IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigra-zione   e   norme  sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza della sig.ra Golycheva Marina, nata a Tyumen il 15
ottobre   1974,  cittadina  russa,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  professionale,  di  cui  e' in possesso,
conseguito  in  Russia  ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in
Italia della professione di "psicologo";
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
professionale   di  "pedagogo-psicologo  sociale"  conseguito  presso
l'"Universita'  statale  della  citta'  di  Tyumen" in data 24 giugno
1998;
  Viste  le  determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute
del 25 ottobre 2002 e del 29 novembre 2002;
  Preso   atto   del   parere   scritto  del  23  novembre  2002  del
rappresentante  del  Consiglio  nazionale  di  categoria  e di quelli
espressi, dallo stesso, nelle sedute sopra indicate;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle
seguenti  materie:  1) psicologia dinamica; 2) psicologia clinica; 3)
psicopatologia; 4) teorie e tecniche dei tests;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visti  gli  articoli 6, n. 2, del decreto legislativo n. 286/1998 e
14  e  39,  comma  7,  del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999,  per  cui  la verifica del rispetto delle quote relative ai
flussi  di  ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del
decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini gia'
in  possesso  di  un  permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per
motivi familiari.
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato  dalla  questura  di  Rimini  in  data  14  giugno 2001 con
scadenza in data 8 giugno 2002, per motivi di famiglia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Golycheva  Marina,  nata a Tyumen il 15 ottobre 1974,
cittadina  russa,  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
"psicologi"  Sezione  A,  e  l'esercizio della professione in Italia,
fatta  salva  la  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il
rispetto delle quote dei flussi migratori.