Il MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
   Vista  la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n.  323,  con  il  quale  e' stato emanato il regolamento applicativo
della legge 10 dicembre 1997 n. 425;
   Visto  il D.P.R. 6.11.2000 n. 347, recante norme di organizzazione
del Ministero della Pubblica Istruzione;
   Visto  il  D.M.  25 gennaio 2001, n. 104, recante le modalitA' e i
termini  per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di stato
ai  commissari  esterni  e  le  modalitA'  di  nomina, designazione e
sostituzione  dei  componenti  delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
   Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che
all'art.  22,  comma  7,  introduce modifiche all'art. 4 della citata
legge n. 425 in materia di composizione delle commissioni di esame;
   Visto il D.M n. 2 del 9/1/2002, prot. 311, con il quale sono state
indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
   Visto  il  D.M.  25  gennaio  2002,  n.  9,  con il quale e' stato
determinato il numero dei componenti delle commissioni d'esame;
   Ritenuto,  in  relazione  alle intervenute modifiche in materia di
composizione  delle commissioni esaminatrici, di dover procedere alla
ricognizione  delle  norme  concernenti  la  nomina,  designazione  e
sostituzione  dei  componenti delle commissioni al fine di verificare
la compatibilitA' tra le innovazioni apportate dall'art. 22, comma 7,
della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448 e il D.M. 25 gennaio 2001
n. 104;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                Nomina e formazione delle Commissioni
   1.  Nelle  scuole  statali e paritarie le commissioni d'esame sono
composte   da  un  Presidente  esterno  all'Istituto  e  dai  docenti
designati  dai  competenti consigli di classe, nel numero fissato per
ciascun  indirizzo di studio e con le modalita' previste dal D.M. n.9
del 25.1.2002, e sono nominate, ai sensi dell'art. 22, comma 7, della
legge  n.  448/2001,  dal  Direttore Generale dell'Ufficio scolastico
regionale.
   2.   Nelle   scuole   legalmente   riconosciute  e  pareggiate  le
commissioni, costituite nel rispetto del numero fissato dal D.M. n. 9
del  25.1.2002,  sono  composte,  oltre  che da un Presidente esterno
all'Istituto,  per  il 50 per cento da docenti delle classi medesime,
designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per
cento,  da  docenti  appartenenti  alla classe della scuola statale o
paritaria  alla  quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata
e' stata abbinata.
   3.  Il  Presidente  e  i  commissari  sono  nominati dal Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
   4. E' nominato un Presidente per ogni sede di esame.