VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I finanziamenti previsti nell'art. 2 del R. decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e nell'art. 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, convertitO nella legge 10 luglio 1939-XVII, n. 1155, potranno essere effettuati dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali anche ad un ente finanziario all'uopo autorizzato con decreto del Ministro per le finanze, al quale le ditte assuntrici delle commesse statali abbiano ceduto i relativi crediti. Le operazioni cambiarie del detto ente finanziario col Consorzio saranno contenute nei limiti che verranno fissati dal Comitato dei Ministri previsto nell'art. 12 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 636. Le cessioni dei crediti verso lo Stato a favore dell'ente finanziario suddetto sono soggette alla imposta fissa di registro di L. 20. Gli effetti cambiari rilasciati per i finanziamenti suddetti da ditte industriali o dall'ente finanziario a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, e le relative rinnovazioni, sono soggetti alla tassa fissa di bollo di L. 20. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 novembre 1939-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI