L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di marzo presso la regione Toscana in Firenze, i sottoscritti: on.le Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R. dott. Claudio Martini, presidente della regione Toscana PREMESSO CHE: - L'art. 61 del D.L.vo 31/3/1998 n. 112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento e' stato prorogato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e dall'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, e' effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione attribuita; - L'art. 63 dello stesso D. L.vo n. 112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 9 della legge 15.3.1997 n. 59, il compito di fissare i criteri, le modalita' ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione; - L'art. 7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n. 284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attivita' e passivita' della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n. 457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art. 63" dello stesso D.L.vo 112/98; - L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art. 63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep. 913 della rettifica dell'allegato 2 lett. B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art. 61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue: A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti; B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente: - all. 1 - L. 2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994) - all. 2 - L. 2.623,410 miliardi (giro fondi per annualita' slittate) - all. 3 - L. 478,5 miliardi ridotti a L. 421,9 miliardi ( L. 94/82, art. 1 comma 6, lett.b). Non e' compreso nel reintegro l'importo di L. 400,75 miliardi, ridotto a L. 400 miliardi (legge n. 118/85, art. 3, comma 1, lett. b), gia' versato sul conto corrente 20112. - erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessita' di liquidita' registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico). C) Le seguenti modalita' di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti: 1. Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti: - programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni; - programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si e' verificata l'economia; - programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni; - programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine; - programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale. 2. Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine. 3. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali Conti correnti 20104 e 20103. - con delibera 4 novembre 1993 il Comitato Esecutivo del C.E.R. ha stabilito le procedure per l'attuazione dei protocolli d'intesa di cui alla delibera CIPE 10 gennaio 1995 in seguito alle quali la Regione Toscana ha aderito con la sottoscrizione dell'accordo di programma del 29 novembre 1999 per il Comune di SIENA, del protocollo d'intesa del 14 luglio 1999 per il Comune di CASCINA nonche' con la delibera n. 1211 del 20 novembre 2000 per il Comune di FIRENZE; - con nota 3 agosto 2000 n. 8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n. 20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale; - la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L. 872.924.297.304 di cui L. 850.000.000.000 gia' ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998; - la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L. 360.385.836.167; - la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L. 1.012.909.999; - I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni; - l'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L. 57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art. 1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94 e dall'art. 3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118; - la somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L. 384.323.043.470 e' ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998; - l'accantonamento di L. 230 MLD, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n. 424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994; - con l'art. 1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 n. 1351 e' stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione Toscana, una giacenza di cassa di L. 733.614.182.634 nella quale sono compresi gli importi di L. 600.000.000 sui fondi del quadriennio 1992-95 e di L. 4.400.000.000 sui fondi del triennio 1996-98 destinati dalla stessa Regione rispettivamente all'accordo di programma per il Comune di SIENA ed al protocollo d'intesa per il Comune di FIRENZE; - con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n. 1404 e' stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art. 3 lett. r-bis della legge 5 agosto 1978, n. 457 sulle disponibilita' di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione Toscana una ulteriore giacenza di cassa di L 16.826.880 sul conto corrente n. 20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti; - con nota 2 agosto 2000 n. 1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n. 13500 della Regione Umbria, in qualita' di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000; - con nota 11 settembre 2000 n. 2172 e' stato disposto l'accredito, a favore delle ATER della Regione Toscana della complessiva somma di L.82.474.158.000; - con decreti ministeriali 29 maggio 2000 n. 1227 - 29 maggio 2000 n. 1218 e 18 ottobre 2000 n. 2441 - 29 maggio 2000 n. 1222 - 29 maggio 2000 n. 1219 e 18 ottobre 2000 n. 2444 - 29 maggio 2000 n. 1225 e 9 novembre 2000 n. 2635 - 29 maggio 2000 n. 1224 e 18 ottobre 2000 n. 2442 - 29 maggio 2000 n. 1226 e 12 febbraio 2001 n. 236 - 29 maggio 2000 n. 1221 e 18 ottobre 2000 n. 2445 - 29 maggio 2000 n. 1223 - 29 maggio 2000 n. 1220 e 18 ottobre 2000 n. 2443 e' stata effettuata la ricognizione rispettivamente per le ATER di AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA, PISA, PISTOIA, PRATO e SIENA dei programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513, con i fondi della gestione speciale di cui all'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 determinando le seguenti giacenze di Cassa: - ATER di AREZZO L. 4.793.148.581 - ATER di FIRENZE L. 34.092.402.402 - ATER di GROSSETO L. 101.834.210 - ATER di LIVORNO L. 6.536.086.774 - ATER di LUCCA L. 1.532.296.000 - ATER di M. CARRARA L. 1.883.570.258 - ATER di PISA L. 1.352.171.850 - ATER di PISTOIA L. ============= - ATER di PRATO L. 1.875.418.138 - ATER di SIENA L. 4.449.585.877 ----------------- totale L. 56.616.514.090 ----------------- - nel detto importo complessivo dei fondi della gestione speciale e' compresa la somma di L. 1.250.000.000 destinata dalla Regione Toscana al protocollo d'intesa in data 14 luglio 1999 promosso dal Comune di CASCINA; - Con nota 16 novembre 2000 n. 412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1977 n. 513 ed ai rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desumi dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa; - Con l'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e' stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonche' all'acquisto di aree edificate da recuperare; - Con l'intesa 2/16 marzo 2000 e' stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinche' ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le riaorse comunque non utilizzate; - Con note 1 marzo 2000 n. 411712 e 13 ottobre 2000 n. 412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n. 20120 fino al 1o semestre dell'anno 2000 che per la Regione Toscana ammontano complessivamente a L. 8.487.846.435 CONSIDERATO CHE - Con il presente accordo e' necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori; - E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L. 56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L. 0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa; - Alla regione Toscana secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a: L. 733.631.009.514 - Con il presente atto viene attribuita alla regione Toscana la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonche' le entrate 1999 e 2000 pari a complessive: L. 21.311.865.730 - Con il presente atto viene attribuita alla regione Toscana la quota parte di spettanza dell'importo di L. 230 MLD specificato in premesse pari a: L. 11.370.970.000 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Toscana deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di: L. 180.115.166.500 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Toscana deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di: L. 6.805.893.739 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Toscana deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art. 10 del D.L. 19/12/1994 n. 691 convertito in legge 16/2/1995, n. 35 (alluvione 94) pari a: L. 131.146.345.000 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Toscana deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n. 94 e 5/4/1985 n. 118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a: L. 2.567.731.550 L. 18.889.728.700 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Toscana deve essere detratta l'erogazione disposta in data 11 settembre 2000 n. 2172 in favore delle ATER operanti nella regione stessa pari a: L. 82.474.158.000 - Per la completa attuazione dell'accordo di programma per il Comune di SIENA datato 29 novembre 1999 e del protocollo d'intesa per il Comune di FIRENZE di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1211 del 20 novembre 2000, che rivestono preminente importanza per il raggiungimento dell'interesse pubblico generale perseguito con la stipula del detto accordo nonche' con la stessa delibera, dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione Toscana devono essere detratti gli importi dei fondi ad essi destinati pari a: L. 5.000.000.000 - Di conseguenza per la regione Toscana viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a: L. 339.314.821.755 - Dalla ricognizione dei programmi attivati dalle ATER ai sensi dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513 sono risultate le seguenti giacenze di cassa da attribuire alla regione Toscana: - ATER di AREZZO L. 4.793.148.581 - ATER di FIRENZE L. 34.092.402.402 - ATER di GROSSETO L. 101.834.210 - ATER di LIVORNO L. 6.536.086.774 - ATER di LUCCA L. 1.532.296.000 - ATER di M. CARRARA L. 1.883.570.258 - ATER di PISA L. 1.352.171.850 - ATER di PISTOIA L. ============= - ATER di PRATO L. 1.875.418.138 - ATER di SIENA L. 4.449.585.877 ----------------- L. 56.616.514.090 - Per la completa attuazione del protocollo d'intesa per il Comune di CASCINA datato 14 luglio 1999, che riveste preminente importanza per il raggiungimento dell'interesse pubblico generale perseguito con la stipula dello stesso protocollo, dalle giacenze di cassa sui programmi attivati ai sensi dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513, di cui al precedente comma, deve essere detratto l'importo dei fondi ad esso destinati pari a: L. 1.250.000.000. riducento cosi' tali giacenze a: L. 55.366.514.090 - Con il presente accordo di programma e' necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, in essere alla data del presente atto; Tutto cio' premesso e considerato convengono e stipulano il seguente ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 1 Premesse e considerazioni Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.