VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 11, 26 e 95  del  testo  unico  per  la  finanza
locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 
  Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e  l'annessavi  tabella
contenente dati del settimo censimento generale della popolazione del
Regno; 
  Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
                           Articolo unico. 
 
  Il comune di Linguaglossa e' autorizzato ad applicare, fino  al  31
dicembre 1935, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti  per  i
Comuni della classe G. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 2 dicembre 1934 - Anno XIII 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                                JUNG. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1934 - Anno XIII 
  Atti del Governo, registro 354, foglio 58. - MANCINI.