VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  I finanziamenti previsti nell'art. 2 del  R.  decreto  15  novembre
1938-XVII, n. 1873, e nell'art.  2  del  R.  decreto-legge  25  marzo
1939-XVII, n. 574, convertitO nella legge  10  luglio  1939-XVII,  n.
1155, potranno essere effettuati dal  Consorzio  per  sovvenzioni  su
valori industriali anche ad un ente finanziario all'uopo  autorizzato
con decreto del Ministro per le finanze, al quale le ditte assuntrici
delle commesse statali abbiano ceduto i relativi crediti. 
 
  Le operazioni cambiarie del detto ente  finanziario  col  Consorzio
saranno contenute nei limiti che verranno fissati  dal  Comitato  dei
Ministri  previsto  nell'art.  12  del  R.  decreto-legge  17  luglio
1937-XV, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 636. 
 
  Le  cessioni  dei  crediti  verso  lo  Stato  a  favore   dell'ente
finanziario suddetto sono soggette alla imposta fissa di registro  di
L. 20. 
 
  Gli effetti cambiari rilasciati per  i  finanziamenti  suddetti  da
ditte industriali o dall'ente finanziario a favore del Consorzio  per
sovvenzioni su valori industriali, e le relative  rinnovazioni,  sono
soggetti alla tassa fissa di bollo di L. 20. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 20 novembre 1939-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                 MUSSOLINI - DI REVEL 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI