IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di mobilita';
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata
legge n. 223/1991;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre
2000,  che  ha stabilito la proroga, per un periodo massimo di dodici
mesi,  dell'indennita' di mobilita', con scadenza nel corso dell'anno
2001,   dei   lavoratori   licenziati  da  aziende  ubicate  in  zone
interessate  agli  interventi derivanti dalle graduatorie speciali di
cui  al  decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera
CIPE  27 aprile  1995,  e  successive  modificazioni,  e  al  decreto
22 luglio   1999   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  237
dell'8 ottobre 1999;
  Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto l'art. 2 comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 maggio 2001,
n.  158,  convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001,
n. 248;
  Visto  l'art.  52,  comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella   parte   in   cui  prevede,  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali  e,  comunque, non oltre il 31 dicembre 2002,
che  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di   mobilita'   e  di  disoccupazione  speciale,  gia'  previsti  da
disposizioni  di  legge,  anche  in  deroga alla normativa vigente in
materia;
  Vista  la  nota  n.  107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono
state   impartite   all'INPS  le  direttive  per  l'attuazione  delle
disposizioni  previste  dal citato decreto-legge n. 346/2000, ai fini
della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;
  Vista  la  nota  n.  947542  del  18 maggio  2001,  con la quale il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  ora
Ministero  delle  attivita'  produttive,  ha  comunicato,  al fine di
consentire  l'attuazione  di  quanto  disposto dall'art. 1, comma 10,
della  legge 24 novembre 2000, n. 346, quali sono le zone interessate
agli  interventi  derivanti dalle graduatorie speciali previste dalla
normativa  di  cui  alla  legge  n. 488/1992, nonche' le aziende che,
ubicate nelle citate zone, hanno operato licenziamenti di personale;
  Visto l'art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro
del  lavoro,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma
1,  lettera  b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito,
senza  modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, con il quale
e'   stata   prorogata   per  un  periodo  massimo  di  dodici  mesi,
l'indennita' di mobilita', con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei
lavoratori  licenziati  da  aziende  ubicate in zone interessate agli
interventi   derivanti   dalle   graduatorie   speciali,  di  cui  al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19 dicembre  1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile
1995  e  successive  modificazioni  e  al  decreto 22 luglio 1999 del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999;
  Visto  il  decreto  interministeriale del 24 maggio 2002, n. 31058,
registrato  dalla  Corte  dei  conti il 5 giugno 2002, registro n. 4,
foglio  n.  35,  con il quale, ai sensi del citato art. 52, comma 46,
della  legge  n.  448/2002,  e'  stato prorogato, sino al 31 dicembre
2002,  il  trattamento di mobilita', di cui all'art. 1, comma 10, del
decreto-legge  n.  346/2000  e  all'art.  4  del  richiamato  decreto
interministeriale del 6 giugno 2001, n. 30012, in favore di un numero
massimo  di  lavoratori pari a 133 unita', provenienti dalle societa'
Nuova cartiera di Arbatax, Arbatax 2000 e Calzaturificio ICS;
  Vista  la  nota  del  15 aprile 2002 dell'INPS - Direzione centrale
prestazioni a sostegno del reddito - Area disoccupazione e mobilita',
con  la  quale  e' stata rappresentata la possibilita' di estendere i
benefici  di cui al sopradetto decreto interministeriale del 6 giugno
2001, n. 30012, anche ad alcuni ex lavoratori provenienti da societa'
ubicate nella provincia di Foggia;
  Vista  la nota del 23 aprile 2002, n. 51951 del Dipartimento per le
politiche  del  lavoro  e  dell'occupazione e tutela dei lavoratori -
Direzione   generale   degli   ammortizzatori  sociali  ed  incentivi
all'occupazione  - Div. V, con la quale sono stati indicati i criteri
circa l'estensione del trattamento di mobilita', cosi' come richiesta
dall'ente previdenziale;
  Vista la nota del 17 maggio 2002, n. 505, del predetto Istituto con
la quale e' stata comunicata l'avvenuta erogazione del trattamento di
mobilita',  sulla  base  di  quanto  indicato  nella  citata nota del
23 aprile 2002, n. 51951;
  Vista  l'istanza  di proroga dell'indennita' di mobilita', avanzata
dall'assessore  al  lavoro  e  alla  formazione  professionale  della
provincia  di  Foggia,  ai  sensi dell'art. 52, comma 46, della legge
26 dicembre 2001, n. 448, in favore dei predetti lavoratori;
  Visto  il  verbale d'intesa del 16 luglio 2002, stipulato presso la
provincia  di Foggia, nel quale la stessa amministrazione provinciale
si e' impegnata, d'intesa con le parti sociali, a favorire la nascita
di  attivita'  imprenditoriali, al fine di consentire idonei percorsi
formativi  di  riqualificazione  professionale  con  i  finanziamenti
previsti nel P.O.R. Puglia 2000/2006;
  Ritenuto,  pertanto,  di poter concedere la proroga del trattamento
di  mobilita',  ai  sensi  dell'art.  52,  comma  46,  della legge n.
448/2001  in  favore dei lavoratori, cosi' come individuati dall'INPS
con la richiamata nota del 17 maggio 2002, n. 505;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  il  trattamento  di  mobilita'  di cui all'art. 1, comma 10 del
decreto-legge  n.  346  del 24 novembre 2000 e all'art. 4 del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del
6 giugno  2001 e' prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un
numero  massimo  di 66 lavoratori, ed in particolare 36 ex dipendenti
dalla  societa'  Agrigel  di  Foggia, 15 ex dipendenti dalla societa'
Sidera  di  Foggia  e  15  ex  dipendenti  dalla societa' Cucirini di
Foggia.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di   300.000   euro  (pari  a  L. 580.881.000)  l'INPS  e'  tenuto  a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al Ministero
dell'economia e delle finanze.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 novembre 2002

                                             Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                     Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
                Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 361