edilizia agevolata riferiti al 2o biennio di attuazione della legge
  5.8.78 n.457;
- l'art.  1 del D.M. n. 2783 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.  947.500.000  sullo  stanziamento  per l'anno 1981
  iscritto  sul  capitolo  4208 ex 8267 dello stato di previsione del
  Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
  edilizia agevolata riferiti al 2o biennio di attuazione della legge
  5.8.78 n. 457.
- l'art.  1 del D.M. n. 2804 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di L. 1.887.000.000 sullo stanziamento previsto dall'art.
  1  comma  4 del D.L. 23/11/1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo
  1982,  n.  94  ridotto dall'art. 5 ter della stessa legge 94/82 per
  l'anno  1982  iscritto  sul  capitolo  4208  ex 8267 dello stato di
  previsione  del  Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento
  dei  M.O.  sostenuti  per  i  programmi  di  edilizia agevolata del
  quadriennio 1978-81.
- l'art.  1  del D.M. n.2825 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.  609.200.000  sullo  stanziamento  per l'anno 1982
  iscritto  sul  capitolo  4208 ex 8267 dello stato di previsione del
  Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
  edilizia  agevolata  riferiti al quadriennio di attuazione del D.L.
  23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94;
- l'art.  1 del D.M. n. 2867 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.  1.624.800.000  sullo stanziamento per l'anno 1983
  iscritto  sul  capitolo  4208 ex 8267 dello stato di previsione del
  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  dalla legge di bilancio dell'anno
  1986  per  il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del
  quadriennio  1982/85  previsti  dal  D.L.  23  novembre  1982 n. 9,
  convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94;
- l'art.  1 del D.M. n. 2846 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.  1.624.300.000  sullo stanziamento per l'anno 1984
  iscritto  sul  capitolo  4208 ex 8267 dello stato di previsione del
  Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
  edilizia  agevolata  riferiti al quadriennio di attuazione del D.L.
  23 novembre 1982 n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94;
- l'art.  1 del D.M. n. 3035 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.  1.489.000.000  sullo stanziamento per l'anno 1985
  iscritto  sul  capitolo  4208 ex 8267 dello stato di previsione del
  Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
  edilizia  agevolata  riferiti al quadriennio di attuazione del D.L.
  23  novembre  1982  n.  9  convertito  in legge 25 marzo 1982 n. 94
  ridotto  dall'art.  5  quater  del  D.L.  7  febbraio  1935  n.  12
  convertito in legge 5 aprile 1985 n. 118;
- l'art.  1 del D.M. n. 2930 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.  1.624.300.000  sullo stanziamento per l'anno 1986
  iscritto  sul  capitolo  4208 ex 8267 dello stato di previsione del
  Ministero  dei  Lavori  Pubblici con la legge di bilancio dell'anno
  1990  per  il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del
  quinto  biennio  previsto  dall'art.  3 comma 7 del D.L. 7 febbraio
  1985 n. 12 convertito in legge 5/4/1985 n. 118.
- l'art.  1 del D.M. n. 3014 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.  1.759.700.000  sullo stanziamento per l'anno 1987
  iscritto  sul  capitolo  4208 ex 8267 dello stato di previsione del
  Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
  edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art. 3
  comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5 aprile
  1985 n. 118.
- l'art.  1 del D.M. n. 2993 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.  2.030.400.000  sullo stanziamento per l'anno 1988
  previsto  dall'art.  22 comma 3o della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed
  iscritto  sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della
  spesa  del  bilancio  del  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  per il
  finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto
  biennio.
- l'art.  1 del D.M. n. 2972 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.  1.353.600.000  sullo stanziamento per l'anno 1989
  dall'art.  22  comma 3o della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed iscritto
  con  la  legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex 8267
  dello  stato  della  spesa del bilancio di previsione del Ministero
  dei  Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia
  agevolata riferiti al sesto biennio.
- l'art.  1 del D.M. n. 2951 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.  1.354.000.000  sullo stanziamento per l'anno 1990
  iscritto  sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della
  spesa  del  bilancio  del  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  per il
  finanziamento  dei  programmi  di  edilizia  agevolata  riferiti al
  settimo  biennio di attuazione della legge 11 marzo 1988 n. 67 art.
  22 comma 3o.
- l'art.  1 del D.M. n. 3056 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L. 285.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno
  1977  iscritto  sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione
  del   Ministero  dei  Lavori  Pubblici  per  il  finanziamento  del
  completamento   dei   programmi   di  edilizia  agevolata  previsti
  dall'art. 38 della legge 5/8/78 n. 457.
- l'art.  1 del D.M. n. 2909 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.997.500.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1980
  iscritto  sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della
  spesa  del  Ministero  dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei
  programmi  di  edilizia  agevolata riferiti all'art. 9 comma 15 del
  D.L. 15.12.79 n. 629 convertito in legge 15.2.80 n. 25.
- l'art.  1 del D.M. n. 2888 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.712.500.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1981
  iscritto  sul capitolo 4210 ex 8270 sullo stato di previsione della
  spesa  del  Ministero  dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei
  programmi  di  edilizia  agevolata riferiti all'art. 9 comma 15 del
  D.L. 15/12/79 n. 629 convertito in legge 15/2/80 n. 25.
- l'art.  1 del D.M. n. 3077 del 13/10/99 con il quale a favore della
  provincia  autonoma  di  Trento  e'  stato  individuato  il  limite
  iniziale  di  L.427.500.000  sullo  stanziamento  per  l'anno  1982
  iscritto  sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della
  spesa  del  Ministero  dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei
  programmi  di  edilizia  agevolata  riferiti all'art.2 comma 12 del
  D.L. 23/1/1982 n. 9 convertito nella legge 25/3/82 n. 94.
- la  ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero
  dei  Lavori  Pubblici  Direzione  Generale  Aree  Urbane e Edilizia
  Residenziale  -  Segretariato  Generale  del  C.E.R.  ha chiesto al
  Ministero  del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica
  Dipartimento   Ragioneria  Generale  per  il  tramite  dell'Ufficio
  Centrale  di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa
  per  l'anno  2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in
  conto    residui   per   l'anno   1999   per   L.   526.500.000.000
  (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni)    al    fine    di
  provvedere  all'erogazione  delle  annualita'  rimaste insolute per
  insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;
- le  ministeriali nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del
  19/6/2000  con  le quali il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione
  Generale   Aree  Urbane  e  Edilizia  Residenziale  -  Segretariato
  Generale del C.B.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed
  al  competente  Servizio  Amministrativo  Contabile della Direzione
  Generale  AA.GG.  e Personale di predisporre gli atti necessari per
  le  variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di
  competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;
- la  nota  n. 709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro
  del  Bilancio  e  della  Programmazione  economica ha comunicato il
  numero dei conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;
- la  Corte dei Conti - Ufficio di Controllo atti dei Ministeri delle
  infrastrutture  e  Assetto  del  Territorio  -  con  nota  n. 7 del
  2/2/2001,  ha  osservato  che gli accordi di programma stipulati ai
  sensi  dell'art.63  del  D.L.vo  112/98  per  il trasferimento alle
  regioni  delle  competenze  e  dei  fondi  relativi ai programmi di
  edilizia  agevolata  "per  il  loro  contenuto non rientrano tra le
  categorie di atti da sottoporre al controllo di legittimita'" della
  stessa Corte "ai sensi dell'art.3 della legge n. 20/94";

                          CONSIDERATO CHE:

- alla provincia autonoma di Trento competono le seguenti annualita':


sul capitolo 4208 ex 8267

1978         L.   947.500.000
1979         L.   947.500.000
1980         L.   947.500.000
1981         L.   947.500.000
1982         L.   609.200.000
1982 (M.O.)  L. 1.887.000.000
1983         L. 1.624.800.000
1984         L. 1.624.300.000
1985         L. 1.489.000.000
1986         L. 1.624.300.000
1987         L. 1.759.700.000
1988         L. 2.030.400.000
1989         L. 1.353.600.000
1990         L. 1.354.000.000
             ----------------
      Totale   19.146.300.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977         L. 285.000.000
             --------------
      Totale    285.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980         L.   997.500.000
1981         L.   712.500.000
1982         L.   427.500.000
             ----------------
      Totale    2.137.500.000

  Totale gen.  21.568.800.000

- tali  annualita'  dall'esercizio  finanziario  2001 saranno erogate
  direttamente  dal  Ministero  del Tesoro, Bilancio e Programmazione
  economica  al  quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del
  21/3/2000  e del 19/6/2000 citate in premesse e' stata richiesta la
  variazione  di  bilancio  per la cancellazione dei relativi importi
  dallo  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero dei Lavori
  Pubblici;
- la situazione ditali annualita' in c/residui 2000 in considerazione
  delle  citate  riduzioni  operate  dalla  legge di assestamento del
  bilancio  1999  e  da  quella  di  bilancio  dell'anno  2000 per la
  provincia autonoma di Trento risulta essere la seguente:


in c/residui 2000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualita' 1982        L. 427.500.000
                       --------------
              Totale    L.427.500.000

- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n. 2 lett. B
  punto  6  dell'intesa  sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella
  seduta del 2 marzo 2000, rep. n. 909 modificata con la presa d'atto
  della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle
  annualita'  slittate  dalle  leggi  finanziarie  1993-94-95  e 96 e
  rinviate  per  quelle  dell'anno  1997 come citato in premesse alla
  Provincia  autonoma  di Trento compete un importo complessivo di L.
  107.844.000.000;
- e'  stata  data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza
  Stato-regioni  in  data  2 marzo 2000 nei termini e nelle modalita'
  ivi fissate;
- e'   stata   raggiunta  con  la  Sezione  autonoma  per  l'edilizia
  residenziale  della  Cassa  DD.PP.  la  concordanza  degli  importi
  esposti  nei  decreti  n.  2254/99  e  n.  228/2000  relativi  alla
  ricognizione  dei  fondi  per  i  programmi  di  edilizia agevolata
  nell'importo complessivo di L.32.914.725.000;

Tutto cio' premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

                        ACCORDO DI PROGRAMMA

                               ART. 1

   Le  premesse  ed i considerata sono parte integrante e sostanziale
del presente atto.