IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza della sig.ra Tafxhafa Eglantina, nata a Rrogozhine
(Albania)  il 28 marzo 1977, cittadina albanese, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale,  di cui e' in
possesso,  conseguito  in  Albania  ai  fini  dell'accesso all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di biologo;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
professionale  diplome  biologji  conseguito  presso l'Universita' di
Tirana come attestato in data 12 luglio 2000;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
25 ottobre 2002;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica-professionale  della  richiedente  appare completa ai fini
dell'iscrizione  all'albo dei biologi, sezione A, e l'esercizio della
professione   in   Italia   e   che   pertanto   non  sia  necessaria
l'applicazione di alcuna misura compensativa;
  Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, 14 e 39,
comma  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Bolzano in data 7 settembre 2001 con
scadenza il 1 settembre 2003, per lavoro subordinato;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra sig.ra Tafxhafa Eglantina, nata a Rrogozhine (Albania)
il  28  marzo  1977,  cittadina  albanese,  e' riconosciuto il titolo
accademico  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  dei  biologi,  sezione A, e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso   di  soggiorno  ed  il  rispetto  delle  quote  dei  flussi
migratori.
    Roma, 20 dicembre 2002
                                          Il direttore generale: Mele