IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigra-zione   e   norme  sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Rusu Liliana Nuta, nata a Corbasca
(Romania)  il  17 luglio 1969, cittadina rumena, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale,  di cui e' in
possesso,  conseguito  in  Romania,  ai  fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di "biologo";
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
professionale  "diploma  de  licenta  in  biologie" conseguito presso
l'"Universitatea di Bacau" come attestato in data 28 febbraio 1997;
  Considerato   che   la   richiedente   ha   dimostrato   esperienza
professionale nell'ambito della biologia;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 25 ottobre 2002;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica-professionale  della  richiedente  appare completa ai fini
dell'iscrizione  all'albo  dei  "Biologi"  - Sezione A, e l'esercizio
della  professione  in  Italia  e  che  pertanto  non  sia necessaria
l'applicazione di alcuna misura compensativa;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari.
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di Torino rinnovato in data 25 settembre
2001 con scadenza il 21 giugno 2003, per lavoro subordinato;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Rusu  Liliana  Nuta,  nata a Corbasca (Romania) il 17
luglio  1969,  cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei  biologi,  sezione A e l'esercizio della professione in
Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno
e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 20 dicembre 2002
                                          Il direttore generale: Mele