L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti: ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R. dott. Pietro Rizza, dirigente regionale per l'edilizia abitativa della regione Veneto PREMESSO CHE: - L'art. 61 del D.L.vo 31/3/1998 n. 112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento e' stato prorogato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e dall'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, e' effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione attribuita; - L'art. 63 dello stesso D.L.vo n. 112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 9 della legge 15.3.1997 n. 59, il compito di fissare i criteri, le modalita' ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione; - L'art. 7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n. 284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attivita' e passivita' della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n. 457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art. 63" dello stesso D.L.vo 112/98; - L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art. 63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep. 913 della rettifica dell'allegato 2 lett. B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art. 61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue: A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti; B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente: - all. 1 - L. 2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994) - all. 2 - L. 2.623,410 miliardi (giro fondi per annualita' slittate) - all. 3 - L. 478,5 miliardi ridotti a L. 421,9 miliardi (L. 94/82, art. 1 comma 6, lett. b). Non e' compreso nel reintegro l'importo di L. 400,75 miliardi, ridotto a L. 400 miliardi (legge n. 118/85, art. 3, comma 1, lett. b), gia' versato sul conto corrente 20112. - erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessita' di liquidita' registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico). C) Le seguenti modalita' di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti: 1. Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti: - programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni; - programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si e' verificata l'economia; - programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni; - programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine; - programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale. 2. Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine. 3. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103. - Con nota 3 agosto 2000 n. 8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n. 20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale; - La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L. 872.924.297.304 di cui L. 850.000.000.000 gia' ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998; - La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L. 360.385.836.167; - La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L. 1.012.909.999; - I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni; - L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L. 57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art. 1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94 e dall'art. 3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118; - La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L. 384.323.043.470 e' ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998; - L'accantonamento di L. 230 MLD, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n. 424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994; - Con l'art. 1 dei decreti ministeriali 1 giugno 2000 n. 1379 e n. 1400 nonche' 26 luglio 2000 n. 1875 e' stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione Veneto, una giacenza di cassa di L. 316.381.454.745 nella quale e' compreso l'importo residuo di L. 37.880.000.000 dei fondi destinati dalla stessa Regione agli accordi di programma in data 18 marzo 1997 e 15 settembre 1997 stipulati tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la detta Regione Veneto ed il Comune di VENEZIA; - Con nota 2 agosto 2000 n. 1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n. 13500 della Regione Umbria, in qualita' di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000; - Con nota 21 settembre 2000 n. 2229 e' stato disposto l'accredito, a favore delle ATER della Regione Veneto della complessiva somma di L. 107.655.991.630; - Con DD.MM. 22 novembre 2000 nn. 2740 e 2741 e' stato disposto l'accredito di complessive L. 37.880.000.000 a favore del Comune di VENEZIA ai sensi degli accordi di programma in data 18 marzo 1997 e 15 settembre 1997; - Con decreti ministeriali 29 maggio 2000, n. 1330 - 29 maggio 2000 n. 13134 - 29 maggio 2000 n. 1327 e 9 novembre 2000 n. 2644 - 29 maggio 2000 n. 1328 e 9 novembre 2000 n. 2645 - 29 maggio 2000 n. 1333 e 9 novembre 2000 n. 2646 - 29 maggio 2000 n. 1332 e 9 novembre 2000 n. 2647 - 29 maggio 2000 n. 1329 e 9 novembre 2000 n. 2648 - 29 maggio 2000 n. 1331 e 9 novembre 2000 n. 2649 e' stata effettuata la ricognizione rispettivamente per le ATER di BELLUNO, MONSELICE, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA e VICENZA dei programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513, con i fondi della gestione speciale di cui all'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 determinando le seguenti giacenze di Cassa: - ATER di BELLUNO L. 5.469.315.074 - ATER di MONSELICE L. 72.826.404 - ATER di PADOVA L. 7.767.609.177 - ATER di ROVIGO L. 8.523.172.066 - ATER di TREVISO L. 4.863.112.857 - ATER di VENEZIA L. 5.413.878.362 - ATER di VERONA L. 12.353.636.088 - ATER di VICENZA L. 6.194.616.576 - Con nota 16 novembre 2000 n. 412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513 ed ai rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa; - Con l'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e' stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonche' all'acquisto di aree edificate da recuperare; - Con l'intesa 2/16 marzo 2000 e' stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinche' ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate; - Con note 1 marzo 2000 n. 411712 e ottobre 2000 n. 412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n. 20120 fino al 1o semestre dell'anno 2000 che per la Regione Veneto ammontano complessivamente a L. 9.145.239.623 CONSIDERATO CHE - Con il presente accordo e' necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori; - E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L. 56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L. 0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa; - Alla regione Veneto secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a: L. 316.381.454.745 - Con il presente atto viene attribuita alla regione Veneto la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonche' le entrate 1999 e 2000 pari a complessive: L. 22.039.004.930 - Con il presente atto viene attribuita alla regione Veneto la quota parte di spettanza dell'importo di L. 230 MLD specificato in premesse pari a: L. 12.672.770.000 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Veneto deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di: L. 190.837.886.429 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Veneto deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di: L. 10.338.985.151 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Veneto deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art. 10 del D.L. 19/12/1994 n. 691 convertito in legge 16/2/1995, n. 35 (alluvione 94) pari a: L. 135.620.925.000 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Veneto deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n. 94 e 5/4/1985 n. 118 rimodulati dal Ministero del Tesoro conte dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a: L. 3.123.682.450 - L. 22.979.627.300 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Veneto deve essere detratta l'erogazione disposta in data 21 settembre 2000 n. 2229 in favore delle ATER operanti nella regione stessa pari a: L. 107.655.991.630 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione Veneto deve essere detratta l'erogazione disposta con DD.MM. 22 novembre 2000 nn. 2740 e 2741 in favore del Comune di VENEZIA, ai sensi degli accordi di programma specificati in premesse, pari a complessive: L. 37.880.000.000 - Di conseguenza per la regione Veneto viene a determinarsi una situazione di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria che presenta un saldo negativo pari a: L. 157.343.868.285 - Dalla ricognizione dei programmi attivati dalle ATER ai sensi dell'art. 25 della legge 8/8/1977 n. 513 sono risultate le seguenti giacenze di cassa da attribuire alla regione Veneto: - ATER di BELLUNO L. 5.469.315.074 - ATER di MONSELICE L. 72.326.404 - ATER di PADOVA L. 7.767.609.177 - ATER di ROVIGO L. 8.523.172.066 - ATER di TREVISO L. 4.863.112.857 - ATER di VENEZIA L. 5.413.878.362 - ATER di VERONA L. 12.353.636.088 - ATER di VICENZA L. 6.194.616.576 ----------------- L. 50.658.166.604 - Con il presente accordo di programma e' necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, in essere alla data del presente atto; Tutto cio' premesso e considerato convengono e stipulano il seguente ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 1 Premesse e considerazioni Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.