Il MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997 n. 425; Visto il D.P.R. 6.11.2000 n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione; Visto il D.M. 25 gennaio 2001, n. 104, recante le modalitA' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di stato ai commissari esterni e le modalitA' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425 in materia di composizione delle commissioni di esame; Visto il D.M n. 2 del 9/1/2002, prot. 311, con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta; Visto il D.M. 25 gennaio 2002, n. 9, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti delle commissioni d'esame; Ritenuto, in relazione alle intervenute modifiche in materia di composizione delle commissioni esaminatrici, di dover procedere alla ricognizione delle norme concernenti la nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni al fine di verificare la compatibilitA' tra le innovazioni apportate dall'art. 22, comma 7, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448 e il D.M. 25 gennaio 2001 n. 104; Decreta: Art. 1. Nomina e formazione delle Commissioni 1. Nelle scuole statali e paritarie le commissioni d'esame sono composte da un Presidente esterno all'Istituto e dai docenti designati dai competenti consigli di classe, nel numero fissato per ciascun indirizzo di studio e con le modalita' previste dal D.M. n.9 del 25.1.2002, e sono nominate, ai sensi dell'art. 22, comma 7, della legge n. 448/2001, dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale. 2. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate le commissioni, costituite nel rispetto del numero fissato dal D.M. n. 9 del 25.1.2002, sono composte, oltre che da un Presidente esterno all'Istituto, per il 50 per cento da docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata e' stata abbinata. 3. Il Presidente e i commissari sono nominati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. 4. E' nominato un Presidente per ogni sede di esame.