Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali esaminata la
domanda   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione
"Sant'Andrea  Piemonte"  come  denominazione  di  origine protetta ai
sensi  del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal "Consorzio di
tutela  del riso S. Andrea Piemonte" con sede in Santhia' (Vercelli),
via  Svizzera  n.  28, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla
proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno
essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione  generale  per  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentare  e  la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via
XX  Settembre  n.  20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

               PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
               DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
                       "SANT'ANDREA PIEMONTE"
                               Art. 1.
                     Denominazione del prodotto
    La  denominazione  di  origine  protetta  "Sant'Andrea Piemonte o
S. Andrea  Piemonte"  e' riservata esclusivamente al riso rispondente
alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    2.1.  Si  definisce  "S. Andrea  Piemonte" il riso ottenuto dalle
coltivazioni   di   risone   della  specie  japonica  della  varieta'
S. Andrea,   ottenute  nel  rispetto  del  presente  disciplinare  di
produzione.
Caratteristiche fisiche.
    Per   essere  immesso  sul  mercato  con  la  denominazione  riso
S. Andrea  Piemonte,  la  granella  di  riso lavorato dovra' avere le
seguenti caratteristiche:

                           Caratteristiche
colore del pericarpo           |bianco
forma                          |semi affusolato
perla                          |centro laterale poco estesa
lunghezza                      |lungo
grossezza                      |grosso
dente                          |regolare
striscia                       |breve
sezione                        |tondeggiante
testa                          |regolare

    Per  la valutazione della granella in tutti i suoi vari stadi, la
stessa verra' portata allo stadio di lavorato 2o grado.
    Per  le  impurita'  varietali il limite massimo consentito e' del
3%, per le disformita' naturali e' del 5%.
2.2. Caratteristiche chimiche e nutrizionali.
    Valori medi indicativi:
      contenuto in acqua: 13%;
      amilosio: 21,9%.
    I parametri indicati possono variare dallo 0,5% al 2,5% in piu' o
in  meno  dei  valori  medi  sopraindicati  in  conseguenza di valori
eliofanici discostanti dai normali andamenti climatici.
                               Art. 3.
                Delimitazione dell'area di produzione
    Il  risone destinato alla produzione del riso dalla denominazione
di   origine  protetta  S. Andrea  Piemonte  deve  essere  coltivato,
trasformato  ed elaborato entro i territori amministrativi dei comuni
di  seguito  elencati:  Albano,  Arborio,  Balocco, Buronzo, Carisio,
Casanova   Elvo,  Collobiano,  Formigliana,  Gattinara,  Ghislarengo,
Greggio,  Lenta, Oldenico, Roasio, Rovasenda, San Giacomo Vercellese,
Santhia',  Villarboit, siti nella provincia di Vercelli, e nei comuni
di  Brusnengo,  Castelletto  Cervo,  Cavaglia',  Gifflenga, Massazza,
Masserano,  Mottalciata,  Salussola,  Villanova  Biellese  siti nella
provincia di Biella.
                               Art. 4.
                        Origine del prodotto
    Il riso S. Andrea Piemonte e' una varieta' cui quasi la totalita'
della  produzione  (98%) e' localizzata in una zona ben specificata e
compresa nella zona di produzione citata all'art. 3.
    Tale  affermazione  viene  suffragata da molteplici pubblicazioni
riportanti valori e tabelle ben esplicative.
    I   primi   dati  riguardanti  il  S. Andrea  risalgono  al  1961
(Tinarelli  73)  in  cui  la  cultivar  si estendeva su 15 ettari. Da
questo  momento  in  avanti l'estensione del S. Andrea e' in continuo
aumento  fino ad arrivare al picco massimo del 1990 con un'estensione
di 11469 ettari di cui ben il 96% circa coltivata nella zona DOP.
    Tali   dati  sono  suffragati  dalle  serie  storiche  pubblicate
dall'Ente Nazionale Risi.
    Il  connubio  tra il riso S. Andrea e la Baraggia nasce da subito
grazie alle caratteristiche peculiari del S. Andrea stesso:
      1) tolleranza al freddo: elevata sia in fase di plantula che in
fioritura (da scheda tecnica Ente Nazionale risi sul S. Andrea);
      2) adattabilita' a zone fredde della Baraggia;
      3) discreta produttivita' in ambienti climatici non favorevoli;
      4) adatta ad essere coltivata in ambienti freddi per sortumi.
    Tutto  questo  indicato  nel  "Prontuario  delle varieta' di riso
coltivate  in  Italia"  realizzato da Antonio Tinarelli e Gianlorenzo
Mezza.
    Che   la  Baraggia  risponda  storicamente  quindi  ai  requisiti
necessari  per  la  coltivazione del S. Andrea si puo' evincere dalle
pubblicazioni:
      1) del 1930 "Il Giornale di risicoltura" dove la Baraggia viene
definita come "Terreni argillosi mediocremente fertili";
      2)  "Il  riso  del  1973" intitolato "Condizioni climatiche del
Vercellese  e  loro  effetti sulla coltura del riso nell'annata 1971"
pubblicato  nel  1973  in  cui  ritroviamo  utili  informazioni sulla
coltivazione  in  Baraggia;  in  particolare  si  sottolinea  come le
condizioni climatiche non siano analoghe a quelle delle restanti zone
risicole ma siano decisamente piu' sfavorevoli.
    Tutto cio' ha fatto si' che il S. Andrea trovasse qui la sua zona
di elezione.
    L'organismo di controllo terra' un elenco dei produttori del riso
S. Andrea  DOP corredato dalle superfici interessate alla DOP facendo
riferimento ai dati catastali.
    Tutti  i risicoltori sono inoltre obbligati, a semine ultimate, a
procedere,   entro   il   31 maggio   di   ogni  anno,  a  comunicare
all'organismo  di  controllo  le superfici investite a riso S. Andrea
Piemonte ed i relativi dati catastali.
    Entro  il  30 novembre  di ogni anno e comunque prima dell'inizio
della   commercializzazione,   i   produttori   dovranno   comunicare
all'organismo  di  controllo,  i  quantitativi  stimati  di  prodotto
ottenuto  delle  diverse  partite  di  risone  S. Andrea  Piemonte  e
richiederne il campionamento.
    Tutti i trasformatori ed elaboratori nonche' i condizionatori e i
confezionatori, dovranno iscriversi all'apposito elenco.
                               Art. 5.
                        Metodo di ottenimento
5.1. Modalita' di produzione ed essiccazione.
    La coltivazione del risone dal quale si produce il riso S. Andrea
Piemonte  deve avvenire su terreni irrigabili e con adeguate tecniche
agricole:
      le  aziende  produttrici  devono  far  ricorso  alla  rotazione
colturale;
      nel  caso  di  riso  dopo  riso,  utilizzando  almeno una delle
tecniche colturali seguenti:
        aratura autunnale ed erpicatura primaverile;
        sovescio autunnale ed aratura primaverile;
      e' obbligatorio l'uso di semente certificata;
      le  concimazioni  dovranno  prevedere  l'impiego  di concimi di
origine  organica  per  almeno  il  30% delle necessita' nutrizionali
totali  della  pianta,  avendo  comunque  come  obiettivo primario la
qualita'  della  granella  (sana,  matura,  omogenea),  rispetto alla
quantita' prodotta per unita' di superficie;
      l'essiccazione  deve  avvenire  in  modo  graduale,  cioe'  con
l'ausilio  di  essiccatoi  in  grado  di  diminuire  uniformemente  e
progressivamente  l'umidita'  delle granelle di risone; tale umidita'
non  potra'  essere inferiore all'11% e non potra' superare il valore
del 13%, sia per lo stoccaggio che per la lavorazione.
    Sono ammessi solo essiccatoi con fuoco indiretto, fatta eccezione
per  quelli  alimentati  a  metano,  gasolio  agricolo  o  g.p.l, che
potranno anche essere a fuoco diretto.
5.2. Trasformazione ed elaborazione del riso.
    La  trasformazione  e l'elaborazione del riso S. Andrea Piemonte,
devono   avvenire  all'interno  della  zona  di  produzione  indicata
all'art. 3.
    Le lavorazioni ammesse sono quelle qui di seguito elencate:
      sbramatura;
      sbiancatura;
      lavorazioni  secondarie:  possono  essere usate a completamento
e/o integrazione della sbiancatura.
    La  lavorazione  deve  essere di tipo artigianale in ottemperanza
delle seguenti procedure.
    1.   La  massima  produzione  oraria  per  linea  di  lavorazione
dev'essere:
      A) 20 quintali/ora di riso raffinato 2o grado leggero;
      B) 30 quintali/ora di riso sbramato.
    2.  Il  chicco  di  riso  in  lavorazione non dovra' subire shock
termici.
    3.  Capacita'  di  uniformare  le  partite di riso provenienti da
diversi  stocks  mediante la lavorazione piu' appropriata, garantendo
quindi,  alla  fine  del  ciclo di trasformazione, l'uniformita' e il
rispetto delle caratteristiche varietali.
    Utilizzo  di  macchine  particolari:  e'  possibile usare solo ed
esclusivamente  macchine  sbiancatrici "tipo Amburgo" aventi telarini
(griglie)  alcuni  con  fessure  allungate,  posizionate  con la loro
dimensione  massima nel senso di rotazione dello smeriglio, altri con
fessure  aventi  la  dimensione massima nel senso perpendicolare alla
rotazione  dello  smeriglio.  E'  consentito  solo  l'uso di freni in
gomma.
    Sono  indispensabili  un numero minimo di 5 sbiancatrici del tipo
Amburgo,  da  usarsi  simultaneamente  e  in  serie,  in modo tale da
costituire un'unica linea di lavorazione.
    Rispettare i periodi di riposo del prodotto:
      1)  il prodotto deve sostare entro un deposito prima di passare
da una macchina all'altra;
      2)  tali  depositi  dovranno  avere una capacita' minima idonea
allo  scopo  e  dovranno  inoltre avere un sistema di aspirazione per
evitare condensa.
    Essere di 2o grado leggero.
    Garantire  la  freschezza  del  prodotto:  l'intervallo  di tempo
intercorrente  tra  la  lavorazione  del  prodotto e la sua consegna,
dovra'  garantire il mantenimento delle caratteristiche peculiari del
prodotto stesso.
    Garantire  la  conservazione  del  prodotto  senza  alterarne  le
caratteristiche  intrinseche  allo scopo di evitare che il riso perda
le   sue   caratteristiche   peculiari,  durante  le  varie  fasi  di
trasformazione ed elaborazione, necessarie per renderlo edibile.
    Per  la conservazione del risone e del riso lavorato (in tutte le
fasi),  non  e'  ammesso alcun trattamento insetticida e/o fumigante,
con prodotti di sintesi o naturali fatto salvo l'impiego di atmosfera
modificata  autogenerata  (max  18%  CO2)  con  esclusione quindi di
anidride  carbonica  pura  (CO2)  e  di azoto puro (N2), anche come
miscele derivanti dall'unione dei due gas puri.
    E' vietata la refrigerazione a temperatura inferiore a 8o C.
    E' vietata la sovrappressione, superiore a 10 atmosfere.
5.3. Confezionamento.
    Il  confezionatore  dovra' sottostare al controllo dell'organismo
di controllo di cui all'art. 7.
                               Art. 6.
                        Legame con l'ambiente
    Il  riso  S. Andrea  Piemonte  presenta  un  profondo  legame con
l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.
    L'area  di produzione e' costituita dalla zona descritta all'art.
3.
    La   si   puo'   considerare   costituita   da   un  unico  corpo
caratterizzato  da una componente chimico-fisica dei terreni omogenea
e  da  una  componente  climatica particolarmente fredda che ostacola
l'impiego  di  altre  varieta'  non resistenti come il riso S. Andrea
Piemonte.
    Le  caratteristiche  chimico-fisiche  di questi terreni, in molti
casi,  rendono difficile l'impiego di varieta' coltivate con successo
in  altre  zone,  ma  costituiscono  l'ambiente  piu'  adatto  per la
coltivazione del S. Andrea Piemonte.
    Un  altro  elemento che contraddistingue il legame con l'ambiente
di  questa varieta' e' il forte adattamento della coltura in presenza
di  acque  fredde  e, questa zona, situata ai piedi delle Alpi, e' la
prima ad essere irrigata dai torrenti di montagna.
    Non  trascurabile,  inoltre,  la  difficolta' di livellamento dei
terreni   per   la   particolare   struttura   argilloso-ferrosa;  la
coltivazione  del  riso  S. Andrea Piemonte si adatta particolarmente
alle  disparate  condizioni  di sommersione che si possono trovare in
questa  zona  di  coltivazione. Un'altra importante considerazione e'
costituita    dal    fatto   che,   le   condizioni   pedo-climatiche
dell'ambiente,   caratterizzano   mesi  estivi  piuttosto  freschi  e
l'adattabilita'   del   riso   S. Andrea   Piemonte   nella  fase  di
fecondazione-fioritura  e' molto alta con grande capacita' di portare
a  termine  il ciclo produttivo in modo positivo sia per quantita' di
produzione che per qualita' merceologica.
    Come   macchinari   e'   esclusivamente  consentito  l'uso  delle
sbiancatrici  tipo  Amburgo  (macchinari di antica tradizione) e come
lavorazione  il "2o grado leggero" che consente il mantenimento delle
caratteristiche  peculiari  della  varieta',  sia chimico-fisiche che
organolettiche.
                               Art. 7.
                       Organismi di controllo
    La  denominazione  di origine protetta Sant'Andrea Piemonte sara'
controllata  da  un  organismo  di  controllo,  cosi'  come  previsto
dall'art.  10 del Regolamento CEE 2081/92, e successive modificazioni
ed integrazioni.
                               Art. 8.
                  Confezionamento ed etichettatura
    Sono  previste diverse modalita' di confezionamento a seconda del
mercato di destinazione.
    Scatole: in diversi formati a seconda del quantitativo contenuto;
possono  essere  completamente  chiuse  o fornite di spioncino atto a
verificarne visivamente il contenuto.
    Sacchi e sacchetti: in diversi formati a seconda del quantitativo
contenuto;  possono essere costituiti da materiali compatibili con le
normative di igiene agroalimentare.
    Films per confezioni.
    Oltre  alle  predette  confezioni  possono  essere previste forme
particolari  in  base alla destinazione ed al periodo di consumo; es.
confezioni natalizie, di regalo, di promozione, ecc.
    All'interno  della  confezione  il  prodotto  verra' contenuto in
apposito  involucro  atto a proteggere il prodotto dall'esterno e che
consenta  il  mantenimento  delle  sue caratteristiche peculiari e di
fragranza.  La  conservazione  del  prodotto  sigillato prevede l'uso
della tecnica del sottovuoto o dell'atmosfera modificata.
    E'  consentito  l'uso  di  nomi, ragioni sociali, marchi privati,
purche'  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l'acquirente su nomi geografici.
    Le  indicazioni  relative  alla  designazione e presentazione del
prodotto   confezionato   sono  quelle  previste  dalla  legislazione
vigente.
    Oltre  a  quelle  previste,  sulla confezione devono comparire le
seguenti indicazioni:
      1)   "S. Andrea  Piemonte",  come  sotto  riportato  e  con  le
specifiche contenute nel manuale grafico allegato;
      2) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
      3)  logo della D.O.P., ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo
puo'  essere  inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla
confezione  e  deve  essere  conforme  alle  specifiche contenute nel
manuale grafico allegato;
      4)  figurare  sulle  confezioni  e sulle etichette in caratteri
chiari,   indelebili,  in  modo  tale  da  essere  distinguibile  dal
complesso   delle   indicazioni  che  compaiono  sulla  confezione  e
sull'etichetta;
      5)  comparire almeno su di un fronte dominante, per dimensioni,
su cui sono riportati nomi, ragioni sociali, marchi privati. Rispetto
a questo il logo deve avere dimensioni maggiori;
      6)  eventuali  informazioni  a  garanzia  del  consumatore  e/o
informazioni nutrizionali.
    La  confezione  e  l  'etichetta  dovranno  riportare numerazioni
identificative.
                               Art. 9.
                               L o g o
                      1. Descrizione del logo.
    Il   logo   che  rappresenta  il  riso  "S. Andrea  Piemonte"  e'
costituito, come base, dall'immagine grafica della cariosside dopo la
lavorazione  e  in formato tridimensionale per accentuare visivamente
le  caratteristiche  di forma e lucentezza. I colori della cariosside
sono costituiti da diverse sfumature di grigio.
    La   scritta   S. Andrea   Piemonte   e'   formata  da  caratteri
tridimensionali di color oro e incastonati nella cariosside.
    La  dicitura  D.O.P.  e'  posta  al  di  sopra  del "dente" della
cariosside,  nella  parte esterna dell'immagine, in alto a sinistra e
anch'essa di color oro e in caratteri tridimensionali.
    L'intero  logo  e'  graficamente  illuminato  da  fonti  di  luce
provenienti dai lati, dal basso e dall'osservatore.
    I  caratteri  della  dicitura devono avere un aspetto metallico e
riflettere la luce circostante.
2. Utilizzazione generale del logo.
    Per  l'utilizzo  del logo, sulle confezioni e sulle etichette, la
preferenza dovra' essere data all'utilizzo di quadricromia.
    In  caso di utilizzo del logo sulle confezioni o etichette in cui
i  colori  che  compongono  il logo vadano a trovarsi direttamente in
contatto  con  il  colore  di fondo, per evitare una associazione che
mancherebbe  di  contrasto,  si  dovra' utilizzare un colore di fondo
differente e contrastante.
    Nel  caso  in  cui  si debba utilizzare il logo in monocolore o a
gradazione  di grigi, se la confezione/etichetta e' di colore chiaro,
il  logo andra' utilizzato in colore "positivo", applicando il colore
piu' scuro alla confezione/etichetta stessa.
3. Posizionamento del logo sulla confezione o sulle etichette.
    Il   logo   deve   essere  immediatamente  riconoscibile  per  il
consumatore, percio' dovra' essere apposto in posizione preponderante
e  in  primo  piano sulle scatole e sulle etichette in abbinamento al
marchio aziendale.
    Su  imballi  o su sacchi, il logo dovra' essere posizionato sulle
testate.
    L'uso  di monocolore o gradazione di grigi e' consentito solo nel
caso   in   cui   esistano   problemi   tecnici  che  ne  impediscano
l'applicazione.
4. Utilizzi particolari.
    Per  le  azioni pubblicitarie (campagne stampa, affissioni, spot,
brochure, ecc.) che mirano a far conoscere il prodotto, dovra' essere
privilegiata la stampa del logo a colori e in quadricromia.
    Nel  caso  di  utilizzo  su  vetrine, veicoli, ecc. i riferimenti
dovranno essere il piu' vicino possibile ai riferimenti ufficiali.

                           MANUALE GRAFICO
                         Immagine del logo.

---->   Vedere logo a pag. 60 della G.U.  <----

    Dimensioni: le dimensioni possono variare in funzione del tipo di
confezione   utilizzata   con  l'obbligo  di  mantenere  il  rapporto
larghezza/altezza compreso tra 2,80 e 2,90.
    Colori: scritta S. Andrea Piemonte D.O.P.:
      rosso: 120;
      verde: 110;
      blu: 90;
      luminosita': da 20 a 200;
      tonalita': da 20 a 30;
      saturazione: da 30 a 60.
    I  parametri  suddetti  sono  relativi  al  sistema  RGB  per  la
riproduzione  del  color oro con diverse sfumature; utilizzando altri
sistemi  grafici  di  riferimento  per  il  colore,  sono accettabili
parametri  diversi  ma  che  comunque  rispecchino graficamente, come
risultato finale della scritta, il colore oro.
    Immagine grafica della cariosside:
      gradazione di grigi con rapporto rosso/verde/blu = 1/1/1;
      luminosita': da 0 a 240;
      tonalita': da 100 a 160;
      saturazione: 0.