IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
    Visti  gli  articoli  1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i
suoi  Stati  membri,  da  una  parte  e  la  Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  del sig. Puccini Douglas, nato a San Francisco il
31  maggio  1949,  cittadino  USA e svizzero, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento    del    titolo    professionale   di   psicologo   e
psicoterapeuta, conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso all'albo
e l'esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di Licentiatus Phlosophiae, conseguito presso l'Universitat di Zurigo
in data 2 giugno 1978;
  Considerato  che  il richiedente e' in possesso dell'autorizzazione
per  l'esercizio  autonomo della professione di psicologo, rilasciata
dal  Dipartimento  sanitario del Cantone San Gallo, come attestato in
data  24  ottobre  1980,  ed  inoltre dell'abilitazione all'esercizio
della psicologia clinica, rilasciato dalla Federazione svizzera delle
psicologhe  e  degli  psicologi  come  attestato in data 19 settembre
2000;
  Considerato  che  e'  in possesso dell'autorizzazione all'esercizio
della  professione  di  psicoterapeuta,  rilasciato  dal Dipartimento
sanitario  del  Canton  San  Gallo, come attestato in data 18 gennaio
1988;
  Preso  atto inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza
professionale, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute
del 1 luglio 2002, 29 maggio 2002 e 29 novembre 2002;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica-professionale  del  richiedente  appare  completa  ai fini
dell'iscrizione   all'albo   degli   psicologi  sezione  A,  e  degli
psicoterapeuti,  e  l'esercizio  della  professione  in  Italia e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa;
                              Decreta:
  Al  sig.  Puccini  Douglas, nato a San Francisco il 31 maggio 1949,
cittadino  USA e svizzero, e' riconosciuto il titolo professionale di
psicologo  e  psicoterapeuta,  quale  titolo  valido per l'iscrizione
all'albo  degli  psicologi e psicoterapeuti, sezione A, e l'esercizio
della professione in Italia.
    Roma, 20 dicembre 2002
                                          Il direttore generale: Mele