L'anno  duemilauno  il  giorno  19  del  mese  di aprile presso il
Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:
   ing.  Giancarlo  Storto,  direttore  generale  delle aree urbane e
dell'edilizia  residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori
pubblici presidente del C.E.R.
   dott.ssa  Anna  Di  Aichelburg,  responsabile del settore rapporti
Stato  regioni,  direzione regionale Gabinetto della presidenza della
giunta regionale

                           PREMESSO CHE :

- l'art.  61 del D.L.vo 31/3/1998 n. 112, al comma 3, ha disposto che
  l'erogazione  dei  fondi di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio
  1963,  n.  60,  attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento e'
  stato  prorogato  dall'art.  22  della  legge 11 marzo 1988 n. 67 e
  dall'art.  3,  comma  24,  della  legge  8  agosto 1995, n. 355, e'
  effettuato  dalla  Cassa  Depositi  e  Prestiti  su richiesta delle
  Regioni,   nei  limiti  delle  disponibilita'  a  ciascuna  regione
  attribuita;
- L'art.  63 dello stesso D.L.vo n. 112/98 ha demandato all'intesa da
  conseguire  nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 9 della
  legge  15.3.1997  n.  59,  il  compito  di  fissare  i  criteri, le
  modalita'  ed  i  tempi  per il trasferimento delle competenze alle
  regioni,  da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di
  programma  tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna
  regione;
- L'art.  7  comma  1  del  D.L.vo  30.7.1999  n.  284 ha disposto il
  trasferimento  alla Cassa DD.PP. di tutte le attivita' e passivita'
  della  Sezione  autonoma  per  l'edilizia residenziale accertate al
  31/12/1999  al  netto  tra  l'altro  dei  fondi  da  destinare  "ai
  programmi   finanziati  direttamente  dal  C.E.R.  anteriormente  e
  posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.
  457,  le  cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da
  raggiungere  in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato
  art. 63" dello stesso D.L.vo 112/98;
- L'intesa  sancita  dalla  Conferenza Stato-regioni nella seduta del
  2/3/2000  repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29
  febbraio  2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP.
  in  attuazione  dell'art.  63  del  D.L.vo 112/98 con la successiva
  presa  d'atto  della  stessa  Conferenza Stato regioni del 16 marzo
  2000 rep. 913 della rettifica dell'allegato 2 lett. B punto 6 della
  citata  intesa  del  2/3/2000,  ha  concordato per l'attuazione del
  comma  3  dell'art. 61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto
  segue:

   A)  L'apertura  presso  la  Cassa  DD.PP.  di  un  conto  corrente
intestato  alle  regioni  cui  far affluire il saldo di cassa globale
delle  risorse  attribuite  alle  regioni (Fondo unico) mediante giro
conto  dagli  attuali  conti  correnti 20103 e 20104 aperti presso la
Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;
   B)  Il  reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai
contributi  ex  GESCAL  sulla base dei prospetti allegati esplicativi
delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

- all. 1 - L. 2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)
- all. 2 - L. 2.623.410 miliardi (giro fondi per annualita' slittate)
- all.  3  - L. 478,5 miliardi ridotti a L. 421,9 miliardi (L. 94/82,
  art. 1 comma 6, lett. b).

   Non  e'  compreso  nel  reintegro l'importo di L. 400,75 miliardi,
ridotto  a  L.  400 miliardi (legge n. 118/85, art. 3, comma 1, lett.
b), gia' versato sul conto corrente 20112.

- erogazione  in  termini  di  cassa  delle  suddette assegnazioni in
  relazione alle effettive necessita' di liquidita' registrate per il
  complesso  delle  regioni  nell'apposito  conto  corrente di cui al
  punto A) (Fondo unico).

   C)  Le  seguenti  modalita' di trasferimento dei fondi di edilizia
sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione
Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:
   1.  Emanazione,  entro  90  giorni  dalla  data  della  Conferenza
Stato-regioni,  del  D.M.  di  ricognizione dopo l'avvenuto riscontro
della  situazione  finanziaria  contabile  con le singole regioni, da
determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la
quantificazione  dei  saldi di cassa esistenti alla data della stessa
Conferenza,  previa  chiusura  dei  pagamenti, sui seguenti canali di
finanziamenti:

- programmi  regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da
  attribuire alle regioni;
- programmi  straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire
  ai  comuni  per  il  tramite  delle  regioni. Le eventuali economie
  ricavate  per  mancata  assegnazione  restano  di  competenza della
  regione  di  appartenenza  dei  comuni per i quali si e' verificata
  l'economia;
- programmi  straordinari  regionali per la concessione di contributi
  in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i
  cui  fondi  sono  da  attribuire  alla  regione di appartenenza. Le
  relative  risorse  sono determinate sulla base dei dati in possesso
  dell'amministrazione  centrale e vengono comunicate alle regioni ed
  agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi
  acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui
  fondi sono da attribuire all'amministrazione centrale.

   2. Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del
DM  per  l'accertamento  dei  dati  contabili esposti, con l'invito a
comunicare  l'esito  della  verifica  entro  90  giorni,  ritenendosi
acquisito l'assenso dopo tale termine.
   3.  Apertura,  presso  la  Sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione
centrale  cui  far  affluire  i saldi di cassa dei programmi attivati
direttamente  dal  CER,  mediante  giro  conto  dagli  attuali  conti
correnti 20104 e 20103.

- con  nota  3  agosto  2000  n.  8866/D il Ministero del Tesoro, del
  Bilancio  e  della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca
  d'Italia   l'istituzione,   tra   l'altro,   del   conto   corrente
  infruttifero  n. 20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui
  far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;
- la  Cassa  Depositi  e  prestiti,  con nota 13.10.2000 n. 412610 ha
  rendicontato,  per  l'anno  1998  i  versamenti riscossi dagli enti
  percettori  dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.
  872.924.297.304  di  cui  L.  850.000.000,000  gia'  ripartiti, con
  delibera CIPE 22 dicembre 1998;
- la  Cassa  Depositi  e  prestiti,  con nota 13.10.2000 n. 412610 ha
  rendicontato,  per  l'anno  1999  i  versamenti riscossi dagli enti
  percettori  dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.
  360.385.836.167;
- la  Cassa  Depositi  e  prestiti,  con nota 13.10.2000 n. 412610 ha
  rendicontato  i  versamenti  riscossi  dagli  enti  percettori  dei
  contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo
  di L. 1.012.909.999;
- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno
  agli  enti  percettori  nei  futuri  esercizi, saranno versati alla
  Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;
- l'allegato   3  dell'Intesa  2-16  marzo  2000  ha  evidenziato  la
  decurtazione  complessiva  di  L. 57,350 MLD operata dalle leggi di
  assestamento  del  bilancio  statale  sugli  stanziamenti  previsti
  dall'art. 1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito nella
  legge 25 marzo 1982 n. 94 e dall'art. 3 comma 1 del D.L. 7 febbraio
  1985 n. 12 convertito nella legge 5 aprile 1995, n. 118;
- la  somma  complessiva  delle  entrate degli anni 1998, 1999 e 2000
  pari  a  L.  384.323.043.470 e' ripartita tra le regioni sulla base
  dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera
  CIPE 22 dicembre 1998;
- l'accantonamento  di  L.  230 MLD, effettuato ai sensi dell'art. 1,
  comma   10   della   legge   23   dicembre  1992  n.  498  ritenuto
  incostituzionale  dalla  sentenza  della "Corte Costituzionale 6-12
  settembre  1995 n. 424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre
  1998,  viene  ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per
  il  biennio  1992-93  di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE
  del 16 marzo 1994;
- con  l'art.  1  del  decreto  ministeriale 1 giugno 2000 n. 1377 e'
  stata   effettuata   la   ricognizione   dei   fondi   di  edilizia
  sovvenzionata  giacenti  sui  conti  correnti  20103  e 20104 della
  Sezione  Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la
  Regione Piemonte, una giacenza di cassa di L. 762.688.698.570;
- con  decreto ministeriale 1 giugno 2000 n. 1402 e' stata effettuata
  la ricognizione dei fondi di cui all'art. 3 lett. r-bis della legge
  5  agosto  1978,  n. 457 sulle disponibilita' di cui alla tabella B
  della  delibera  CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione
  Piemonte una ulteriore giacenza di cassa di L. 25.132.240 sul conto
  corrente  n.  20103  della  Sezione Autonoma della Cassa depositi e
  prestiti;
- con  nota  2  agosto  2000 n. 1930 la Direzione Generale delle Aree
  Urbane   e   dell'Edilizia  Residenziale  in  risposta  ad  analoga
  richiesta  del  7  luglio  2000  n.  13500 della Regione Umbria, in
  qualita'  di  coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio
  assenso  ad  accreditare  agli  IACP  (o  comunque  denominati)  il
  fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;
- con  note  21  settembre  2000 n. 2226 e 25 ottobre 2000 n. 2539 e'
  stato  disposto  l'accredito,  a  favore  delle  ATC  della Regione
  Piemonte  della complessiva somma di L. 102.965.862.869 nella quale
  e'  compresa  l'anticipazione  di  L.  15.751.409.869  alle  ATC di
  ALESSANDRIA,  CUNEO  e  NOVARA  per  i  programmi attivati ai sensi
  dell'art.  25  della  legge  8  agosto 1977, n. 513, di cui e' gia'
  tenuto conto nella determinazione delle giacenze della stessa legge
  individuate al successivo comma;
- con decreti ministeriali 29 maggio 2000 n. 1245, 18 ottobre 2000 n.
  2446  e  13  dicembre  2000  n.  3222  -  29 maggio 2000 n. 1246, 9
  novembre  2000  n. 2636 e 13 dicembre 2000 n. 3218 - 29 maggio 2000
  n.  1248  e  18  ottobre  2000 n. 2448 - 29 maggio 2000 n. 1243, 18
  ottobre 2000 n. 2452 e 13 dicembre 2000 n. 3221 - 29 maggio 2000 n.
  1244,  18  ottobre  2000  n.  2451  e 13 dicembre 2000 n. 3219 - 29
  maggio  2000 n. 1242, 18 ottobre 2000 n. 2447 e 13 dicembre 2000 n.
  3220  29  maggio  2000  n.  1247 e 18 ottobre 2000 n. 2449 e' stata
  effettuata   la   ricognizione   rispettivamente   per  le  ATC  di
  Alessandria,  Asti,  Biella,  Cuneo,  Novara, Torino e Vercelli dei
  programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art. 25 della legge 8
  agosto  1977  n.  513,  con  i fondi della gestione speciale di cui
  all'art.  10  del  D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 determinando le
  seguenti giacenze di Cassa:


- ATC di Alessandria L.   4.093.454.765
- ATC di Asti        L.   5.530.435.444
- ATC di Biella      L.   4.760.619.391
- ATC di Cuneo       L.   5.143.163.095
- ATC di Novara      L.  25.588.805.571
- ATC di Torino      L.  57.595.716.111
- ATC di Vercelli    L.   3.698.818.098
                     ------------------
                     L. 106.411.012.475

- Con  nota  16 novembre 2000 n. 4127235 la Cassa Depositi e Prestiti
  ha  comunicato  che i dati relativi ai programmi di cui all'art. 25
  della  legge  8 agosto 1977 n. 513 ed ai rientri di cui all'art. 10
  del  D.P.R.  1036/72  possono  essere  desunti  dai tabulati emessi
  annualmente dalla stessa Cassa;
- Con  l'art.  5  della  legge  17  febbraio  1992  n.  179  e' stato
  costituito  presso  la  Sezione  Autonoma  della  Cassa  Depositi e
  Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui
  decennali,   senza   interessi,   finalizzati  all'acquisizione  ed
  all'urbanizzazione  di aree edificabili ad uso residenziale nonche'
  all'acquisto di aree edificate da recuperare;
- Con  l'intesa  2/16  marzo  2000  e' stato stabilito che le risorse
  relative  al detto fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge
  17  febbraio  1992  n. 179 debbono essere trasferite negli appositi
  conti  correnti  regionali  accesi  presso  la  Tesoreria  centrale
  affinche'  ad  ogni  singola  Regione vengano attribuite le risorse
  relative  ai  rientri  derivanti  dai  Comuni  del  proprio  ambito
  territoriale e le risorse comunque non utilizzate;
- Con  note  1  marzo  2000  n. 411712 e 13 ottobre 2000 n. 412610 la
  Cassa  Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su
  c/c  n. 20120 fino al II semestre dell'anno 2000 che per la Regione
  Piemonte ammontano complessivamente a: L. 11.702.174.510

                           CONSIDERATO CHE

- Con  il presente accordo e' necessario disciplinare la riscossione,
  la  ripartizione  e,  l'attribuzione  alle  singole  regioni  delle
  eventuali  entrate  per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli
  enti percettori;
- E'  necessario  provvedere  con  il  presente accordo a ridurre gli
  importi  programmati  nel quadriennio 1982-85 per L. 56,6 MLD e nel
  biennio  1986-87  per  L.  0,750 MLD per effetto delle decurtazioni
  operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei
  bilanci  statali  come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16
  marzo 2000 citata in premessa;
- Alla regione Piemonte secondo i decreti di ricognizione specificati
  nelle   premesse   compete   una  giacenza  di  cassa  pari  a:  L.
  762.713.830.810
- Con  il  presente  atto  viene  attribuita alla regione Piemonte la
  quota   parte  spettante  dalle  ulteriori  risorse  relative  alle
  maggiori  entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonche' le entrate 1999
  e 2000 pari a complessive: L. 32.301.583.160
- Con  il  presente  atto  viene  attribuita alla regione Piemonte la
  quota  parte di spettanza dell'importo di L. 230 MLD specificato in
  premesse pari a: L. 16.414.410.000
- Dalle  giacenze  di  cassa  attribuite  alla  regione Piemonte deve
  essere   detratto  l'importo  del  giro  fondi  dalle  risorse  per
  l'edilizia  sovvenzionata  utilizzato  per i programmi regionali di
  edilizia agevolata per un importo di: L. 265.956.087.120
- Dalle  giacenze  di  cassa  attribuite  alla  regione Piemonte deve
  essere   detratto  l'importo  del  giro  fondi  dalle  risorse  per
  l'edilizia  sovvenzionata  utilizzato  per  i programmi centrali di
  edilizia agevolata per un importo di: L. 11.420.009.614
- Dalle  giacenze  di  cassa  attribuite  alla  regione Piemonte deve
  essere  detratta  la  quota  parte  di  spettanza  dei  fondi della
  sovvenzionata  utilizzata ai sensi dell'art. 10 del D.L. 19/12/1994
  n.  691 convertito in legge 16/2/1995, n. 35 (alluvione 94) pari a:
  L. 198.773.520.000
- Dalle  giacenze  di  cassa  attribuite  alla  regione Piemonte deve
  essere  detratta  la  quota  parte  di  spettanza dei finanziamenti
  previsti  dalle  leggi 25/3/1982 n. 94 e 5/4/1985 n. 118 rimodulati
  dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo
  2000 pari a: L. 3.467.610.400 - L. 25.509.761.600
- Dalle  giacenze  di  cassa  attribuite alla regione Piemonte devono
  essere detratte le erogazioni disposte in data 21 settembre 2000 n.
  2226  e  25 ottobre 2000 n. 2539 in favore delle ATC operanti nella
  regione stessa pari a: L. 87.214.453.000
- Di  conseguenza  per  la  regione Piemonte viene a determinarsi una
  giacenza  di  cassa  effettiva  relativa  ai  programmi di edilizia
  sovvenzionata ordinaria, pari a: L. 219.088.382.236
- Dalla  ricognizione  dei  programmi  attivati  dalle  ATC  ai sensi
  dell'art.25  della legge 8/8/1977 n. 513 sono risultate le seguenti
  giacenze di cassa da attribuire alla regione Piemonte:


- ATC di       Alessandria      L.   4.093.454.765
- ATC di       Asti             L.   5.530.435.444
- ATC di       Biella           L.   4.760.619.391
- ATC di       Cuneo            L.   5.143.163.095
- ATC di       Novara           L.  25.588.805.571
- ATC di       Torino           L.  57.595.716.111
- ATC di       Vercelli         L.   3.698.818.098
                                ------------------
                                L. 106.411.012.475

- Con  il presente accordo di programma e' necessario disciplinare la
  gestione  dei  rientri  derivanti  dai mutui di cui all'art.5 della
  legge  17  febbraio  1992, n. 179, in essere alla data del presente
  atto;

Tutto cio' premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

                        ACCORDO DI PROGRAMMA

                               ART. 1

Premesse e considerazioni

   Le  premesse  e  i considerata sono parte integrante e sostanziale
del presente accordo.